Cassazione Penale, Sentenza n. 8441/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione promossa dal difensore dell'imputato (avv. Paladino Paolo), con censure per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. Il ricorrente contestava che i giudici di merito avessero erroneamente escluso l'inoffensività della condotta: sosteneva che la coltivazione di 9 piante di cannabis fosse riconducibile ad uso personale, e che l'accertamento della polizia scientifica non avesse fornito il dato ponderale del principio attivo (si era indicato solo il rapporto percentuale dell'1,0% di THC), rendendo incerta l'offensività della sostanza ritrovata. Il ricorso lamentava che il numero e le dimensioni delle piante e la loro collocazione in terreno attiguo all'abitazione non dovessero di per sé far ritenere finalità di spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo in gran parte infondato e, per parte, inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero doglianze di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che la motivazione delle decisioni di merito fosse congrua e non manifestamente illogica. I giudici di merito avevano motivatamente valutato la penale rilevanza della coltivazione, richiamando il numero e le notevoli dimensioni delle piante e la loro coltivazione in un terreno attiguo all'abitazione, elementi idonei a escludere con ragionevole apprezzamento che si trattasse di coltivazione per esclusivo autoconsumo. Quanto al dato sul principio attivo, la Corte ha ritenuto che il rapporto percentuale dell'1,0% di THC fosse, comunque, sufficiente per affermare l'offensività della condotta e che il ricorso non fosse autosufficiente nel contestare tale dato. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico su sostanze stupefacenti), art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
La Corte ha interpretato la norma come applicabile alla coltivazione di 9 piante di cannabis di notevoli dimensioni, ritenendo la condotta penalmente rilevante e non riconducibile all'inoffensività dell'autoconsumo. Il dato percentuale di THC (1,0%) è stato ritenuto, anche senza il calcolo del peso del principio attivo, elemento sufficiente a confermare l'offensività della sostanza coltivata
Massime di principio
- La valutazione sulla destinazione della coltivazione (autoconsumo vs. spaccio) è in gran parte di merito: numero di piante, dimensioni e collocazione (terreno attiguo all'abitazione) sono elementi che i giudici possono ritenere indicativi di finalità non esclusivamente personale
- In Cassazione è difficoltoso ribaltare valutazioni di fatto e di prova adeguatamente motivate; le censures devono essere fondate su errori di diritto o su vizi logico-giuridici manifesti per essere accolte
- L'assenza nel verbale di una determinazione in grammi del principio attivo non esclude automaticamente la penale rilevanza: anche il rapporto percentuale di THC può essere considerato elemento probatorio rilevante se valutato insieme agli altri elementi concreti
- Chi impugna deve rendere il ricorso autosufficiente: in sede di legittimità occorre allegare elementi specifici contrari alla ricostruzione di merito (es. perizie alternative, dati tecnici certi, elementi probatori che dimostrino esclusivamente uso personale)
- Per difendersi efficacemente in casi simili conviene raccogliere e produrre prove che dimostrino l'uso esclusivamente personale (quantitativi coerenti con consumo medio personale, assenza di strumenti di vendita o confezionamento, testimoni, documentazione medica se pertinente) e dati tecnico-scientifici precisi sul principio attivo
- Se si vogliono contestare valutazioni della perizia, è utile commissionare una consulenza tecnico-scientifica contraria o dimostrare vizi formali nell'accertamento (catena di custodia, modalità del campionamento, riferimenti analitici)
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