Direttiva 2017/2108
Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2017/2108 modifica in modo mirato la direttiva 2009/45/CE sulle norme di sicurezza per le navi da passeggeri, con l’obiettivo di accrescere uniformità applicativa, chiarezza normativa e livello di sicurezza. Interviene sull’ambito di applicazione, escludendo talune categorie di navi e introducendo specifiche deroghe, aggiorna definizioni tecniche e categorie di tratti di mare, disciplina visite, certificati, equivalenze e misure supplementari. Prevede inoltre una nuova architettura di atti delegati ed esecuzione, un riesame della Commissione entro il 22 dicembre 2026 e il recepimento nazionale entro il 21 dicembre 2019.
Direttiva che modifica la direttiva 2009/45/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri, chiarendone l’ambito di applicazione, aggiornando definizioni e procedure di certificazione, rafforzando il quadro di atti delegati/esecuzione e introducendo talune esclusioni e deroghe settoriali.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi e unità da passeggeri adibite a viaggi nazionali, indipendentemente dalla bandiera, con particolare riguardo alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unità veloci da passeggeri. Sono previste esclusioni rilevanti per navi da guerra e trasporto truppe, unità a vela, unità senza propulsione meccanica, navi in legno di costruzione primitiva, navi tradizionali, unità da diporto, unità che operano esclusivamente in aree portuali, unità di servizio off-shore e imbarcazioni di servizio; per le unità veloci vi sono esclusioni analoghe. Sono inoltre previste deroghe per gli Stati membri senza porti marittimi e senza navi rientranti nell’ambito di applicazione, e una deroga specifica per la Grecia in materia di classificazione dei tratti di mare. La direttiva si applica ai viaggi nazionali; per le navi/ unità battenti bandiera di un paese terzo, lo Stato di approdo deve verificarne la piena conformità prima dell’impiego in viaggi nazionali.
Direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE sulle navi da passeggeri
La direttiva interviene sulla disciplina UE delle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, con finalità di chiarimento, semplificazione e rafforzamento dell’uniformità applicativa. Il legislatore unionale segnala, nei considerando, esigenze di maggiore sicurezza, parità concorrenziale, coerenza con le convenzioni IMO e migliore gestione di casi particolari come navi in alluminio, navi tradizionali, tender, unità off-shore e navi di piccole dimensioni.
Obiettivi e ratio dell’intervento
L’intervento mira a evitare applicazioni non uniformi della direttiva 2009/45/CE, soprattutto in relazione a:
- interpretazione del materiale equivalente, in particolare dell’alluminio;
- certificazione delle navi di piccole dimensioni;
- esclusione di categorie non coerenti con il sistema di sicurezza disegnato dalla direttiva;
- aggiornamento di definizioni e rinvii tecnici alle norme SOLAS e IMO.
La direttiva conserva la logica tipica della fonte di diritto UE di armonizzazione minima/settoriale: fissa il risultato da raggiungere, mentre Stati membri conservano margini di discrezionalità nella scelta delle misure tecniche, nelle deroghe specifiche e nelle equivalenze, entro i limiti posti dagli articoli modificati.
Ambito di applicazione e esclusioni
Il nuovo articolo 3 della direttiva 2009/45/CE delimita l’ambito ai viaggi nazionali effettuati da:
- navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri;
- unità veloci da passeggeri.
Per le navi/ unità battenti bandiera di un paese terzo, lo Stato membro di approdo deve verificare la piena conformità ai requisiti prima di autorizzarne l’impiego in viaggi nazionali.
Sono escluse dall’applicazione della direttiva, tra le altre:
- navi da guerra e da trasporto truppe;
- unità a vela;
- unità senza mezzi di propulsione meccanica;
- navi in legno di costruzione primitiva;
- navi tradizionali;
- unità da diporto;
- unità che operano esclusivamente in aree portuali;
- unità di servizio off-shore;
- imbarcazioni di servizio (tender).
Per le unità veloci da passeggeri l’esclusione riguarda, tra le altre, unità da guerra, da diporto, portuali e off-shore.
Deroghe territoriali e settoriali
La direttiva contempla una deroga per gli Stati membri privi di porti marittimi e privi di navi/unità da passeggeri rientranti nell’ambito di applicazione. Tali Stati possono derogare alle disposizioni della direttiva, con obbligo di comunicazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2019 e successiva informazione annuale sulle variazioni. Finché non abbiano recepito e attuato la direttiva, non possono autorizzare navi o unità rientranti nell’ambito ad assumere la loro bandiera.
È inoltre prevista una deroga specifica per la Grecia: anziché elaborare un elenco dei tratti di mare, può elaborare e aggiornare un elenco di rotte che copra le rotte in Grecia, applicando i corrispondenti criteri di classificazione.
Un’ulteriore deroga riguarda gli Stati membri con più di 60 navi da passeggeri costruite in lega di alluminio battenti bandiera al 20 dicembre 2017: possono esentare per periodi limitati, e solo per navi che operino esclusivamente tra porti dello stesso Stato, le navi di classe B, C e D costruite in lega di alluminio, previa notifica alla Commissione entro il 21 dicembre 2019.
Definizioni aggiornate
L’articolo 2 viene ampiamente riscritto per:
- allineare le definizioni alle convenzioni internazionali aggiornate;
- chiarire il concetto di "materiale equivalente", includendo leghe di alluminio o altri materiali non combustibili con caratteristiche strutturali e di resistenza al fuoco equivalenti all’acciaio;
- definire la "prova standard del fuoco" in coerenza con il codice IMO del 2010;
- introdurre la nozione di "nave a vela" come nave a propulsione a vela anche se dotata di propulsione meccanica ausiliaria/emergenza;
- precisare la nozione di "nave tradizionale" come nave storica progettata prima del 1965 e relative repliche principalmente con materiali originali, quale monumento vivente di cultura;
- definire tender, navi/ unità di servizio off-shore, riparazioni e modifiche di grande entità.
Particolarmente rilevante, per la pratica professionale, è la definizione di "riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entità", che ricomprende:
- variazioni sostanziali delle dimensioni;
- variazioni sostanziali della capacità di trasporto passeggeri;
- variazioni sostanziali della vita di esercizio;
- conversione di qualsiasi tipo di nave in nave da passeggeri.
Classificazione dei tratti di mare e delle navi
Il nuovo articolo 4 semplifica e ricalibra la classificazione dei tratti di mare in categorie A, B, C e D, basate soprattutto su distanza dalla costa e rischio ondoso. Viene eliminato un certo numero di criteri ritenuti ridondanti o poco funzionali, mantenendo il livello di sicurezza.
Gli Stati membri devono:
- elaborare e, se necessario, aggiornare l’elenco dei tratti di mare soggetti alla propria giurisdizione;
- determinare il confine interno del tratto di mare più vicino alla linea di costa;
- pubblicare l’elenco in una banca dati pubblica accessibile sul sito della competente autorità marittima;
- notificare alla Commissione il luogo in cui tali informazioni sono disponibili e ogni modifica successiva.
Le navi da passeggeri sono poi classificate in:
- classe A: operazioni nei tratti A, B, C e D;
- classe B: operazioni nei tratti B, C e D;
- classe C: operazioni nei tratti C e D;
- classe D: operazioni nel tratto D.
Riconoscimento di certificati, equipaggiamenti e controlli tecnici
L’articolo 5 rafforza il riconoscimento reciproco tra Stati membri: lo Stato di approdo riconosce il certificato di sicurezza per unità veloci e l’autorizzazione all’esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nonché il certificato di sicurezza per navi da passeggeri di cui all’articolo 13.
Gli equipaggiamenti marittimi conformi ai requisiti della direttiva 2014/90/UE si considerano conformi anche ai requisiti della direttiva 2009/45/CE.
L’articolo 12 disciplina le visite di controllo da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera:
- visita iniziale prima dell’entrata in servizio;
- visita periodica ogni 12 mesi;
- visite addizionali quando necessario.
Requisiti costruttivi, stabilità e modifiche di grande entità
L’articolo 6 aggiorna i requisiti di costruzione e manutenzione dello scafo, dell’apparato motore principale e ausiliario e degli impianti elettrici e automatici, rinviando alle norme di classificazione di organismi riconosciuti o a norme equivalenti applicate da un’amministrazione ai sensi della direttiva 2009/15/CE.
Per le navi nuove di classe D è prevista una specifica deroga al requisito dell’altezza minima di prora. Per le navi esistenti di classe C e D si conferma la necessità di rispettare i requisiti della direttiva e le norme dell’amministrazione dello Stato di bandiera per le materie non coperte, assicurando un livello di sicurezza equivalente ai capitoli II-1 e II-2 dell’allegato I.
Le modifiche di grande entità a navi nuove ed esistenti devono soddisfare i requisiti per navi nuove. Tuttavia, le trasformazioni volte soltanto ad adeguare la nave a uno standard di maggiore capacità di sopravvivenza non sono considerate modifiche di grande entità.
Per le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 è fissato un termine di conformità al 22 dicembre 2025.
Regime specifico per le navi ro/ro da passeggeri
L’articolo 7 è riformulato per prevedere che:
- tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe C con chiglia impostata, o stadio equivalente, dal 1° ottobre 2004 in avanti;
- tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e B; debbano conformarsi agli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2003/25/CE.
Equivalenze, misure supplementari e controllo della Commissione
L’articolo 9 consente agli Stati membri di adottare misure di equivalenza rispetto a requisiti specifici, purché almeno efficaci quanto quelli sostituiti. Le misure devono essere notificate alla Commissione con elementi sufficienti a dimostrare che la sicurezza resta adeguata.
Se entro sei mesi la Commissione ritiene non giustificate le misure proposte, può adottare atti di esecuzione con cui richiede di modificarle o di non adottarle. Le misure adottate devono essere:
- previste nella normativa nazionale;
- comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri;
- applicate senza discriminazioni in base alla bandiera, alla nazionalità o al luogo di stabilimento dell’operatore;
- limitate al permanere delle condizioni specifiche che le giustificano.
Le notifiche avvengono tramite una banca dati istituita e mantenuta dalla Commissione, accessibile a Commissione e Stati membri, con pubblicazione su sito Internet pubblico delle misure adottate.
Poteri della Commissione: atti delegati ed esecuzione
L’articolo 10 attribuisce alla Commissione un potere di aggiornamento tramite atti delegati, per:
- adeguare modifiche tecniche derivanti da convenzioni internazionali;
- semplificare e chiarire elementi tecnici;
- aggiornare riferimenti ad altri strumenti dell’Unione.
In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può altresì adottare atti delegati per non applicare, ai fini della direttiva, modifiche degli strumenti internazionali, se ciò è necessario per evitare una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, alla salute, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo o all’ambiente marino, ovvero per evitare incompatibilità con la legislazione marittima dell’Unione.
Il nuovo articolo 10 bis disciplina l’esercizio della delega:
- durata di 7 anni dal 20 dicembre 2017;
- relazione della Commissione almeno 9 mesi prima della scadenza;
- proroga tacita per periodi di pari durata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio;
- possibilità di revoca in qualsiasi momento;
- consultazione di esperti designati dagli Stati membri;
- notifica contestuale degli atti delegati al Parlamento e al Consiglio;
- obiezione entro 2 mesi, prorogabili di altri 2 mesi.
L’articolo 11 rinvia all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.
Certificati, autorizzazioni e indicazione delle deroghe
L’articolo 13 stabilisce che tutte le navi da passeggeri nuove ed esistenti conformi ai requisiti devono essere munite di certificato di sicurezza delle navi da passeggeri conforme all’allegato II. Il certificato è rilasciato dall’amministrazione dello Stato di bandiera al termine della visita iniziale.
Per le unità veloci, prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in uno Stato di approdo, l’amministrazione dello Stato di bandiera concorda con lo Stato di approdo le condizioni operative e le inserisce nell’autorizzazione.
Le misure di sicurezza supplementari, equivalenze ed esenzioni concesse ai sensi dell’articolo 9 devono essere indicate nel certificato della nave o dell’unità veloce.
Disposizioni finali: recepimento, entrata in vigore e riesame
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 21 dicembre 2019;
- applicarle dal 21 dicembre 2019;
- inserire un riferimento alla direttiva nei testi nazionali o corredarli di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La Commissione deve valutare l’attuazione della direttiva e trasmettere i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 22 dicembre 2026.
Implicazioni operative per professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:
- verificare il perimetro delle navi effettivamente soggette alla disciplina e le esclusioni;
- controllare le tempistiche di conformità, in particolare il 21 dicembre 2019 e il 22 dicembre 2025;
- gestire le notifiche e le deroghe nazionali alla Commissione;
- esaminare l’impatto di modifiche costruttive e conversioni sulla qualifica della nave;
- coordinare certificazione, equivalenze e condizioni operative tra Stato di bandiera e Stato di approdo;
- monitorare gli atti delegati ed esecutivi della Commissione, che possono incidere sull’assetto tecnico della disciplina.
Disposizioni principali
Obiettivo di modifica della direttiva 2009/45/CE
La direttiva interviene per migliorare l’applicazione delle norme comuni di sicurezza per le navi da passeggeri, assicurare un elevato livello di sicurezza e di fiducia dei passeggeri, ridurre le disparità tra Stati membri e chiarire ambito, definizioni e riferimenti tecnici.
Nuove definizioni e aggiornamento dei riferimenti tecnici
L’articolo 2 della direttiva 2009/45/CE viene modificato per aggiornare le definizioni di convenzioni internazionali, codice sulla stabilità a nave integra, velocità massima delle unità veloci, altezza di prora, tratto di mare, area portuale, Stato di approdo, organismo riconosciuto, persona a mobilità ridotta, nave a vela, materiale equivalente, prova standard del fuoco, nave tradizionale, unità da diporto, imbarcazione di servizio, nave di servizio off-shore, unità veloce di servizio off-shore e riparazioni/cambiamenti di grande entità.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Il nuovo articolo 3 limita l’applicazione alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di almeno 24 metri e alle unità veloci da passeggeri, per viaggi nazionali. Sono escluse numerose categorie, tra cui unità a vela, unità senza propulsione meccanica, navi tradizionali, unità da diporto, unità portuali, servizi off-shore e tender. Gli Stati membri come Stati di approdo devono assicurare la piena conformità delle navi e unità battenti bandiera di paesi terzi prima dell’impiego in viaggi nazionali.
Deroga per Stati membri privi di porti marittimi
Gli Stati membri senza porti marittimi e senza navi/unità battenti la propria bandiera rientranti nell’ambito di applicazione possono derogare alla direttiva, salvo l’obbligo di comunicazione. La deroga va notificata alla Commissione entro il 21 dicembre 2019 e poi annualmente in caso di variazioni; finché non recepiscono e attuano la direttiva, tali Stati non possono autorizzare navi/unità rientranti nell’ambito a battere la loro bandiera.
Categorizzazione dei tratti di mare e classi di navi
L’articolo 4 ridefinisce i tratti A, B, C e D in base a distanza dalla costa e probabilità di onde significative superiori a soglie prefissate. Gli Stati membri devono elaborare e aggiornare l’elenco dei tratti di mare, pubblicarlo in una banca dati pubblica e notificare alla Commissione le informazioni e le modifiche. La Grecia può usare un elenco di rotte anziché di tratti di mare. Le navi sono classificate nelle classi A, B, C e D in funzione dei tratti in cui possono operare; per le unità veloci si applicano le categorie dei codici HSC/DSC.
Riconoscimento dei certificati e equipaggiamenti marittimi
L’articolo 5 prevede il riconoscimento, da parte dello Stato di approdo, dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni rilasciati da altri Stati membri. Gli equipaggiamenti marittimi conformi alla direttiva 2014/90/UE si presumono conformi ai requisiti della direttiva 2009/45/CE.
Requisiti di costruzione, stabilità e conversioni
L’articolo 6 aggiorna i requisiti di costruzione e manutenzione, rinviando alle norme di organismi riconosciuti o a norme equivalenti applicate dall’amministrazione. Introduce regole su nuove navi di classe D, sulle navi esistenti di classi C e D e sulle riparazioni, trasformazioni e modifiche di grande entità, che devono soddisfare i requisiti per navi nuove. Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 devono conformarsi entro il 22 dicembre 2025. È inoltre prevista una deroga per Stati membri con più di 60 navi da passeggeri in lega di alluminio al 20 dicembre 2017, con esenzione temporanea per alcune navi di classi B, C e D, previa notifica alla Commissione entro il 21 dicembre 2019.
Requisiti per le navi ro/ro da passeggeri
L’articolo 7 è riscritto per imporre alle navi ro/ro da passeggeri di classe C costruite dal 1° ottobre 2004 e a tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e B la conformità agli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2003/25/CE.
Equivalenze, misure supplementari e banca dati della Commissione
L’articolo 9 consente agli Stati membri di adottare equivalenze rispetto a requisiti specifici, purché almeno altrettanto efficaci, e disciplina la notifica delle misure alla Commissione. Se la Commissione ritiene non giustificate le misure proposte, può adottare atti di esecuzione. Le misure adottate devono risultare dalla normativa nazionale, applicarsi senza discriminazioni e solo finché persistono le condizioni specifiche. Le notifiche avvengono tramite una banca dati istituita e mantenuta dalla Commissione, con accesso per Commissione e Stati membri e pubblicazione su sito pubblico delle misure adottate.
Poteri della Commissione: atti delegati ed esecuzione
L’articolo 10 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare riferimenti tecnici, specifiche tecniche e riferimenti ad altri strumenti dell’Unione; in casi eccezionali può anche adottare atti per non applicare, ai fini della direttiva, modifiche di strumenti internazionali in presenza di gravi rischi o incompatibilità. Il nuovo articolo 10 bis disciplina durata della delega di 7 anni dal 20 dicembre 2017, proroga tacita, revoca, consultazione di esperti nazionali, notifiche e termini di obiezione. L’articolo 11 rinvia all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.
Visite di controllo, certificati e autorizzazioni all’esercizio
L’articolo 12 stabilisce visite iniziali prima dell’entrata in servizio, visite periodiche annuali e visite addizionali quando necessarie. L’articolo 13 prevede il certificato di sicurezza per tutte le navi da passeggeri conformi ai requisiti della direttiva, il modello di cui all’allegato II e il rilascio dopo la visita iniziale; per le unità veloci, le condizioni operative devono essere concordate tra Stato di bandiera e Stato di approdo e riportate nell’autorizzazione all’esercizio. Le misure di sicurezza supplementari, equivalenze ed esenzioni devono figurare nel certificato.
Abrogazione dell’articolo 14 e riesame della Commissione
L’articolo 14 della direttiva 2009/45/CE è soppresso. È introdotto l’articolo 16 bis, che impone alla Commissione di valutare l’attuazione della direttiva e trasmettere i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 22 dicembre 2026.
Modifiche agli allegati tecnici
L’allegato I è aggiornato, in particolare per i piani generali e manuali di bordo in materia antincendio, con obblighi linguistici anche per le navi che compiono viaggi nazionali in un altro Stato membro, e per i mezzi collettivi di salvataggio, con possibilità di adattamenti nelle acque riparate o in condizioni meteomarine favorevoli, nel rispetto delle raccomandazioni IMO e salvo opposizione dello Stato di approdo.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 21 dicembre 2019 e applicarle dal 21 dicembre 2019. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; deve inoltre essere comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
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