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direttiva

Direttiva 2017/2103

Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI

Normativa europea32017L2103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva amplia la nozione di "stupefacenti" della decisione quadro 2004/757/GAI per includervi nuove sostanze psicoattive che presentano gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, per la società. Per l’inclusione è prevista una procedura rapida tramite atti delegati della Commissione, basata su valutazioni del rischio effettuate secondo il regolamento (CE) n. 1920/2006 come modificato dal regolamento (UE) 2017/2101. La direttiva stabilisce inoltre il termine di recepimento al 23 novembre 2018 e abroga la decisione 2005/387/GAI dal 23 novembre 2018, con una disciplina transitoria per le sostanze già oggetto di relazione congiunta prima di tale data.

Modifica della decisione quadro 2004/757/GAI per includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e abrogazione della decisione 2005/387/GAI.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla trasposizione, nel diritto nazionale, delle modifiche alla disciplina penale del traffico illecito di stupefacenti. Riguarda le sostanze contemplate dalle convenzioni ONU del 1961 e del 1971, le sostanze già elencate nell’allegato della decisione quadro, nonché le nuove sostanze psicoattive che, sulla base della procedura di valutazione del rischio, siano incluse nell’allegato mediante atto delegato della Commissione. Restano salve le misure nazionali di controllo che gli Stati membri possono mantenere o introdurre per le nuove sostanze psicoattive.

Direttiva (UE) 2017/2103: inclusione di nuove sostanze psicoattive nella nozione di "stupefacenti"

La direttiva interviene sulla decisione quadro 2004/757/GAI, che stabilisce norme minime comuni sui reati e sulle sanzioni in materia di traffico illecito di stupefacenti. L’obiettivo è estendere il perimetro della disciplina penale UE alle nuove sostanze psicoattive più pericolose, per ridurne la disponibilità e contrastarne la diffusione, anche in relazione alla criminalità organizzata.

Contesto e finalità

I considerando sottolineano che nuove sostanze psicoattive compaiono e si diffondono rapidamente nell’Unione, imitando gli effetti delle sostanze già sottoposte a controllo internazionale. Quando tali sostanze presentano gravi rischi per la salute pubblica e, ove applicabile, per la società, la risposta UE deve essere rapida e uniforme, così da evitare frammentazioni tra ordinamenti nazionali e problemi di cooperazione giudiziaria.

Modifica della nozione di "stupefacenti"

L’articolo 1 modifica l’articolo 1 della decisione quadro 2004/757/GAI. La nozione di "stupefacenti" comprende ora:

  • le sostanze contemplate dalla convenzione unica ONU sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972, e dalla convenzione ONU sulle sostanze psicotrope del 1971;
  • le sostanze elencate nell’allegato della decisione quadro.

Sono inoltre introdotte due definizioni rilevanti:

  • "nuova sostanza psicoattiva": sostanza pura o contenuta in un preparato, non contemplata dalle convenzioni ONU, ma suscettibile di presentare rischi sanitari o sociali analoghi;
  • "preparato": miscela contenente una o più nuove sostanze psicoattive.

Procedura di inclusione nell’allegato

L’articolo 1 bis istituisce una procedura di inclusione rapida tramite atto delegato della Commissione. La base istruttoria è costituita da una valutazione del rischio o da una valutazione cumulativa del rischio effettuata ai sensi dell’articolo 5 quater del regolamento (CE) n. 1920/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2101.

La Commissione, senza indebito ritardo, può aggiungere la sostanza all’allegato e stabilire che essa presenti gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, per la società a livello dell’Unione. Nel valutare l’opportunità dell’atto, deve considerare:

  • la portata dei consumi e i modelli di consumo;
  • la disponibilità della sostanza e il suo potenziale di diffusione nell’Unione;
  • i danni alla salute, inclusi tossicità acuta o cronica e potenziale di abuso o dipendenza;
  • il carattere letale o gravemente dannoso degli effetti sulla salute;
  • il danno sociale, con particolare riguardo al turbamento dell’ordine pubblico, a comportamenti violenti o antisociali e alle attività criminali, incluse quelle della criminalità organizzata.

Se entro sei settimane dalla ricezione della relazione di valutazione la Commissione ritiene di non dover adottare l’atto delegato, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione motivata.

Efficacia per gli Stati membri e termine di applicazione

Per le nuove sostanze inserite nell’allegato, gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare la decisione quadro entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato, e comunque non oltre tale termine. La direttiva richiede anche un rinvio espresso alla propria fonte normativa negli atti nazionali di recepimento, secondo le regole di tecnica legislativa stabilite da ciascuno Stato membro.

Misure nazionali di controllo

L’articolo 1 ter chiarisce che gli Stati membri, senza pregiudizio degli obblighi di diritto UE, possono mantenere o introdurre misure nazionali di controllo per le nuove sostanze psicoattive ritenute appropriate. Il testo lascia quindi uno spazio residuo di intervento nazionale, purché non comprometta il livello minimo di armonizzazione penale introdotto a livello UE.

Delega alla Commissione e controlli istituzionali

L’articolo 8 bis conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 novembre 2017, prorogabile tacitamente salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La Commissione può essere in ogni momento privata della delega dal Parlamento o dal Consiglio.

Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri, in coerenza con l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. L’atto delegato entra in vigore solo se, entro due mesi dalla notifica, né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni; il termine può essere prorogato di altri due mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.

Abrogazione della decisione 2005/387/GAI e regime transitorio

L’articolo 3 abroga la decisione 2005/387/GAI con effetto dal 23 novembre 2018, perché il nuovo sistema di controllo e allerta sulle sostanze psicoattive è affidato alla direttiva e al regolamento (UE) 2017/2101. Tuttavia, la vecchia decisione continua ad applicarsi alle sostanze per le quali una relazione congiunta sia già stata presentata prima del 23 novembre 2018.

Per tali sostanze, la Commissione deve adottare atti delegati, con delega limitata a due anni dal 22 novembre 2017, per inserirle nell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 23 novembre 2018 e informare immediatamente la Commissione delle misure adottate. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri conformemente ai trattati, con le consuete posizioni differenziate di Irlanda, Regno Unito e Danimarca richiamate nei considerando.

Disposizioni principali

Estensione della definizione di stupefacenti

L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 1 della decisione quadro 2004/757/GAI: la nozione di "stupefacenti" comprende ora anche le sostanze elencate nell’allegato. Sono inoltre introdotte le definizioni di "nuova sostanza psicoattiva" e di "preparato". La nuova sostanza psicoattiva è una sostanza pura o contenuta in un preparato, non contemplata dalle convenzioni ONU del 1961 e del 1971, ma potenzialmente idonea a presentare rischi sanitari o sociali analoghi.

Procedura di inclusione tramite atto delegato

L’articolo 1 bis disciplina l’inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti": sulla base di una valutazione del rischio o cumulativa del rischio ai sensi dell’articolo 5 quater del regolamento (CE) n. 1920/2006, la Commissione adotta senza indebito ritardo un atto delegato che modifica l’allegato e dichiara che la sostanza presenta gravi rischi per la salute pubblica e, se applicabile, per la società a livello dell’Unione. Prima di adottare l’atto, la Commissione valuta portata e modelli di consumo, disponibilità e potenziale diffusione nell’Unione, nonché i danni alla salute e il danno sociale; se non intende agire entro sei settimane dalla ricezione della relazione, presenta una relazione motivata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Obbligo di recepimento rapido per gli Stati membri

Per le nuove sostanze aggiunte all’allegato, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per applicare la decisione quadro a tali sostanze non appena possibile e comunque entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione e assicurare un rinvio espresso alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento.

Margine di discrezionalità nazionale

L’articolo 1 ter precisa che, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla decisione quadro, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel proprio territorio misure nazionali di controllo ritenute appropriate per le nuove sostanze psicoattive. La direttiva lascia quindi agli Stati un margine nella scelta di ulteriori strumenti di controllo, purché compatibili con gli obblighi UE.

Delega di potere alla Commissione

L’articolo 8 bis attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per cinque anni a decorrere dal 22 novembre 2017, con proroga tacita di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. È prevista la possibilità di revoca in qualsiasi momento, la consultazione degli esperti nazionali prima dell’adozione e l’entrata in vigore dell’atto solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.

Abrogazione della decisione 2005/387/GAI e disciplina transitoria

L’articolo 3 abroga la decisione 2005/387/GAI con effetto dal 23 novembre 2018. Tuttavia, essa continua ad applicarsi alle nuove sostanze psicoattive per le quali una relazione congiunta sia stata presentata prima di tale data. Per tali sostanze la Commissione adotta atti delegati, secondo una delega di due anni decorrente dal 22 novembre 2017, per inserirle nell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI.

Termine di recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 2 fissa il termine di recepimento al 23 novembre 2018. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre gli Stati membri devono notificare alla Commissione le misure di recepimento.

Come è indicizzato

Materiediritto penale dell'unionestupefacentisostanze psicoattivecooperazione giudiziaria in materia penalesalute pubblica

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