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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10903 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE - Redditi di impresa - Art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1086 - Costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno già definito - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'imputazione nell'esercizio 2003 dello storno di provvigioni e incentivi sulle vendite di autovetture, successivamente disconosciuti dalle case madri nel 2004 a causa di vendite effettuate con documentazione contraffatta e conseguente revoca del mandato. Secondo l'Ufficio, il costo avrebbe dovuto essere imputato al 2004, anno in cui era divenuto certo, e non al 2003, con conseguente indebita riduzione del reddito imponibile e risparmio d'imposta. La contribuente sosteneva invece che lo storno costituisse una rettifica dei ricavi del 2003 e che fosse stato contabilizzato prima dell'approvazione del bilancio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima l'imputazione al 2003 dello storno delle provvigioni. I costi divenuti certi e determinabili prima della delibera di approvazione del bilancio, pur sostenuti o formalizzati dopo la chiusura dell'esercizio, devono rettificare il risultato dell'esercizio cui si riferiscono economicamente. La sentenza impugnata è stata quindi confermata nel risultato, sebbene con una motivazione parzialmente diversa. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e rimborso forfetario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (già art. 75 TUIR)

    I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; se nell'esercizio di competenza non è ancora certa l'esistenza o determinabile l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui tali condizioni si verificano.

    Il principio generale è quello della competenza economica. Per i componenti negativi, l'imputazione all'esercizio successivo è ammessa solo quando nell'esercizio di competenza non siano ancora certe l'esistenza o determinabile oggettivamente l'ammontare. Se il costo diventa certo e precisamente quantificabile prima dell'approvazione del bilancio, deve essere utilizzato per rettificare il risultato dell'esercizio cui si riferisce.

  • Art. 2423 del codice civile

    Il principio di prudenza nella redazione del bilancio giustifica l'iscrizione delle componenti negative già divenute certe e determinate prima dell'approvazione del bilancio, anche se formalizzate dopo la chiusura dell'esercizio.

  • Artt. 14 e 22 del d.P.R. n. 600/1973

    Le disposizioni in materia di tenuta e aggiornamento delle scritture contabili sono state richiamate dalla Commissione tributaria per ritenere possibile la registrazione entro il termine previsto. La Cassazione ha considerato decisivo non tanto il termine formale di registrazione, quanto il fatto che il costo fosse riferibile economicamente al 2003 e fosse certo e determinabile prima dell'approvazione del bilancio.

  • Art. 2697 del codice civile

    L'onere della prova dei requisiti di certezza e determinabilità del componente negativo grava sul contribuente, mentre per i componenti positivi grava sull'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Un costo formalizzato o sostenuto dopo la chiusura dell'esercizio non deve necessariamente essere imputato all'anno successivo: se riguarda economicamente operazioni dell'esercizio precedente ed è divenuto certo e quantificabile prima dell'approvazione del bilancio, costituisce una rettifica del bilancio precedente.
  • Il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio in cui dedurre il costo: l'imputazione deve rispettare il principio di competenza e dipende dal momento in cui il costo diventa certo nell'esistenza e determinabile nell'ammontare.
  • Per sostenere la deduzione nell'esercizio precedente è necessario documentare il collegamento economico con i ricavi di quell'anno, la data in cui il costo è divenuto certo, il suo importo preciso e la contabilizzazione prima dell'approvazione del bilancio.
  • La mera data della comunicazione o del pagamento non è sempre decisiva: conta soprattutto quando il titolo giuridico e l'importo del costo sono divenuti certi e obiettivamente determinabili.
  • In caso di componenti negativi, l'onere probatorio grava sul contribuente; l'assenza di documentazione idonea può comportare il rinvio della deduzione all'esercizio successivo.

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