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Ordinanza

Ordinanza n. 3816/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202605253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il profilo FT35, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori o gli idonei per effetto del limite del 20% degli idonei

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Difesa, per il profilo FT35, e ha superato la prova scritta con il punteggio di 22,2/30. Nonostante ciò, non è stata inclusa nella graduatoria di merito perché collocata oltre il limite del 20% degli idonei applicato dall'amministrazione. Ha impugnato la graduatoria, il verbale della commissione che disponeva l'applicazione del limite, gli atti presupposti e, in via subordinata, il bando, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'inclusione in graduatoria e la rettifica della graduatoria. La censura centrale riguarda l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, nella parte in cui esclude dalla deroga al limite del 20% le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi anteriormente al 2025. Secondo il giudice, tale disciplina potrebbe violare gli artt. 3 e 97 Cost., perché determina disparità di trattamento tra profili appartenenti alla medesima procedura concorsuale, fa dipendere conseguenze giuridiche diverse da un evento casuale e imprevedibile quale la data di approvazione della graduatoria e tratta diversamente concorsi banditi nel 2025 e concorsi banditi in anni precedenti, pur potendo avere graduatorie approvate nello stesso periodo. La ricorrente ha inoltre dedotto il rischio di un pregiudizio irreparabile derivante dal consolidamento della graduatoria e dall'avvio delle assunzioni o di ulteriori concorsi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando seri dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, come convertito dalla l. n. 69/2025, per possibile contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. La questione è stata ritenuta rilevante perché l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità priverebbe di fondamento gli atti impugnati. È stato inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché il consolidamento della graduatoria, lo scorrimento e l'eventuale indizione di ulteriori concorsi avrebbero potuto far perdere definitivamente alla ricorrente l'occasione di assunzione. In ragione della rimessione della questione alla Corte costituzionale con separata ordinanza, il TAR ha accolto in via interinale e provvisoria la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati esclusivamente ai fini dell'inclusione della ricorrente in graduatoria nella posizione spettante in base al punteggio conseguito. Il prosieguo è stato rinviato all'esito della restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale. La decisione sulle spese è stata rinviata e il dispositivo dispone nulla sulle spese per la fase interinale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001

    sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso

    La disposizione introduce il limite quantitativo del 20% degli idonei collocati dopo l'ultimo vincitore.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    La norma derogatoria esclude, secondo la prospettazione accolta in sede cautelare, le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi anteriormente al 2025; tale delimitazione è stata ritenuta potenzialmente illogica e irragionevole e rilevante ai fini della questione di costituzionalità.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono i parametri costituzionali rispetto ai quali il TAR ha ravvisato seri dubbi di legittimità della disciplina derogatoria, per possibile disparità di trattamento e contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della tutela cautelare richiesta; il giudice ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha adottato una misura interinale.

Massime di principio

  • Una disciplina che esclude dal limite quantitativo degli idonei soltanto determinate graduatorie concorsuali individuate in base all'anno di approvazione o all'anno di pubblicazione del bando può risultare costituzionalmente dubbia quando, nell'ambito della medesima procedura concorsuale e a parità di regole di gara, produca trattamenti diversi in ragione della data, casuale e imprevedibile, di approvazione delle singole graduatorie.
  • In sede cautelare, la rilevanza e la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale sussistono quando la disposizione censurata costituisce il fondamento immediato degli atti impugnati e la sua eventuale declaratoria di incostituzionalità è idonea a determinare il loro travolgimento.
  • Il periculum in mora può ravvisarsi nel rischio che il consolidamento di una graduatoria concorsuale, l'assunzione dei vincitori o l'indizione di ulteriori concorsi rendano definitivamente inutilizzabile, per il candidato che abbia superato le prove, l'opportunità di essere assunto.
  • Quando la questione di legittimità costituzionale viene rimessa alla Corte costituzionale e il consolidamento degli effetti dell'atto impugnato può pregiudicare irreversibilmente la posizione del ricorrente, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale e provvisoria, limitata agli effetti necessari a preservare l'utilità della decisione costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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