Cassazione Civile, Ordinanza n. 24742/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione temporanea relative a diversi terreni ubicati nel territorio del Comune dell'Aquila, oggetto di procedura ablativa nell'ambito della ricostruzione post-sisma. La Corte d'appello aveva quantificato le indennità applicando il criterio del valore riferito alla destinazione urbanistica esistente alla data del 6 aprile 2009, in base all'art. 2, comma 6, del d.l. n. 39/2009 conv. in l. n. 77/2009, ritenuto norma speciale derogatoria rispetto all'art. 32 d.P.R. n. 327/2001. La società ricorrente ha censurato tale impostazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 327/2001 e delle preleggi, sostenendo che la norma emergenziale non fosse applicabile a un decreto di esproprio adottato nel 2014, dopo la fine dello stato di emergenza; 2) violazione delle regole processuali e nullità della sentenza, deducendo compressione del contraddittorio tecnico dopo la c.t.u., mancata considerazione delle osservazioni del proprio consulente, omessa valutazione della vocazione edificatoria o industriale dei fondi, dell'inserimento degli stessi in un più ampio compendio produttivo e del danno ulteriore su terreni limitrofi e sull'attività aziendale; 3) motivazione apparente e omesso esame di questioni decisive, specie sulla edificabilità dei terreni, sul loro inserimento in un complesso produttivo e sul lucro cessante; 4) ulteriore vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'attività di gestione macerie/estrazione cava avrebbe conferito destinazione industriale o comunque diversa da quella agricola e che la stima sintetico-comparativa si sarebbe fondata su atti di vendita non omogenei. La società chiedeva la cassazione della sentenza di merito e la rideterminazione delle indennità in misura maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la censura, pur formalmente riferita alla violazione del criterio legale di stima, in sostanza tendeva a contestare l'accertamento in fatto compiuto in merito alle caratteristiche dei beni; ha inoltre considerato decisivo che la disciplina emergenziale fosse stata correttamente applicata per riferire la stima alla destinazione urbanistica esistente al 6 aprile 2009. Ha respinto anche i motivi secondo, terzo e quarto, rilevando che il consulente tecnico d'ufficio aveva preso in considerazione le osservazioni della parte, che la consulenza di parte non ha autonomo valore probatorio, che il giudice di merito può aderire al proprio c.t.u. senza confutare analiticamente le tesi del c.t.p., e che non sussistevano anomalie motivazionali o omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha valorizzato il fatto che i terreni erano una cava dismessa, improduttiva dal punto di vista agricolo, priva di effettiva vocazione industriale o edificatoria e non idonea a incidere su altri fondi o a generare lucro cessante risarcibile; ha inoltre ritenuto inammissibili o generiche varie doglianze relative alla destinazione urbanistica e agli atti comparativi di stima. Spese compensate tra ricorrente e Comune per la peculiarità emergenziale della vicenda; nessuna statuizione sulle spese verso gli intimati non costituiti. Disposto infine l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 327/2001
Regola generale: l'indennità di espropriazione si determina in base alle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o del decreto di esproprio; nella specie la Corte ha però ritenuto operante la disciplina speciale emergenziale che deroga a tale criterio.
art. 2, comma 6, d.l. n. 39/2009 conv. in l. n. 77/2009
"L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009"
Norma speciale di carattere emergenziale, applicabile in deroga alla regola generale, finalizzata a evitare distorsioni nella stima dovute alle variazioni urbanistiche connesse al sisma e alla ricostruzione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il divieto di applicazione analogica di una norma eccezionale; la Corte ha disatteso la censura.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insuscettibilità di interpretazione estensiva/analogica della norma eccezionale; la Corte ha respinto la doglianza.
art. 157 c.p.c.
Invocato per denunciare nullità e lesione delle prerogative difensive; la Corte ha escluso la violazione, rilevando che la parte aveva potuto interloquire sulle risultanze della c.t.u.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Utilizzato per veicolare le censure di violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ricondotto parte delle doglianze a un mero dissenso sull'accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta non contestazione sulla variante urbanistica; la Corte ha ritenuto la censura generica e non autosufficiente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La Corte ha ricordato che il vizio motivazionale rilevante è solo quello che si traduce in anomalia costituzionalmente rilevante, non nel mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di espropriazione per pubblica utilità, quando una disciplina speciale emergenziale stabilisce che la stima delle indennità tenga conto della destinazione urbanistica esistente a una data anteriore al decreto di esproprio, tale disciplina può derogare alla regola generale dell'art. 32 d.P.R. n. 327/2001 se la ratio è quella di evitare alterazioni del valore dipendenti da eventi straordinari e dalle connesse modifiche urbanistiche.
- La consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico e non ha autonomo valore probatorio; il giudice di merito può aderire alle conclusioni del proprio consulente tecnico senza dover confutare analiticamente le osservazioni del c.t.p., purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare se disporre chiarimenti, integrazioni o rinnovo della consulenza tecnica; il relativo esercizio non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici o giuridici.
- Le doglianze che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, mirano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto sono inammissibili o comunque infondate in sede di legittimità.
- In tema di indennità per terreni non edificabili, il proprietario può ottenere una valutazione superiore a quella agricola solo se dimostra, con allegazioni specifiche e supporto probatorio, che il bene sia effettivamente suscettibile di uno sfruttamento ulteriore consentito dalla normativa vigente; la mera invocazione di un uso pregresso o di asserite potenzialità non basta se il bene, in concreto, è una cava esaurita o comunque priva di significativo sviluppo.
- Per dedurre utilmente in cassazione l'esistenza di una variante urbanistica, di una diversa destinazione di fatto o di un rapporto di unità funzionale tra beni espropriati e non espropriati, occorre rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso; in difetto, le censure sono inidonee a scalfire la decisione di merito.
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