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Sentenza

Sentenza del 06/05/2021 n. 11924 - Corte di Cassazione

Imposta di registro - scioglimento della comunione - Opzione per la determinazione della base imponibile - Esercitabile anche in un secondo momento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di sentenza di scioglimento di comunione: le ricorrenti sostenevano che l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo il criterio tabellare (cd. prezzo-valore) e la richiesta dei benefici per l'acquisto della prima casa erano state esercitate con atto notarile del 20 luglio 2012, successivo al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento (depositata nel 2011), e dunque prima dell'effettiva liquidazione d'imposta da parte dell'Amministrazione; denunciavano violazione della legge n. 266/2005, art. 1, c. 497 e omesso esame dei requisiti soggettivi/oggettivi per l'agevolazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (assorbendo il secondo), affermando che l'opzione per la determinazione della base imponibile con il criterio tabellare può essere esercitata con dichiarazione notarile integrativa anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento della comunione, perché solo allora si concretizzano il trasferimento della proprietà e l'obbligo di versare il prezzo; pertanto la dichiarazione notarile del 20 luglio 2012 è utile e valida e l'impugnata sentenza del giudice di merito che aveva dato ragione all'Agenzia è cassata. La causa è rimessa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati (compresa la verifica dei requisiti per le agevolazioni).

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 497

    In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.

    stabilisce l'opzione, in capo all'acquirente persona fisica, per la determinazione della base imponibile secondo il valore tabellare (prezzo-valore) al posto del valore normale; l'opzione è potestativa e si esercita mediante richiesta resa al notaio.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, cc. 4 e 5

    introduce la valutazione automatica basata sui parametri catastali e limita il potere di rettifica dell'Amministrazione per le cessioni; è il riferimento tecnico per il calcolo del valore tabellare richiamato dall'art. 1, c. 497 della legge n. 266/2005.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34, c. 1

    La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.

    la divisione è qualificata dichiarativa e rileva come atto traslativo solo nella parte eccedente (conguaglio); il criterio prezzo-valore è applicabile in presenza di un reale effetto traslativo collegato al conguaglio.

  • Cass. 9 marzo 2018, n. 5751

    giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la possibilità di esercitare l'opzione prezzo-valore con dichiarazione notarile integrativa dopo il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva/traslativa, poiché il trasferimento della proprietà e l'obbligo di versare il prezzo si concretizzano solo dopo il passaggio in giudicato e l'Amministrazione può avviare l'accertamento solo dopo un congruo termine.

Massime di principio

  • L'opzione per il criterio tabellare (prezzo-valore) può essere esercitata anche con dichiarazione notarile integrativa successiva al passaggio in giudicato della pronuncia che produce effetti traslativi (es. conguaglio nella divisione/scioglimento di comunione), perché solo dopo il passaggio in giudicato si concretizzano trasferimento della proprietà e obbligo di pagamento.
  • Il prezzo-valore si applica agli effetti traslativi (conguagli) e non alla mera attribuzione senza conguaglio; va pertanto verificata la sussistenza dell'effetto traslativo per individuare l'ambito d'applicazione dell'agevolazione.
  • Per godere dei benefici connessi all'acquisto della prima casa occorre verificare e documentare i requisiti soggettivi e oggettivi al momento dell'esercizio dell'opzione (e portarli all'attenzione del notaio nella dichiarazione integrativa).
  • È consigliabile esercitare l'opzione mediante atto notarile formale e conservarne copia e prova della tempestiva comunicazione all'Amministrazione, perché l'Agenzia può iniziare il procedimento di accertamento solo dopo che sia decorso un congruo termine dalla dichiarazione.
  • In caso di contestazione amministrativa, la verifica dei requisiti materiali e temporali (data della sentenza, data della dichiarazione notarile, sussistenza del conguaglio, condizioni per le agevolazioni) rimane questione di merito da riesaminare in sede tributaria; la Corte può cassare e rinviare per valutazioni fattuali ulteriori.

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