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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 723/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'applicazione delle pene accessorie (art. 216 l. fall.) in sede di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; il ricorrente deduce la violazione dell'art. 216 l. fall. e dell'art. 445 cod. proc. pen., sostenendo che, essendo stata pattuita una pena detentiva principale non superiore a due anni, le pene accessorie non possono essere irrogate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione delle pene accessorie (art. 216 l. fall.), disponendone l'eliminazione. La Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni esclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge e che il reato di cui all'art. 216 l. fall. non rientra nelle eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.; pertanto le pene accessorie non potevano essere imposte.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; chiarito che il giudice ha applicato la pena mediante patteggiamento ai sensi di questa disposizione.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma che prevede le pene accessorie per il reato di bancarotta (aggravamento del dissesto per operazioni dolose); la Corte ha ritenuto che, pur essendo prevista la pena accessoria, essa non può essere irrogata quando il patteggiamento abbia portato a una pena detentiva non superiore a due anni.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Disciplina i casi eccezionali in cui le conseguenze accessorie possono essere comunque applicate nonostante il patteggiamento; la Corte ha ritenuto che le eccezioni previste dal comma 1-ter non comprendono l'art. 216 l. fall., per cui la regola generale (esclusione delle pene accessorie se pena ≤ 2 anni) si applica.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Rilevata quale modifica normativa che ha introdotto il comma 1-ter nell'art. 445 cod. proc. pen.; la Corte interpreta che tale innovazione non ha esteso le eccezioni fino a comprendere l'art. 216 l. fall.

Massime di principio

  • Il patteggiamento che comporta una pena detentiva non superiore a due anni esclude, di norma, l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie previste dalla legge.
  • Le eccezioni che consentono l'applicazione delle pene accessorie nonostante il patteggiamento sono quelle espressamente elencate dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.; se una fattispecie non è inclusa tra tali eccezioni (come l'art. 216 l. fall. nella giurisprudenza qui richiamata), le pene accessorie non possono essere imposte.
  • In presenza di patteggiamento ≤ 2 anni, la via corretta per il giudice che abbia irrogato pene accessorie indebite è l'annullamento senza rinvio di tale parte della sentenza (mantenendo la parte del dispositivo relativa alla pena principale se valida).
  • La difesa può efficacemente impugnare l'irrogazione di pene accessorie in caso di patteggiamento con pena principale non superiore a due anni; la Cassazione tende a conformarsi alla giurisprudenza consolidata in materia di bancarotta fraudolenta.
  • Le modifiche legislative (es. legge n. 3/2019) vanno interpretate restrittivamente rispetto alle eccezioni all'esclusione delle pene accessorie: se la norma non include espressamente una fattispecie, questa rimane assoggettata alla regola di esclusione.

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