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Direttiva 2017/2102

Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017L2102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la RoHS per ridurre oneri inutili, favorire l’economia circolare e chiarire il perimetro di applicazione della disciplina sulle sostanze pericolose nelle AEE. Esclude alcune categorie di nicchia e introduce precisazioni su organi a canne e macchine mobili non stradali, oltre a disciplinare in modo più puntuale il riutilizzo di pezzi di ricambio e la durata delle esenzioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 12 giugno 2019.

Direttiva modificativa della direttiva 2011/65/UE (RoHS) sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con ampliamento/esclusione di talune categorie, chiarimenti su riuso di pezzi di ricambio e disciplina delle esenzioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in quanto chiamati a recepire le modifiche della direttiva 2011/65/UE e, sostanzialmente, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) disciplinate dalla RoHS. Incide in particolare su: organi a canne, macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale con alimentazione a bordo o collegata a fonte esterna, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, strumenti di monitoraggio e controllo industriali e, più in generale, sulle altre AEE non rientranti nella direttiva 2002/95/CE. Rilevano anche le ipotesi di riutilizzo di pezzi di ricambio recuperati e le esenzioni dall’obbligo di restrizione delle sostanze pericolose. La direttiva è testo rilevante ai fini del SEE.

Direttiva (UE) 2017/2102: modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle AEE

La direttiva interviene sulla disciplina RoHS per rafforzare la coerenza del quadro normativo con il mercato interno, ridurre oneri amministrativi non necessari e favorire l’economia circolare. I considerando evidenziano, in particolare, l’esigenza di facilitare riparazione, sostituzione di pezzi, rinnovo, riutilizzo e ricondizionamento delle apparecchiature, assicurando al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente.

Finalità e razionale della modifica

Il legislatore unionale rileva che alcune esclusioni e precisazioni sono necessarie per evitare vantaggi ambientali trascurabili a fronte di difficoltà di conformità o distorsioni di mercato. Viene inoltre evidenziato che il divieto di operazioni sul mercato secondario per talune AEE non conformi non è coerente con i principi generali del ravvicinamento delle normative sui prodotti e va quindi rimosso.

Ambito di applicazione e principali esclusioni

La direttiva modifica la direttiva 2011/65/UE incidendo sul suo perimetro applicativo. In particolare:

  • è escluso espressamente dagli articoli 2 e 4 il gruppo degli organi a canne, ritenuti di fatto insostituibili quanto all’uso del piombo nelle leghe;
  • la definizione di "macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale" è estesa alle macchine con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna;
  • viene chiarito il trattamento delle AEE che non rientravano nella direttiva 2002/95/CE, con una disciplina transitoria e una data di mercato di riferimento al 22 luglio 2019.

Applicazione temporale alle diverse categorie di AEE

L’articolo 4 della direttiva 2011/65/UE, come modificato, conferma un’applicazione scaglionata per categorie:

  • dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato dal 22 luglio 2014;
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro dal 22 luglio 2016;
  • strumenti di monitoraggio e controllo industriali dal 22 luglio 2017;
  • tutte le altre AEE non rientranti nella direttiva 2002/95/CE dal 22 luglio 2019.

Per tali ultime AEE è inoltre chiarito che quelle immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 restano escluse dal nuovo obbligo, mediante l’inserimento della lettera e bis all’articolo 4, paragrafo 4.

Riuso di pezzi di ricambio e economia circolare

La modifica all’articolo 4, paragrafo 5, disciplina il riuso di pezzi di ricambio recuperati in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa. La condizione essenziale è che la presenza delle parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

La norma individua specifici periodi di non applicazione del divieto per pezzi recuperati da:

  • AEE immesse sul mercato prima del 1o luglio 2006, utilizzabili in AEE immesse sul mercato prima del 1o luglio 2016;
  • dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi prima del 22 luglio 2014, utilizzabili in AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi prima del 22 luglio 2016, utilizzabili in AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
  • strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi prima del 22 luglio 2017, utilizzabili in AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
  • tutte le altre AEE non ricomprese nella direttiva 2002/95/CE e immesse prima del 22 luglio 2019, utilizzabili in AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.

Esenzioni: durata massima e gestione delle domande

L’articolo 5 della direttiva 2011/65/UE è modificato per rendere più chiaro il regime delle esenzioni dalle restrizioni sostanziali. La durata massima, salvo periodo più breve indicato nella specifica esenzione, è definita come segue:

  • categorie da 1 a 7 e categoria 10: cinque anni dal 21 luglio 2011;
  • categorie 8 e 9: sette anni dalle date pertinenti dell’articolo 4, paragrafo 3;
  • categoria 11: cinque anni dal 22 luglio 2019.

Quanto alla procedura, la Commissione deve trasmettere, entro un mese dal ricevimento di una domanda, un calendario per l’adozione della decisione al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo. Viene soppressa la precedente prima frase del secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 5, eliminando il termine rigido che la prassi aveva reso difficilmente applicabile.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 12 giugno 2019 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Per i professionisti, il punto centrale è il nuovo equilibrio tra restrizione delle sostanze pericolose, esclusioni mirate, riuso controllato dei componenti e certezza dei termini di validità delle esenzioni.

Disposizioni principali

Modifiche all’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 2 della direttiva 2011/65/UE: è soppresso il paragrafo 2 e, al paragrafo 4, è aggiunta l’esclusione degli organi a canne (lettera k). L’articolo 1, punto 2, sostituisce la definizione di "macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale" includendo anche le macchine con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna.

Applicazione progressiva alle categorie di AEE e regime per le AEE non rientranti nella direttiva 2002/95/CE

L’articolo 1, punto 3, modifica l’articolo 4: il paragrafo 3 specifica le date di applicazione per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo (22 luglio 2014), dispositivi medico-diagnostici in vitro (22 luglio 2016), strumenti di monitoraggio e controllo industriali (22 luglio 2017) e tutte le altre AEE non ricomprese nella direttiva 2002/95/CE (dal 22 luglio 2019). Al paragrafo 4 è inserita la lettera e bis, che esenta le altre AEE non rientranti nella direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019.

Riuso di pezzi di ricambio recuperati

L’articolo 1, punto 3, sostituisce l’articolo 4, paragrafo 5, chiarendo che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, a determinate condizioni, al riutilizzo di pezzi di ricambio in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa, purché la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore. Sono fissate finestre temporali specifiche per pezzi recuperati da AEE immesse sul mercato prima del 1o luglio 2006, da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo, da dispositivi medico-diagnostici in vitro, da strumenti industriali di monitoraggio e controllo e da tutte le altre AEE non soggette alla direttiva 2002/95/CE, con corrispondenti date limite di immissione sul mercato delle AEE utilizzatrici (fino al 22 luglio 2029 per l’ultima categoria).

Durata massima delle esenzioni

L’articolo 1, punto 4, modifica l’articolo 5, paragrafo 2, fissando la validità massima delle esenzioni, salvo periodo più breve: per le categorie da 1 a 7 e 10, cinque anni dal 21 luglio 2011; per le categorie 8 e 9, sette anni dalle date pertinenti dell’articolo 4, paragrafo 3; per la categoria 11, cinque anni dal 22 luglio 2019.

Procedura per le domande di esenzione e rinnovo

L’articolo 1, punto 4, inserisce all’articolo 5, paragrafo 4, la lettera b bis: entro un mese dal ricevimento della domanda, la Commissione deve inviare al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l’adozione della decisione sulla domanda. Il punto 4, lettera c, sopprime la prima frase del secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 5, eliminando il riferimento al termine preesistente per la decisione sulle domande di rinnovo.

Recepimento e comunicazioni degli Stati membri

L’articolo 2 impone il recepimento entro il 12 giugno 2019. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione, inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali o corredarle di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale e trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteapparecchiature elettriche ed elettronichesostanze pericolosemercato internorifiuti

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