Ordinanza n. 18/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di ripristino ai sensi dell'art. 160 d.lgs. 42/2004 e, per quanto occorra, comunicazione di avvio del relativo procedimento, comprendente il rigetto dell'istanza di autorizzazione all'installazione di un cancello
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Cultura e, per quanto occorra, la comunicazione di avvio del procedimento adottata dalla Soprintendenza, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione emergono contestazioni relative alla necessità dell'autorizzazione culturale per opere eseguite su un bene tutelato, al rapporto tra la comunicazione di avvio riferita ai pilastri e il successivo cancello, alla sussistenza di un danno al bene culturale e all'impossibilità di ripristinare lo status quo ante, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che il titolo edilizio ottenuto mediante SCIA fosse sufficiente, che il cancello non fosse compreso nell'atto di avvio, che non vi fosse danno al giardino tutelato e che la reintegrazione delle opere fosse impossibile. Aveva inoltre chiesto la tutela cautelare, ma senza allegare un danno grave e irreparabile, dichiarando che l'istanza mirava piuttosto a orientare la definizione del procedimento verso il riconoscimento dell'inesistenza del danno o dell'impossibilità di reintegrazione.
La decisione
Il TAR, prescindendo in questa fase dalle eccezioni di improcedibilità e irricevibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato, ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha ritenuto che la SCIA edilizia non sostituisca l'autorizzazione prevista dall'art. 21 d.lgs. 42/2004, non rilasciata per alcune delle opere contestate. Ha considerato adeguato il riferimento ai pilastri, poiché al momento della comunicazione il cancello non era ancora installato e, comunque, la rimozione dei pilastri comporta necessariamente la rimozione del cancello che essi sostengono. Ha inoltre ritenuto ragionevole e congruamente motivata la valutazione amministrativa secondo cui il giardino del complesso immobiliare deve conservare la propria unitarietà originaria, nonostante il frazionamento della proprietà, con prevalenza dell'interesse pubblico di tutela rispetto all'interesse privato alla delimitazione della porzione esclusiva. L'impossibilità di ripristino ai sensi dell'art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004 non è stata dimostrata. È mancata anche l'allegazione di un danno grave e irreparabile, essendo l'istanza cautelare stata proposta circa quattro mesi dopo il ricorso e dichiaratamente per incidere sull'esito del procedimento, non per evitare un pregiudizio imminente. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 42/2004
L'ottenimento di un titolo edilizio mediante SCIA non elimina, per le opere incidenti su un bene culturale, la necessità dell'autorizzazione prevista dalla disciplina di tutela culturale.
art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004
Consente l'adozione dell'ordine di ripristino in presenza di un danno al bene culturale; nel caso esaminato, la valutazione dell'Amministrazione circa il danno alla configurazione unitaria del giardino è stata ritenuta ragionevole e congruamente motivata.
art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004
L'impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi, rilevante ai fini della sanzione pecuniaria sostitutiva, deve essere dimostrata dal ricorrente e non può essere meramente affermata.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, oltre a sufficienti profili di fondatezza della domanda, l'allegazione e la dimostrazione di un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- Il conseguimento di un titolo edilizio mediante SCIA non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 21 d.lgs. 42/2004 per gli interventi incidenti su un bene culturale, quando tale autorizzazione sia richiesta dalla disciplina di tutela.
- Ai fini dell'ordine di ripristino previsto dall'art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004, è legittima la valutazione amministrativa che ravvisi un danno alla configurazione unitaria originaria di un giardino appartenente a un complesso tutelato, anche se la proprietà del complesso sia stata successivamente frazionata.
- Quando opere tra loro funzionalmente collegate sono contestate in momenti diversi, la rimozione dell'opera strutturale già individuata dall'Amministrazione può comportare anche la rimozione dell'opera successivamente installata che da essa dipende, senza che ciò determini necessariamente un ampliamento illegittimo dell'oggetto del procedimento.
- L'impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi, necessaria per ottenere la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall'art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004, deve essere specificamente dimostrata dall'interessato.
- La domanda cautelare non può essere utilizzata per orientare l'Amministrazione verso un determinato esito del procedimento quando non sia allegato un danno grave e irreparabile; la mera finalità di ottenere la sanzione pecuniaria in luogo del ripristino non integra il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →