Direttiva 2017/2110
Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro aggiornato e armonizzato di ispezioni per navi ro-ro da passeggeri e unità veloci da passeggeri impiegate in servizi di linea, sostituendo il precedente sistema di "visite" della direttiva 1999/35/CE. L'obiettivo è mantenere elevati standard di sicurezza, ridurre sovrapposizioni e oneri amministrativi e coordinare il nuovo regime con il controllo da parte dello Stato di approdo previsto dalla direttiva 2009/16/CE. La direttiva impone ispezioni pre-avvio e ispezioni annuali con cadenza semestrale approssimativa, disciplina il fermo delle unità in caso di carenze gravi, prevede una banca dati europea e consente l'adozione di atti delegati per aggiornare allegati e adattare il testo a sviluppi internazionali.
Sistema di ispezioni per la sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, con modifica della direttiva 2009/16/CE e abrogazione della direttiva 1999/35/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle navi ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea tra un porto di uno Stato membro e un porto di un paese terzo quando la nave batte la bandiera dello stesso Stato membro, nonché ai viaggi nazionali in tratti di mare in cui possono operare navi di classe A ai sensi della direttiva 2009/45/CE. Non si applica alle unità che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo; tuttavia gli Stati membri possono estendere talune disposizioni a servizi nazionali in tratti di mare diversi. Sono previste deroghe per gli Stati membri privi di porti marittimi che, sulla base di un criterio quantitativo, fanno scalo in misura inferiore al 5% di navi rientranti nella direttiva nei loro porti fluviali nel triennio precedente, salvo l'obbligo di comunicazione alla Commissione.
Direttiva (UE) 2017/2110 sul sistema di ispezioni per navi ro-ro da passeggeri e unità veloci da passeggeri
La direttiva aggiorna il quadro europeo delle ispezioni di sicurezza per le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da passeggeri impiegate in servizi di linea, sostituendo il precedente sistema di "visite obbligatorie" introdotto nel 1999. Il legislatore europeo mira a razionalizzare e semplificare il sistema, riducendo sovrapposizioni con il controllo da parte dello Stato di approdo e mantenendo un livello elevato e uniforme di sicurezza.
Obiettivi e ratio dell'intervento
La direttiva nasce dall'esigenza di aggiornare la disciplina alla luce dell'esperienza maturata con la direttiva 2009/16/CE e con il memorandum di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. I considerando evidenziano che il regime UE ha già contribuito a un livello comune di sicurezza, ma presenta sovrapposizioni e oneri amministrativi che possono essere ridotti senza abbassare gli standard di tutela. La finalità sostanziale è garantire l'esercizio in condizioni di sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri, evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno del trasporto passeggeri.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 limita l'applicazione alle navi ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite:
- a servizi di linea tra un porto di uno Stato membro e un porto di un paese terzo, quando la nave batte la bandiera dello stesso Stato membro;
- a viaggi nazionali in tratti di mare in cui possono operare navi di classe A ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE.
La direttiva non si applica alle navi e unità che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/16/CE. Gli Stati membri possono estenderne l'applicazione ad altri servizi nazionali in tratti di mare diversi da quelli espressamente indicati. È inoltre prevista una deroga per gli Stati membri privi di porti marittimi, se meno del 5% delle unità che scalano annualmente i loro porti fluviali, nel triennio precedente, sono navi o unità rientranti nella direttiva; in tal caso restano però gli obblighi di comunicazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2019 e, successivamente, su base annuale.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 introduce una serie di definizioni tecniche che sono centrali per l'applicazione della disciplina. In particolare:
- nave ro-ro da passeggeri: nave dotata di dispositivi per caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta più di 12 passeggeri;
- unità veloce da passeggeri: unità ai sensi della SOLAS 1974, che trasporta più di 12 passeggeri;
- servizio di linea: serie di traversate tra gli stessi porti, o da e verso lo stesso porto, secondo orario pubblicato o con regolarità tale da costituire una serie sistematica evidente;
- compagnia: soggetto che assume i doveri e le responsabilità del codice ISM, o, in mancanza, il proprietario o altro gestore/noleggiatore a scafo nudo che esercita la nave;
- ispettore e autorità competente: soggetti incaricati dalle autorità nazionali di svolgere le ispezioni e di gestire i relativi poteri.
Ispezione pre-avvio
Prima dell'inizio dell'attività in un servizio di linea, l'autorità competente deve effettuare un'ispezione pre-avvio articolata in due componenti:
- verifica della conformità ai requisiti dell'allegato I;
- ispezione conforme all'allegato II per accertare l'idoneità all'esercizio sicuro del servizio.
L'ispezione è affidata a un ispettore. Su richiesta dello Stato membro, la compagnia deve fornire prova della conformità ai requisiti dell'allegato I prima dell'ispezione, ma non prima di un mese dall'inizio della stessa.
Eccezioni e valorizzazione di controlli precedenti
La direttiva consente di evitare duplicazioni ispettive quando esistono visite annuali dello Stato di bandiera effettuate nei sei mesi precedenti, purché siano state rispettate le procedure HSSC o equivalenti. Inoltre, se la nave o l'unità viene destinata a un nuovo servizio di linea, lo Stato membro può tener conto delle ispezioni precedentemente svolte, se pertinenti alle nuove condizioni operative.
In caso di sostituzione urgente dovuta a circostanze impreviste, lo Stato membro può autorizzare l'avvio del servizio sulla base di un'ispezione visiva e di un controllo documentale, a condizione che non emergano dubbi sulla sicurezza e che l'ispezione pre-avvio completa sia eseguita entro un mese.
Ispezioni periodiche
Ogni dodici mesi gli Stati membri devono effettuare:
- un'ispezione conforme all'allegato II;
- un'ispezione durante il servizio di linea, tra quattro e otto mesi dopo la prima, sulle voci dell'allegato III e su un numero sufficiente di elementi degli allegati I e II per verificare la permanenza dei requisiti di sicurezza.
L'ispezione pre-avvio è considerata equivalente, ai fini del ciclo ispettivo, all'ispezione di cui alla lettera a). Inoltre, la direttiva prevede ispezioni aggiuntive quando vi siano riparazioni, alterazioni o modifiche rilevanti, oppure cambio di gestione o passaggio di classe. In caso di cambio di gestione o classe, lo Stato può dispensare dalla nuova ispezione se le ispezioni precedenti sono considerate sufficienti e la sicurezza non risulta compromessa.
Contenuto tecnico delle ispezioni
Gli allegati I, II e III dettagliano i controlli da svolgere. Tra i profili principali figurano:
- informazioni al comandante sui sistemi di assistenza alla navigazione e sui piani di viaggio;
- procedure di sicurezza, disciplina dei turni, istruzioni ai passeggeri e gestione dell'equipaggio;
- verifiche su chiusura di porte e portelloni, stabilità, mezzi di salvataggio, impianti antincendio, strumentazione nautica e radio;
- controlli specifici su merci pericolose, fissaggio dei veicoli, ventilazione dei ponti ro-ro, ronde antincendio, lingua di lavoro dell'equipaggio e comunicazioni in emergenza;
- monitoraggio delle condizioni a bordo durante il viaggio, inclusa l'assenza di sovraffollamento e l'evacuazione dei ponti veicoli dei passeggeri.
Rapporto di ispezione e banca dati europea
Al termine di ogni ispezione, l'ispettore redige un rapporto conforme all'allegato IX della direttiva 2009/16/CE. Il rapporto deve essere trasmesso alla banca dati sulle ispezioni e consegnato al comandante.
La Commissione deve creare, mantenere e aggiornare una banca dati europea connessa con gli Stati membri, basata sul sistema già esistente per la direttiva 2009/16/CE. Le informazioni su ispezioni, carenze e fermi devono essere trasferite senza ritardo e convalidate entro 72 ore. La banca dati serve anche per il monitoraggio dell'attuazione e per consentire l'accesso degli Stati membri ai dati pertinenti.
Carenze, provvedimenti di fermo e spese
Se l'ispezione evidenzia carenze, gli Stati membri devono assicurare che siano corrette. Quando le carenze costituiscono un evidente pericolo per salute o sicurezza, o un rischio immediato per vita e integrità di nave, equipaggio e passeggeri, l'autorità competente ordina il fermo della nave o dell'unità.
Il fermo resta efficace fino alla correzione della carenza o finché l'autorità non ritenga ammissibile la ripresa del mare o dell'esercizio in condizioni sicure. In casi particolari, la nave può essere autorizzata a raggiungere un cantiere idoneo per la riparazione. Se l'ispezione viene sospesa per condizioni manifestamente inferiori alle norme, si produce automaticamente il fermo.
Le spese delle ispezioni che conducono a fermo sono a carico della compagnia e il fermo non può essere revocato senza pagamento integrale o garanzia sufficiente per il rimborso.
Ricorsi e tutela procedurale
La compagnia ha diritto di ricorso contro il provvedimento di fermo secondo il diritto nazionale. Il ricorso, di regola, non sospende il fermo, salvo che il diritto interno preveda misure provvisorie. Il comandante deve essere informato del diritto e delle modalità di ricorso; l'eventuale revoca o modifica del fermo deve essere tempestivamente aggiornata nella banca dati.
Sanzioni nazionali
Gli Stati membri devono introdurre sanzioni per le violazioni della disciplina di recepimento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, secondo il tipico schema delle direttive UE che lasciano agli Stati la scelta della forma e dei mezzi, ma impongono un risultato di tutela e applicazione effettiva.
Delega di potere alla Commissione
La direttiva attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare gli allegati in funzione degli sviluppi internazionali, soprattutto IMO, e per migliorare le specifiche tecniche. In circostanze eccezionali, può essere adottato un atto delegato anche per non applicare, ai fini della direttiva, una modifica di strumenti internazionali quando sia necessario evitare una grave e inaccettabile minaccia alla sicurezza marittima, alla salute, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo, all'ambiente marino o un'incompatibilità con il diritto marittimo dell'Unione.
La delega è conferita per sette anni dal 20 dicembre 2017, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, possibilità di revoca in ogni momento e obbligo per la Commissione di consultare esperti degli Stati membri prima dell'adozione dell'atto delegato. L'atto delegato entra in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di ulteriori due mesi.
Modifiche alla direttiva 2009/16/CE
La direttiva modifica la disciplina sul controllo da parte dello Stato di approdo per integrare nel sistema anche le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea. Inserisce nuove definizioni nell'articolo 2 della direttiva 2009/16/CE, estende l'ambito delle ispezioni e introduce l'articolo 14 bis e l'allegato XVII, che disciplinano la tempistica e i requisiti delle ispezioni in servizio di linea.
L'articolo 14 bis prevede che le ispezioni possano essere pianificate tenendo conto dei piani operativi e di manutenzione della nave; le ispezioni effettuate sono registrate nella banca dati e considerate ai fini del calcolo degli impegni ispettivi di ciascuno Stato membro. Le ispezioni supplementari non incidono sull'intervallo di ispezione previsto dall'allegato XVII. È inoltre prevista la possibilità di presenza di osservatori di altri Stati membri o dello Stato di bandiera. La modifica dell'articolo 16 rafforza le conseguenze dei fermi reiterati, prevedendo il rifiuto di accesso ai porti in presenza di determinate condizioni legate alle liste nera o grigia del MOU di Parigi e al numero di fermi nei periodi di 36 o 24 mesi.
Abrogazione, recepimento ed efficacia temporale
La direttiva abroga espressamente la direttiva 1999/35/CE e stabilisce che i relativi riferimenti si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza. La Commissione dovrà valutare l'attuazione della direttiva e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 dicembre 2026.
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 21 dicembre 2019 e applicarle a decorrere da tale data. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e deroghe
Definisce le navi e le unità soggette al regime ispettivo e delimita il perimetro rispetto alla direttiva 2009/16/CE. Consente agli Stati membri di applicare la disciplina anche ad altri servizi nazionali e introduce una deroga per gli Stati membri privi di porti marittimi, subordinata a una soglia inferiore al 5% e a obblighi informativi verso la Commissione entro il 21 dicembre 2019 e poi annualmente.
Definizioni essenziali
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, nave ro-ro da passeggeri, unità veloce da passeggeri, SOLAS 1974, codice per le unità veloci, HSSC, servizio di linea, tratto di mare, certificati, amministrazione dello Stato di bandiera, viaggio nazionale, compagnia, ispettore e autorità competente dello Stato membro.
Ispezione pre-avvio
Prima dell'avvio del servizio di linea, l'autorità competente effettua un'ispezione pre-avvio composta da verifica di conformità ai requisiti dell'allegato I e ispezione secondo l'allegato II. L'ispezione è svolta da un ispettore; su richiesta, la compagnia deve fornire prova della conformità ai requisiti dell'allegato I non prima di un mese dall'inizio dell'ispezione.
Eccezioni alla pre-ispezione
Sono previste eccezioni quando esistono visite/ispezioni annuali dello Stato di bandiera effettuate nei sei mesi precedenti con procedure HSSC o equivalenti; per il passaggio a un nuovo servizio di linea possono essere valorizzate ispezioni precedenti se pertinenti alle nuove condizioni operative; in caso di sostituzione urgente per continuità del servizio, l'avvio può essere autorizzato con ispezione visiva e documentale e con successiva ispezione entro un mese.
Ispezioni periodiche e aggiuntive
Ogni dodici mesi devono essere svolte un'ispezione ai sensi dell'allegato II e un'ispezione durante il servizio di linea, tra quattro e otto mesi dopo la prima, sulle voci dell'allegato III e su un numero sufficiente di voci degli allegati I e II. Sono inoltre previste ispezioni in caso di riparazioni o modifiche rilevanti, cambio di gestione o passaggio di classe, con una possibile dispensa nel caso di cambio gestione o classe se la sicurezza non è compromessa.
Rapporto di ispezione e banca dati
Ogni ispezione genera un rapporto secondo l'allegato IX della direttiva 2009/16/CE, da trasmettere alla banca dati sulle ispezioni e al comandante. La Commissione gestisce una banca dati europea, basata su quella dell'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE, nella quale gli Stati membri trasferiscono senza ritardo le informazioni su ispezioni, carenze e fermi; la convalida ai fini della pubblicazione deve avvenire entro 72 ore.
Carenze, fermo, sospensione e costi
Gli Stati membri devono assicurare la correzione di tutte le carenze. In presenza di pericolo evidente o rischio immediato per salute, vita, nave, equipaggio o passeggeri, l'autorità competente dispone il fermo, revocabile solo a difetto eliminato o in presenza di condizioni di sicurezza soddisfacenti; in casi eccezionali può sospendere l'ispezione, con fermo automatico della nave. Le spese connesse alle ispezioni che conducono a fermo sono a carico della compagnia e il fermo non si revoca finché le spese non siano pagate o garantite.
Ricorso e tutela procedimentale
La compagnia può ricorrere contro il provvedimento di fermo secondo il diritto nazionale; il ricorso non sospende il fermo salvo misure provvisorie previste dal diritto interno. Il comandante deve essere informato del diritto di ricorso e l'eventuale revoca o modifica del fermo deve essere aggiornata nella banca dati senza ritardo.
Sanzioni nazionali
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
Delega alla Commissione
È conferita alla Commissione la competenza ad adottare atti delegati per modificare gli allegati e, in circostanze eccezionali e con adeguata analisi, per non applicare ai fini della direttiva modifiche di strumenti internazionali quando occorra evitare una grave e inaccettabile minaccia alla sicurezza marittima, alla salute, alle condizioni di vita e di lavoro o all'ambiente marino, o evitare incompatibilità con il diritto marittimo dell'Unione. La delega dura sette anni dal 20 dicembre 2017, è tacitamente prorogabile e può essere revocata da Parlamento europeo o Consiglio.
Modifiche alla direttiva 2009/16/CE
La direttiva integra nel regime del controllo da parte dello Stato di approdo le definizioni di nave ro-ro da passeggeri, unità veloce da passeggeri e servizio di linea, estende alcune regole di ispezione alle unità in servizio di linea e introduce l'articolo 14 bis e l'allegato XVII con un sistema specifico di ispezioni per tali navi. Viene inoltre modificato l'articolo 16 sull'accesso ai porti per navi soggette a fermi reiterati in base alla lista nera o grigia del MOU di Parigi.
Abrogazione e recepimento
Abroga la direttiva 1999/35/CE e ne sostituisce i riferimenti con quelli alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 21 dicembre 2019 e applicarle da tale data; la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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