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Direttiva 2017/2054

Direttiva (UE) 2017/2054 della Commissione, dell’8 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017L2054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l'allegato della direttiva 2009/43/CE, sostituendolo con la nuova versione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE adottata dal Consiglio il 6 marzo 2017. L'intervento ha natura eminentemente tecnica e mira ad allineare l'elenco UE dei prodotti per la difesa alle evoluzioni dell'elenco comune delle attrezzature militari. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 febbraio 2018 e applicarle dal 5 marzo 2018.

Aggiornamento dell'elenco comune dei prodotti per la difesa dell'UE contenuto nell'allegato della direttiva 2009/43/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti per la difesa disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE sul trasferimento intra-UE di prodotti per la difesa, limitatamente all'aggiornamento dell'allegato con l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. Vincola gli Stati membri quanto al risultato: recepire la nuova versione dell'allegato nel diritto interno, con applicazione dal 5 marzo 2018; non introduce un nuovo regime materiale autonomo, ma aggiorna il catalogo dei materiali soggetti alla disciplina già vigente. Restano esclusi, per ciascuna voce dell'allegato, i casi espressamente sottratti dall'elenco (ad es. talune armi storiche, usi civili specificamente indicati, beni e sostanze espressamente esclusi nelle note).

Direttiva (UE) 2017/2054: aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2009/43/CE, che disciplina la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa. L'obiettivo è allineare l'allegato della direttiva all'ultima versione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 6 marzo 2017.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il fatto che la direttiva 2009/43/CE si applica ai prodotti per la difesa elencati nel relativo allegato e che tale allegato dovrebbe corrispondere all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Poiché il Consiglio ha aggiornato tale elenco nel 2017, si è reso necessario sostituire l'allegato della direttiva 2009/43/CE per mantenerne l'aderenza al quadro comune europeo.

Ambito di applicazione

L'intervento riguarda esclusivamente il catalogo dei prodotti per la difesa utilizzato ai fini della direttiva 2009/43/CE. Non introduce una disciplina sostanziale autonoma, ma aggiorna il perimetro oggettivo dei beni rilevanti per i trasferimenti tra Stati membri. L'allegato contiene le voci ML1-ML22 e le definizioni dei termini impiegati nell'elenco; molte voci prevedono esclusioni specifiche, ad esempio per talune armi fabbricate prima di determinate date, per usi civili, per prodotti storici o per sostanze già disciplinate in altri atti UE, in particolare nel regime dei beni a duplice uso.

Modifica dell'allegato della direttiva 2009/43/CE

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato della direttiva 2009/43/CE con il testo contenuto nell'allegato della direttiva 2017/2054. Il nuovo allegato riproduce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE ed è strutturato per categorie di materiali e tecnologie, tra cui:

  • armi da fuoco, armi pesanti e accessori (ML1-ML3);
  • bombe, razzi, missili, esplosivi e materiali energetici (ML4 e ML8);
  • apparecchiature di direzione del tiro, veicoli terrestri, navi da guerra, aeromobili, UAV e sistemi spaziali (ML5, ML6, ML9, ML10, ML11);
  • agenti chimici, biologici e mezzi di protezione/decontaminazione (ML7);
  • sistemi d'arma ad energia cinetica o diretta, apparecchiature criogeniche e superconduttrici (ML12, ML19, ML20);
  • corazzature, addestramento militare, dispositivi di visione e contromisure, apparecchiature di produzione, software e tecnologia (ML13-ML18, ML21, ML22).

Obblighi di recepimento e termine di trasposizione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2018 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 5 marzo 2018. La direttiva prevede inoltre un obbligo formale di rinvio alla direttiva nelle misure nazionali, oppure di accompagnamento con riferimento alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e, separatamente, le disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore interessato.

Definizioni e struttura dell'allegato

L'allegato non si limita a elencare i beni, ma contiene anche una sezione di definizioni comuni per termini chiave quali "software", "tecnologia", "sviluppo", "produzione", "aeromobile", "veicolo più leggero dell'aria", "UAV", "robot", "armi da fuoco disattivate", "materiali energetici" e altri. Queste definizioni valgono per l'intero elenco e servono a delimitare con precisione l'ambito delle singole voci. La struttura è quella tipica dell'elenco comune delle attrezzature militari UE, con numerose note tecniche e note di esclusione che incidono sulla classificazione del bene.

Profili pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore difesa e per i consulenti che assistono imprese esportatrici o attive nei trasferimenti intra-UE, la direttiva ha rilevanza principalmente classificatoria. L'aggiornamento dell'elenco può incidere sulla qualificazione doganale e autorizzativa dei prodotti, sulla documentazione interna di compliance e sulle verifiche di classificazione dei materiali e delle tecnologie. Il dato centrale è che la direttiva impone agli Stati membri un risultato di allineamento dell'elenco interno al livello UE, lasciando alle autorità nazionali la scelta delle modalità di recepimento, purché il termine del 28 febbraio 2018 sia rispettato e l'applicazione decorra dal 5 marzo 2018.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato della direttiva 2009/43/CE

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 2009/43/CE con il testo contenuto nell'allegato della direttiva 2017/2054. La modifica riguarda l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, al quale la direttiva 2009/43/CE rinvia per individuare i prodotti per la difesa soggetti al regime di trasferimento intra-UE.

Recepimento e applicazione nazionale

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione a decorrere dal 5 marzo 2018. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Nuovo elenco comune delle attrezzature militari UE

L'allegato riproduce il nuovo elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, articolato nelle voci ML1-ML22 e nelle definizioni dei termini usati nell'elenco. L'elenco copre, tra l'altro, armi leggere e pesanti, munizioni, bombe e missili, veicoli terrestri, agenti chimici e biologici, materiali energetici, navi da guerra, aeromobili e UAV, apparecchiature elettroniche e spaziali, sistemi d'arma ad energia cinetica e diretta, corazzature, addestramento militare, dispositivi di visione e contromisure, apparecchiature di produzione, software e tecnologia. Numerose voci sono accompagnate da note di esclusione per beni storici, usi civili, prodotti non militari o sostanze già coperte da altri atti UE (in particolare l'elenco dei beni a duplice uso).

Come è indicizzato

Materieprodotti per la difesamercato internocontrollo dei trasferimenti di armamentisicurezza e difesa

Testo integrale

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