Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2017/2096

Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017L2096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina delle sostanze pericolose nei veicoli fuori uso, sostituendo integralmente l’allegato II della direttiva 2000/53/CE. L’obiettivo è aggiornare le esenzioni dal divieto di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio alla luce del progresso tecnico e scientifico, rivedendo in particolare talune esenzioni relative al piombo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 6 giugno 2018.

Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, con aggiornamento e rimodulazione delle esenzioni al divieto di uso di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio nei veicoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli e ai loro materiali e componenti rientranti nella direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, nonché ai pezzi di ricambio destinati a determinati veicoli immessi sul mercato o omologati in date specifiche indicate nell’allegato. Incide in particolare sugli operatori del settore automobilistico e dei ricambi, per quanto riguarda l’impiego delle sostanze soggette a restrizione. Restano applicabili le esclusioni e le deroghe espressamente previste nell’allegato II modificato, con riferimenti a soglie percentuali, date di immatricolazione/omologazione e condizioni tecniche di utilizzo.

Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso

La direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione aggiorna il regime delle sostanze pericolose nei veicoli fuori uso, intervenendo esclusivamente sull’allegato II della direttiva 2000/53/CE. L’intervento è giustificato dal progresso tecnico e scientifico e mira a rimodulare le esenzioni dal divieto di uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva 2000/53/CE vieta, in linea generale, l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. L’allegato II individua tuttavia i materiali e componenti che restano esclusi dal divieto, e deve essere aggiornato periodicamente per tenere conto del progresso tecnico e scientifico.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda i materiali e i componenti dei veicoli disciplinati dalla direttiva 2000/53/CE e i pezzi di ricambio corrispondenti. Le esenzioni sono spesso circoscritte a:

  • veicoli omologati prima di determinate date;
  • pezzi di ricambio destinati a tali veicoli;
  • specifiche categorie di componenti o di applicazioni tecniche;
  • determinate concentrazioni massime di sostanze per materiale omogeneo.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 6 giugno 2018 le misure nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione:

  • il testo delle disposizioni adottate;
  • il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.

Regime generale delle sostanze vietate e soglie

L’allegato II conferma che sono ammesse, per materiale omogeneo:

  • una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, cromo esavalente e mercurio;
  • una concentrazione massima dello 0,01 % in peso di cadmio.

È inoltre previsto che ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003 non si applichi, in linea generale, il divieto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con eccezioni per masse di equilibratura delle ruote, spazzole in carbonio dei motori elettrici e guarnizioni dei freni.

Esenzioni relative al piombo

La parte più estesa della modifica riguarda le esenzioni per il piombo. L’allegato elenca, tra gli altri:

  • acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato;
  • alluminio destinato a lavorazione meccanica e altre leghe di alluminio;
  • leghe di rame;
  • cuscinetti e pistoni;
  • accumulatori dei sistemi ad alta tensione usati solo per la propulsione dei veicoli M1 e N1;
  • masse smorzanti;
  • agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri;
  • saldature e terminazioni in applicazioni elettriche ed elettroniche;
  • sistemi di connettori a pin conformi;
  • componenti in vetro, ceramica e vetroceramica;
  • inneschi pirotecnici;
  • materiali termoelettrici per il recupero dei gas di scarico.

Per molte di queste voci la direttiva distingue tra uso su veicoli omologati prima di una certa data e utilizzo come pezzi di ricambio per tali veicoli. In diversi casi le esenzioni sono accompagnate da date di scadenza o, più frequentemente, da date di riesame, con l’indicazione che il progresso nella disponibilità di sostituti potrà determinare una futura revisione.

Riesami e scadenze specifiche

Il considerando evidenzia che alcune esenzioni devono essere suddivise in sottovoci per riflettere la diversa maturità delle alternative tecniche. In particolare:

  • l’esenzione 2 c) viene scissa in due sottovoci con date di riesame differenti;
  • l’esenzione 3 riceve una nuova data di riesame;
  • l’esenzione 5 viene separata in due sottovoci, una con scadenza e una con nuova data di riesame.

Nell’allegato compaiono inoltre richiami a riesami nel 2019, nel 2021 e nel 2024 per specifiche esenzioni richiamate nelle note.

Esenzioni relative a cromo esavalente, mercurio e cadmio

Per il cromo esavalente sono previste esenzioni per:

  • rivestimenti anticorrosione;
  • rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai.

Per il mercurio sono previste esenzioni per:

  • lampade a luminescenza per i proiettori;
  • tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti.

Per il cadmio è prevista un’esenzione per gli accumulatori per veicoli elettrici come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008.

Condizioni tecniche e clausole di limitazione

Per alcune esenzioni l’allegato prevede condizioni ulteriori, come:

  • l’applicabilità solo se non esistono alternative tecniche praticabili;
  • la necessità che le alternative non producano impatti negativi su ambiente, salute e sicurezza dei consumatori;
  • la possibilità di demolizione dell’esenzione se, in correlazione con specifiche voci, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa è indirizzata agli Stati membri e richiede quindi un atto di recepimento nazionale entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato II della direttiva 2000/53/CE sia sostituito dal testo allegato alla direttiva 2017/2096. La modifica aggiorna l’elenco dei materiali e componenti cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

Termine di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 6 giugno 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Aggiornamento delle esenzioni sul piombo

L’allegato II rimodula e dettaglia le esenzioni relative al piombo in vari materiali e componenti: acciaio, alluminio, leghe di alluminio, leghe di rame, cuscinetti e pistoni, accumulatori ad alta tensione, masse smorzanti, elastomeri, saldature, sistemi di connettori a pin, componenti elettronici e ceramici, inneschi pirotecnici e materiali termoelettrici. Per numerose voci sono previste date di scadenza o di riesame, oltre a riferimenti ai veicoli omologati prima di determinate date.

Esenzioni su cromo esavalente, mercurio e cadmio

L’allegato II mantiene esenzioni specifiche per rivestimenti anticorrosione al cromo esavalente, per lampade e tubi fluorescenti al mercurio e per accumulatori per veicoli elettrici al cadmio, con condizioni, limiti temporali e riferimenti ai pezzi di ricambio. Per alcuni casi sono indicate ulteriori condizioni tecniche, come la praticabilità di tecnologie alternative o la presenza di impatti negativi su ambiente, salute e sicurezza.

Soglie e condizioni tecniche comuni

L’allegato fissa soglie massime generali di concentrazione, pari allo 0,1 % in peso per materiale omogeneo per piombo, cromo esavalente e mercurio, e allo 0,01 % per il cadmio. Prevede inoltre che i pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003, con alcune eccezioni, non siano soggetti al divieto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Come è indicizzato

Materieambienteveicoli fuori usosostanze pericoloseindustria automobilisticarifiuti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.