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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36561/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/03/2024 che aveva dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare e aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Il ricorrente deduceva violazione e vizio di motivazione rispetto agli artt. 47 e 50 dell'ordinamento penitenziario e agli obblighi motivazionali di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva trascurato gli elementi favorevoli (relazione di sintesi e parere positivo sulle opportunità rieducative) e non aveva dimostrato perché semilibertà e affidamento non potessero assicurare la gradualità necessaria al reinserimento.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che ha bilanciato gli esiti positivi del percorso rieducativo con il gravissimo e reiterato comportamento criminoso del detenuto (16 condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, una con concorso con soggetto legato ad associazione mafiosa). Il giudice di merito ha legittimamente ritenuto necessaria una fase sperimentale più prudente (permessi premio e altri benefici circoscritti) prima di adottare misure alternative più ampie, richiedendo una solida prognosi di affidabilità. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Riferimento ai presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha ritenuto che, pur esistendo elementi positivi, il giudice di sorveglianza può esigere una verifica più prudente quando sussistono reati gravi e reiterati.

  • art. 50 ord. pen.

    Riferimento ai requisiti per la semilibertà; la Corte ha ritenuto che il Tribunale possa escludere la misura in assenza di una prognosi sufficientemente solida sulla capacità del detenuto di rispettare le prescrizioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto i rilievi difensivi privi di rilievo perché la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte al rigetto.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213-01)

    in tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello

    La sentenza conferma il principio secondo cui il giudice di sorveglianza dispone di ampia discrezionalità valutativa: anche in presenza di elementi positivi, può chiedere prove ulteriori tramite permessi premio o altri benefici prima di concedere misure alternative più ampie.

Massime di principio

  • Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel valutare la concessione di misure alternative e può esigere una fase sperimentale (permessi premio, benefici circoscritti) quando i reati sono gravi e/o reiterati.
  • Elementi positivi di comportamento in carcere (relazioni, pareri favorevoli) non impongono automaticamente la concessione dell'affidamento in prova o della semilibertà: devono essere comparati con la storia criminale e con la necessità di una solida prognosi di affidabilità.
  • La semilibertà è uno strumento per la gradualità del reinserimento, ma non è obbligatorio concederla se il giudice ritiene che non offra garanzie sufficienti rispetto al rischio di recidiva.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la verifica è limitata: la Corte controlla la correttezza e la completezza della motivazione, non sostituisce la valutazione prognostica del tribunale di sorveglianza quando questa è congruamente argomentata.
  • Per aumentare le chance di successo in ricorsi simili, la difesa dovrebbe documentare in modo puntuale e concreto i cambiamenti personali, piani di reinserimento dettagliati, valutazioni professionali (psicologiche/psichiatriche) e misure di controllo/monitoraggio proponendo modalità precise di verifica della buona condotta.

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