Cassazione Penale, Sentenza n. 13320/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per truffa ai capi a) e c). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per errato calcolo della prescrizione (i giudici avevano ritenuto sussistente la sospensione COVID nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020); 2) vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'imputato dalla persona offesa (la vittima MARANO non lo avrebbe riconosciuto); 3) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla responsabilità, sostenendo che non sono state valutate deduzioni difensive quali l'uso di mezzi di pagamento tracciabili, la messa a disposizione di un'automobile sostitutiva e l'offerta transattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: la valutazione sulla identificazione e sugli elementi di prova da parte della Corte territoriale non è manifestamente illogica e le censure attengono alla valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il primo motivo, con riferimento al calcolo della prescrizione: la Corte ha ritenuto illegittimo considerare rilevante un periodo successivo all'11 maggio 2020 in contrasto con quanto poi statuito dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza che il reato contestato al capo a) (consumato il 4 ottobre 2013) è ormai estinto per prescrizione (termine massimo di prescrizione indicato di anni 7 e mesi 6). Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo a) per estinzione del reato per prescrizione; il ricorso è rigettato per il resto; la dichiarazione di responsabilità ai sensi del capo c) è dichiarata irrevocabile; la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata svolta ai sensi della norma
Sentenza Corte Costituzionale n. 140/2020
Richiamata per la determinazione della non rilevanza di periodi di sospensione oltre l'11 maggio 2020 ai fini del calcolo dei termini processuali e, quindi, della prescrizione
Norme del Codice Penale sulla prescrizione (calcolo della prescrizione)
Applicazione dei criteri di computo della prescrizione che, nel caso concreto (reato consumato il 4/10/2013), hanno determinato il decorso del termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) e l'estinzione del reato al capo a)
Massime di principio
- In cassazione è difficile ottenere l'annullamento per vizio di valutazione della prova quando la motivazione della Corte territoriale sia logicamente congrua: i giudizi di fatto e di valutazione della prova sono riservati al merito e non sono rivedibili se non per illogicità manifesta, contraddittorietà o violazione di norme di diritto.
- Le questioni sul calcolo della prescrizione devono considerare attentamente gli eventuali periodi di sospensione/disposizione normativa (es. misure COVID): una successiva pronuncia costituzionale o normativa che chiarisca i limiti della sospensione può determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche dopo sentenze di merito.
- La tracciabilità dei pagamenti o atti successivi alla consumazione del reato (offerte transattive, consegna di auto sostitutive) difficilmente eliminano la sussistenza del danno originario o incidono sulla consumazione del reato, salvo che si dimostri in modo chiaro e specifico l'inesistenza dell'elemento materiale o dell'elemento soggettivo del reato.
- Quando la parte pubblica (Procura) chiede l'annullamento limitato per prescrizione e la Corte di legittimità ritiene fondata tale censura, è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio per la parte di reato estinta, mentre le parti non interessate dalla prescrizione possono rimanere irrevocabilmente condannate.
- In caso di dubbio circa la correttezza del computo dei termini, è opportuno proporre motivi che utilizzino linee giurisprudenziali e normative aggiornate (incluse pronunce costituzionali) e richiedere espressamente il calcolo dettagliato del decorso dei termini alla Corte territoriale.
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