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Sentenza

Sentenza n. 2233/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Del Decreto prot. n. 447 del 2 Agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Arezzo su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché delle stesse graduatorie provinciali allegate per le classi di concorso A12 ed A22, merito e sostegno, per la provincia detta nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il giusto punteggio. Nonché dello stesso Ufficio della Nota di estremi sconosciuti titolata “PROPOSTA DI ESCLUSIONE” Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) 2022/2024 e dell'allegato elenco degli esclusi. Nonché del decreto 888 del 5 settembre 2022 dello stesso Ufficio e per gli stessi motivi. Dell'O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui sia interpretata nel senso di essere successivamente lesiva, con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti e per l'annullamento delle disposizioni contenute negli artt. 3-4-5-6- 7 per le classi di concorso A-12 e A-22 nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria autorizzi il mancato riconoscimento del punteggio dovuto, considerato che chi ricorre ha conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l'insegnamento nelle classi dette. Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi comprese ove necessario, la Tabelle Allegate alla Ordinanza n. 112/2022 con particolare riferimento alla Tabella A/4, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado relativa alla valutazione dei titoli nella parte in cui sia interpretata e applicata nel senso lesivo della posizione in argomento impedendole il riconoscimento del giusto punteggio al titolo di insegnamento. Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità, nonché per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione alla predisposizione dei percorsi di cui all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l'obbligo a provvedere al completamento della attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter comprendere anche la Laurea Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19). Nonché per l'annullamento ove interpretati e successivamente lesivi delle ragioni di chi ricorre dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre.

Giustizia amministrativa202213028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provinciali per le supplenze definitive della provincia di Arezzo e atti connessi, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio e all'accesso alle classi di concorso A-12 e A-22

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l'attribuzione di un punteggio ritenuto erroneo nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative alle classi di concorso A-12 e A-22. A fronte dei punteggi assegnati di 20,5 per A-22 e 19,5 per A-12, ha sostenuto che avrebbe dovuto esserle riconosciuto il punteggio complessivo di 39,5, comprendente il valore della laurea, il punteggio correlato al voto di laurea e alla lode e il servizio prestato per sei mesi su posto di sostegno, valutabile come servizio aspecifico. Ha dedotto il mancato riconoscimento della laurea quale titolo di accesso e la disparità di trattamento rispetto a titoli di studio ritenuti analoghi, nonché illogicità e contraddittorietà dell'applicazione della disciplina. Ha inoltre impugnato, in quanto lesivi, l'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, le tabelle dei titoli valutabili, il d.P.R. n. 19 del 2016 e il decreto ministeriale n. 259 del 2017, chiedendo altresì l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'aggiornamento e la razionalizzazione delle classi di concorso e sulla predisposizione dei percorsi previsti dalla normativa di riforma della formazione e dell'accesso all'insegnamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Ha rilevato che la controversia non riguardava, in via principale, l'illegittimità astratta degli atti ministeriali generali che disciplinano la formazione delle graduatorie, ma il concreto mancato riconoscimento della laurea e del relativo punteggio ai fini dell'accesso alle classi A-12 e A-22. Le graduatorie del personale scolastico non costituiscono procedure concorsuali, poiché non implicano valutazioni discrezionali e sono dirette all'inserimento di soggetti in possesso di determinati requisiti in graduatorie finalizzate al conferimento delle supplenze. La posizione azionata è quindi di diritto soggettivo e gli atti contestati sono riconducibili ai poteri del datore di lavoro privato esercitati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il giudice amministrativo conserva la giurisdizione soltanto sulle questioni concernenti l'illegittimità degli atti ministeriali generali che disciplinano la formazione delle graduatorie; tale profilo non è stato ritenuto decisivo nel caso concreto, nel quale l'ordinanza ministeriale ha attualizzato la lesione e la ricorrente avrebbe dovuto agire immediatamente a tutela della propria posizione davanti al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Gli atti relativi alla gestione delle graduatorie e al riconoscimento dei requisiti individuali sono riconducibili ai poteri del datore di lavoro privato esercitati dalla pubblica amministrazione, con conseguente configurabilità di diritti soggettivi e giurisdizione ordinaria.

  • art. 11 c.p.a.

    Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

  • O.M. n. 112/2022

    L'ordinanza ministeriale, richiamando le disposizioni sui requisiti di accesso alle classi di concorso, ha attualizzato la lesione della posizione della ricorrente e imposto l'immediata tutela giudiziale.

  • Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016

    Disciplina i titoli di accesso alle classi di concorso; la contestazione concreta del mancato riconoscimento della laurea è stata ricondotta alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 1, commi 180 e 181, lettera b), l. 107/2015

    È richiamata quale base normativa della riforma della formazione iniziale e dell'accesso ai ruoli del personale docente.

  • art. 4 d.lgs. 59/2017

    È richiamato in relazione agli obblighi di riforma e di predisposizione dei percorsi per l'accesso all'insegnamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti il concreto inserimento nelle graduatorie del personale scolastico e il riconoscimento di titoli o punteggi individuali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la controversia attiene all'esercizio di poteri riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato e alla posizione di diritto soggettivo dell'aspirante.
  • Le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze non costituiscono procedure concorsuali quando non implicano valutazioni discrezionali, ma consistono nell'inserimento di soggetti in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento dei posti disponibili.
  • La giurisdizione amministrativa sulle graduatorie del personale scolastico resta circoscritta alle controversie concernenti l'illegittimità degli atti ministeriali generali che disciplinano in astratto la formazione delle graduatorie; la contestazione della concreta applicazione di tali regole alla posizione individuale appartiene, invece, alla giurisdizione ordinaria.
  • Quando un atto ministeriale generale attualizza la lesione della posizione individuale in occasione della formazione delle graduatorie, l'interessato deve proporre tempestivamente la domanda giudiziale davanti al giudice munito di giurisdizione sulla concreta pretesa individuale.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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