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Direttiva 2017/2109

Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri

Normativa europea32017L2109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2017/2109 modifica la direttiva 98/41/CE e la direttiva 2010/65/UE per rendere più rapida e affidabile la disponibilità delle informazioni sulle persone a bordo delle navi passeggeri. Introduce l’obbligo di usare l’interfaccia unica nazionale, riduce i tempi di dichiarazione e rafforza le regole su conservazione, cancellazione e protezione dei dati personali. Prevede anche esenzioni limitate, deroghe territoriali e un periodo transitorio per la migrazione dai sistemi tradizionali. Il recepimento è fissato al 21 dicembre 2019, con applicazione dal medesimo giorno.

Modifica la disciplina UE sulla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri e sulle formalità di dichiarazione navale, imponendo la digitalizzazione dei dati e l’integrazione con l’interfaccia unica nazionale.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi da passeggeri, incluse le unità veloci che trasportano più di dodici passeggeri, nei viaggi da e verso porti degli Stati membri, con esclusioni per navi da guerra e trasporto truppe, unità da diporto e unità da diporto veloci, e unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne. La direttiva disciplina la raccolta, registrazione, trasmissione, conservazione e accesso ai dati sulle persone a bordo, nonché le esenzioni e deroghe nazionali, il trattamento dei dati personali e il coordinamento tramite l’interfaccia unica nazionale e SafeSeaNet. È prevista una deroga specifica per gli Stati membri senza porti marittimi e senza navi da passeggeri battenti la loro bandiera rientranti nell’ambito di applicazione; tali Stati, fintantoché permangono le condizioni, non sono tenuti a recepire la direttiva. Sono inoltre previste deroghe ed esenzioni mirate per specifiche rotte, tratte di mare D e collegamenti con Helgoland e Bornholm, nonché periodi transitori di sei anni dal 20 dicembre 2017 per il mantenimento di sistemi alternativi di registrazione.

Direttiva (UE) 2017/2109 sulla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri

La direttiva interviene sulla disciplina della registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri e sulle formalità di dichiarazione navale, con l’obiettivo di rendere le informazioni immediatamente accessibili alle autorità competenti in caso di emergenza, incidente o attività di ricerca e salvataggio. Il legislatore UE valorizza la digitalizzazione e l’uso dell’interfaccia unica nazionale, ritenendo necessario allineare la direttiva 98/41/CE ai più recenti strumenti di comunicazione elettronica e al sistema SafeSeaNet.

Obiettivi e logica della riforma

La riforma nasce dall’esigenza di superare le difficoltà pratiche emerse nell’attuazione della direttiva 98/41/CE, in particolare la non sempre agevole disponibilità delle informazioni sulle persone presenti a bordo quando servono alle autorità. La direttiva mira quindi a:

  • migliorare tempestività e affidabilità dei dati disponibili in caso di incidente o emergenza;
  • ridurre gli oneri amministrativi mediante l’uso di strumenti elettronici armonizzati;
  • mantenere la neutralità tecnologica, lasciando agli Stati membri un margine sulle modalità tecniche di trasmissione;
  • rafforzare la coerenza con la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La direttiva si applica alle navi da passeggeri, intese come qualsiasi nave o unità veloce che trasporti più di dodici passeggeri. Restano escluse:

  • le navi da guerra e da trasporto truppe;
  • le unità da diporto e le unità da diporto veloci;
  • le unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.

È inoltre prevista una deroga per gli Stati membri privi di porti marittimi e privi di navi da passeggeri battenti la loro bandiera rientranti nell’ambito di applicazione. Tali Stati, fintantoché le condizioni permangono, non devono recepire la direttiva. Se intendono avvalersi della deroga, devono comunicarlo alla Commissione entro il 21 dicembre 2019 e poi aggiornare annualmente l’informazione.

Registrazione del numero di persone a bordo

Prima della partenza, il numero di persone a bordo deve essere comunicato al comandante della nave e dichiarato nell’interfaccia unica istituita dalla direttiva 2010/65/UE, usando mezzi tecnici adeguati lasciati alla discrezionalità degli Stati membri. In alternativa, lo Stato membro può prevedere che il dato sia comunicato all’autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.

La direttiva introduce un periodo transitorio di sei anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, durante il quale gli Stati membri possono continuare a consentire che il dato sia comunicato all’addetto alla registrazione dei passeggeri della società di gestione o al sistema a terra della società di gestione avente la stessa funzione, invece che all’interfaccia unica o all’autorità designata tramite AIS.

Dati da registrare per i viaggi oltre le 20 miglia

Per le navi che effettuano viaggi la cui distanza dal punto di partenza al porto di scalo successivo supera 20 miglia, devono essere registrati:

  • cognome, nome, genere, nazionalità e data di nascita delle persone a bordo;
  • eventuali cure e assistenza speciali necessarie in caso di emergenza, se richieste dal passeggero;
  • eventualmente, se lo Stato membro lo decide, un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.

Questi dati devono essere raccolti prima della partenza e dichiarati nell’interfaccia unica alla partenza, ma comunque non oltre 15 minuti dopo la partenza. Anche per questa categoria di dati è previsto un periodo transitorio di sei anni dal 20 dicembre 2017 per la comunicazione tramite sistemi alternativi.

Conservazione, cancellazione e divieti di ulteriore utilizzo

I dati personali raccolti ai fini della direttiva non possono essere trattati o usati per scopi diversi da quelli previsti. Devono essere trattati in conformità al diritto UE sulla protezione dei dati e cancellati automaticamente e senza ritardi indebiti quando non sono più necessari.

Per gli Stati membri, la conservazione è consentita solo per il tempo necessario e, in ogni caso:

  • fino al completamento in sicurezza del viaggio, ma non oltre 60 giorni dalla partenza;
  • oppure, in caso di emergenza o incidente, fino alla conclusione di un’indagine o di un procedimento giudiziario.

Obblighi delle società di gestione e informazione del comandante

La società di gestione che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio della nave deve designare, se richiesto dagli articoli 4 e 5, un addetto alla registrazione dei passeggeri incaricato di dichiarare le informazioni nell’interfaccia unica o all’autorità designata tramite AIS.

La società deve inoltre:

  • assicurare una procedura di registrazione dei dati precisa e tempestiva;
  • garantire che le informazioni sui passeggeri che hanno dichiarato di necessitare cure o assistenza speciali siano registrate e trasmesse al comandante prima della partenza.

Esenzioni, deroghe e casi particolari

Gli Stati membri possono esentare alcune navi dagli obblighi di dichiarazione:

  • per il solo dato sul numero di persone a bordo, se la nave effettua un servizio di linea di durata inferiore a un’ora da porto a porto, esclusivamente nel tratto di mare D, con vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio, e non si tratta di un’unità veloce da passeggeri;
  • per gli obblighi dell’articolo 5, se la nave naviga esclusivamente nel tratto di mare D con vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio.

Sono inoltre previste deroghe temporali specifiche:

  • la Germania può prorogare di un’ora, per i viaggi da e verso Helgoland, il termine per raccolta e dichiarazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1;
  • la Danimarca e la Svezia possono fare altrettanto per i viaggi da e verso Bornholm.

Procedura di notifica delle esenzioni e controllo della Commissione

Le decisioni di esenzione e le richieste di deroga devono essere comunicate alla Commissione tramite una banca dati creata e gestita a tal fine, accessibile alla Commissione e agli Stati membri. Le misure adottate sono rese pubbliche su un sito Internet accessibile.

Entro sei mesi dalla comunicazione o dalla richiesta, la Commissione può intervenire con atti di esecuzione, adottati secondo la procedura d’esame dell’articolo 13, paragrafo 2, se ritiene che l’esenzione o la deroga sia ingiustificata o possa falsare la concorrenza.

Accesso immediato alle informazioni e trattamento dei dati personali

Ogni Stato membro deve designare l’autorità che avrà accesso alle informazioni richieste dalla direttiva e garantire che, in caso di emergenza o incidente, essa abbia accesso immediato ai dati.

Il trattamento dei dati personali è disciplinato:

  • dal regolamento (UE) 2016/679 per i trattamenti effettuati nell’ambito nazionale;
  • dal regolamento (CE) n. 45/2001 per i trattamenti delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, anche nell’interfaccia unica e in SafeSeaNet.

Le società di gestione devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati contro distruzione, perdita, alterazione e accessi o divulgazioni non autorizzati.

Poteri delegati, atti di esecuzione e aggiornamento degli strumenti internazionali

La Commissione riceve un potere delegato, esercitabile in casi eccezionali e debitamente giustificati, per non applicare ai fini della direttiva una modifica degli strumenti internazionali quando ciò sia necessario a evitare una grave e inaccettabile minaccia alla sicurezza della navigazione o un’incompatibilità con il diritto marittimo dell’Unione.

La delega dura sette anni dal 20 dicembre 2017 ed è tacitamente prorogabile per uguali periodi, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La delega può anche essere revocata in qualsiasi momento. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta esperti degli Stati membri; l’atto entra in vigore solo se non sono formulate obiezioni entro due mesi dalla notifica.

Gli atti di esecuzione richiamano la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Monitoraggio dell’attuazione

La Commissione deve valutare l’attuazione della direttiva e trasmettere i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 22 dicembre 2026. È inoltre richiesta una relazione intermedia entro il 22 dicembre 2022.

Modifica della direttiva 2010/65/UE

Per coordinare la nuova disciplina con le formalità di dichiarazione delle navi, nell’allegato, parte A, della direttiva 2010/65/UE viene aggiunto il punto 7 relativo alle "informazioni sulle persone a bordo", con rinvio agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 21 dicembre 2019 e applicarle a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Disposizioni principali

Obiettivo di digitalizzazione e accessibilità dei dati

La direttiva mira a garantire che le informazioni sulle persone a bordo siano rapidamente disponibili alle autorità competenti in caso di emergenza o incidente, allineando la disciplina agli obblighi di comunicazione elettronica e all’interfaccia unica nazionale prevista dalla direttiva 2010/65/UE. Il numero di persone a bordo deve essere dichiarato nell’interfaccia unica mediante mezzi tecnici adeguati, rimessi alla discrezionalità degli Stati membri, oppure all’autorità designata tramite sistema di identificazione automatica.

Nuove definizioni e aggiornamento dell’ambito soggettivo

Sono aggiornate le definizioni di "nave da passeggeri", "addetto alla registrazione dei passeggeri", "autorità designata", "servizio di linea" e viene introdotta la nozione di "area portuale" e di "unità da diporto o unità da diporto veloce". La definizione di nave da passeggeri include qualsiasi nave o unità veloce che trasporti più di dodici passeggeri.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La direttiva si applica alle navi da passeggeri, ma esclude navi da guerra e trasporto truppe, unità da diporto e unità da diporto veloci, nonché unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne. È prevista una deroga per gli Stati membri privi di porti marittimi e privi di navi da passeggeri battenti la loro bandiera rientranti nell’ambito della direttiva, purché ne diano comunicazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2019 e aggiornino annualmente la situazione.

Registrazione del numero di persone a bordo

Prima della partenza, il numero delle persone a bordo deve essere comunicato al comandante e dichiarato nell’interfaccia unica o, se lo Stato membro lo decide, all’autorità designata tramite AIS. È previsto un periodo transitorio di sei anni dal 20 dicembre 2017 durante il quale gli Stati membri possono continuare a consentire la comunicazione all’addetto alla registrazione dei passeggeri o al sistema a terra della società di gestione.

Registrazione dei dati dei passeggeri su viaggi oltre 20 miglia

Per i viaggi in cui la distanza dal punto di partenza al porto di scalo successivo supera 20 miglia, devono essere registrati cognome, nome, genere, nazionalità e data di nascita delle persone a bordo, oltre alle cure e assistenza speciali eventualmente necessarie e, se lo Stato membro lo decide, un numero di contatto di emergenza. I dati devono essere raccolti prima della partenza e dichiarati nell’interfaccia unica alla partenza, comunque non oltre 15 minuti dopo la partenza. Anche per tali dati è previsto un periodo transitorio di sei anni dal 20 dicembre 2017 per l’uso dei sistemi alternativi.

Dati personali, finalità e cancellazione

I dati personali raccolti ai fini della direttiva non possono essere trattati o usati per scopi diversi e devono essere trattati conformemente al diritto UE in materia di protezione dei dati. Devono essere cancellati automaticamente e senza ritardi indebiti quando non sono più necessari; per gli Stati membri, la conservazione non può comunque eccedere 60 giorni dalla partenza della nave se il viaggio è completato in sicurezza, salvo il caso di emergenza o incidente, in cui la conservazione dura fino alla conclusione di indagini o procedimenti giudiziari.

Obblighi per le società di gestione

Ogni società di gestione che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio di una nave da passeggeri deve designare, se richiesto dagli articoli 4 e 5, un addetto alla registrazione dei passeggeri incaricato di dichiarare le informazioni nell’interfaccia unica o all’autorità designata tramite AIS. Le società devono inoltre garantire una procedura di registrazione dei dati precisa e tempestiva e assicurare la trasmissione al comandante, prima della partenza, delle informazioni relative ai passeggeri che necessitano di cure o assistenza speciali.

Esenzioni e deroghe nazionali

Gli Stati membri possono esentare alcune navi da passeggeri dall’obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell’interfaccia unica e, in certi casi, dagli obblighi dell’articolo 5, se si tratta di servizi di linea di durata inferiore a un’ora o di navigazione esclusivamente nel tratto di mare D, con vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio. Germania, Danimarca e Svezia possono inoltre prorogare di un’ora, per i collegamenti con Helgoland e Bornholm, il termine per raccolta e dichiarazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Procedura di controllo delle esenzioni e banca dati Commissione

Le decisioni nazionali di concedere esenzioni e le richieste di deroga devono essere comunicate senza indugio alla Commissione mediante una banca dati creata e gestita dalla Commissione, accessibile alla Commissione e agli Stati membri; le misure adottate sono rese disponibili su un sito Internet pubblico. Entro sei mesi dalla comunicazione o dalla richiesta, la Commissione può adottare atti di esecuzione, secondo la procedura d’esame dell’articolo 13, paragrafo 2, per imporre la modifica o la revoca della decisione nazionale se l’esenzione o la deroga è ingiustificata o rischia di falsare la concorrenza.

Accesso alle informazioni in caso di emergenza

Gli Stati membri devono designare l’autorità che avrà accesso alle informazioni richieste dalla direttiva e garantire che, in caso di emergenza o incidente, tale autorità abbia accesso immediato ai dati. Per le navi battenti bandiera di paesi terzi in arrivo da porti extra-UE, lo Stato membro di destinazione deve esigere dalla società che le gestisce la disponibilità delle informazioni di cui agli articoli 4 e 5 secondo le stesse modalità.

Protezione dei dati e sicurezza del trattamento

Il trattamento dei dati personali è soggetto al regolamento (UE) 2016/679; per le istituzioni e gli organismi dell’Unione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Le società di gestione devono adottare misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati contro distruzione, perdita, alterazione e accessi o divulgazioni non autorizzati.

Poteri delegati e atti di esecuzione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in casi eccezionali e debitamente giustificati, per non applicare ai fini della direttiva una modifica degli strumenti internazionali quando ciò serva a evitare una grave e inaccettabile minaccia alla sicurezza della navigazione o un’incompatibilità con il diritto marittimo dell’Unione. La delega dura sette anni dal 20 dicembre 2017 ed è tacitamente prorogabile; il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocarla. Gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi dalla notifica. Per gli atti di esecuzione si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Monitoraggio e relazione della Commissione

La Commissione deve valutare l’attuazione della direttiva e presentare i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 22 dicembre 2026. È inoltre tenuta a presentare una relazione intermedia sull’attuazione entro il 22 dicembre 2022.

Modifica della direttiva 2010/65/UE

Nell’allegato, parte A, della direttiva 2010/65/UE è inserito il punto 7, relativo alle "informazioni sulle persone a bordo", in collegamento con gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 21 dicembre 2019 e applicarle a decorrere da tale data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

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