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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9711/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Galatà impugnava la convalida dell'ordinanza che aveva recepito il provvedimento del Questore che gli imponeva, per otto anni, l'obbligo di presentarsi presso la Questura in occasione delle gare del Genoa (in casa e fuori regione). Il ricorso contestava: 1) la carenza di prova e la insufficiente motivazione circa l'ascrivibilità al ricorrente dei comportamenti violenti avvenuti dopo la partita Genoa-Perugia del 15/04/2023 (assenza di foto o relazioni che lo immortalassero agli scontri; la sua presenza nella sede del gruppo Nucleo 1983 e le ferite riportate non dimostrerebbero di per sé un ruolo attivo); 2) il vizio di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza, posto che il provvedimento è stato emesso un mese dopo i fatti e che il ricorrente era già destinatario di precedenti "daspo", il che rendeva dubbia la reale necessità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che la motivazione del G.I.P. non è adeguata in ordine all'attribuibilità delle condotte: il fatto che Galatà sia rimasto ferito e sia stato trasportato in ospedale insieme ad altri partecipanti non è, di per sé, prova della sua partecipazione attiva agli scontri. Richiamando la consolidata giurisprudenza, la Corte ha stabilito che la convalida non può essere meramente formale ma deve motivare sui requisiti specifici (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata). Ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Genova, Ufficio G.I.P., in diversa composizione, per un nuovo esame; ha inoltre dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Norme richiamate

  • art. 6 comma 2 legge n. 401/1989

    La convalida giudiziale delle misure adottate dal Questore che limitano la libertà personale (obbligo di presentazione) richiede verifica motivata dei presupposti: necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, ascrivibilità delle condotte alle fattispecie previste e congruità della durata della misura.

  • art. 13 Cost.

    Imposta l'obbligo, in caso di limitazioni della libertà personale, di adeguata motivazione da parte dell'autorità giudiziaria che convalida la misura; la convalida non può essere meramente formale.

  • art. 588, art. 110 e art. 635 cod. pen.; art. 4 legge n. 110/1975

    Norme indicate come fattispecie penali contestate (lesioni e concorso in reato, altre fattispecie connesse ai disordini e norme antiviolenza). La Corte osserva che l'esistenza delle imputazioni penali non esime il giudice che convalida dal fornire una motivazione compiuta circa l'attribuibilità delle condotte al singolo destinatario della misura amministrativa.

  • Giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite sent. n. 44273/2004 e successive)

    Richiamata per affermare il principio che la convalida giudiziale del provvedimento del Questore inerente misure limitative della libertà personale richiede un controllo di merito non meramente formale, con motivazione esaustiva sui requisiti di legge.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che limita la libertà personale richiede una motivazione effettiva e non formale: il giudice deve verificare e motivare sui singoli presupposti richiesti dalla legge.
  • La mera presenza in un luogo dove si sono verificati disordini o il fatto di essere rimasti feriti non è di per sé sufficiente a dimostrare la partecipazione attiva ai fatti violenti: è necessaria una ricostruzione probatoria del ruolo avuto dall'individuo.
  • Precedenti provvedimenti (es. altri "daspo") non possono sostituire o sanare la mancanza di una motivazione specifica sull'ascrivibilità delle condotte contestate; possono essere valutati solo dopo aver accertato la legittimità dell'applicazione della nuova misura.
  • Il criterio della necessità e urgenza va dimostrato: un ritardo nell'adozione della misura (es. un mese dopo i fatti) deve essere giustificato se si invoca l'urgenza come motivo per la limitazione della libertà.
  • In caso di carenza motivazionale il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame; è inoltre possibile la sospensione dell'efficacia della misura impugnata, limitatamente agli aspetti della libertà personale, in attesa del nuovo esame.

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