Regolamento (UE) 2025/115
Regolamento (UE) 2025/115 della Commissione, del 21 gennaio 2025, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, lambda-cialotrina, metalaxil e nicotina in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per quattro sostanze attive, sulla base di domande degli operatori, valutazioni degli Stati membri e pareri scientifici dell’EFSA. Alcuni limiti sono innalzati o fissati ex novo per ragioni di sicurezza e di coerenza con usi autorizzati o con tolleranze all’importazione; per la lambda-cialotrina in pollame e uova i limiti restano provvisori in attesa di dati confermativi. Per il metalaxil vengono recepiti alcuni CXL Codex, mentre per la nicotina si introducono limiti provvisori e specifici per chicchi di caffè e funghi selvatici essiccati, oltre a mantenere altri limiti per categorie di prodotti. Le modifiche entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di fluxapyroxad, lambda-cialotrina, metalaxil e nicotina in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera agroalimentare e dei mangimi nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri, per i prodotti di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui residui di antiparassitari presenti nei o sui prodotti specificamente indicati nell’allegato I richiamato dal regolamento; alcune disposizioni riguardano anche prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi. Sono previste modifiche sia per LMR di importazione/tolleranza sia per LMR provvisori o di base, con talune misure collegate a dati di conferma e a riesami futuri. Il regolamento non introduce un regime territoriale differenziato, ma disciplina in modo uniforme il mercato UE; è inoltre rilevante nel SEE.
Modifica dei livelli massimi di residui per fluxapyroxad, lambda-cialotrina, metalaxil e nicotina
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è aggiornare gli LMR alla luce di richieste di modifica, valutazioni EFSA, dati di monitoraggio dell’Unione e, per il metalaxil, dei nuovi CXL adottati dal Codex Alimentarius.
Contesto normativo e procedimento
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica per la modifica degli LMR. Le domande sono state esaminate dagli Stati membri interessati ai sensi degli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento e trasmesse all’EFSA, che ha emesso pareri motivati e, per la lambda-cialotrina nei prodotti avicoli e nelle uova, una valutazione mirata del rischio alimentare.
Fluxapyroxad
Per il fluxapyroxad erano già fissati LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento aggiorna tali limiti per i cachi e i funghi coltivati, ritenendo i dati sufficienti e improbabile un rischio per i consumatori sia nel breve sia nel lungo termine, pur in presenza di dati di conferma richiesti nel quadro del riesame degli LMR.
Nell’allegato è anche mantenuta la logica delle note a piè di pagina relative alla sostanza liposolubile e alle lacune informative su residui nelle colture a rotazione. Per varie colture, la Commissione dovrà tener conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 20 aprile 2023; in difetto, dovrà tener conto della loro assenza.
Lambda-cialotrina
La lambda-cialotrina è oggetto di più interventi. Per gli avocado, l’EFSA ha ritenuto sufficiente la documentazione presentata e, considerata la minore rilevanza della lacuna tossicologica per un prodotto prevalentemente consumato non trasformato, il regolamento fissa un LMR di 0,15 mg/kg, in coerenza con la domanda di tolleranza all’importazione basata su usi autorizzati in Messico.
Per i prodotti a base di pollame e per le uova di volatili il regolamento recepisce, in sostanza, limiti provvisori fondati sui dati di monitoraggio dell’Unione: 0,03 mg/kg per i prodotti avicoli e 0,02 mg/kg per le uova. Tali limiti restano provvisori in attesa di dati di conferma sui metaboliti formatisi in condizioni di sterilizzazione e su altri metaboliti (composti Ia e XI), poiché la valutazione dell’esposizione del consumatore è ancora affetta da incertezze.
Il testo dell’allegato contiene inoltre numerosi valori specifici per diverse categorie di prodotti vegetali e animali, con la consueta struttura dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e con indicazioni di limiti inferiori di determinazione analitica ove applicabili.
Metalaxil e allineamento agli standard Codex
Per il metalaxil la Commissione considera i nuovi CXL adottati dal Codex Alimentarius il 2 dicembre 2023. In base al principio di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, gli standard internazionali sono presi in considerazione salvo incompatibilità con gli obiettivi di protezione dell’Unione.
L’EFSA ha valutato i rischi dei CXL per i consumatori e l’Unione ha formulato riserve per alcune combinazioni antiparassitario/prodotto ritenute problematiche. I CXL considerati sicuri, tra cui quelli per ananas e ginseng essiccato, vengono inseriti nel regolamento UE, salvo che si riferiscano a prodotti non compresi nell’allegato I o siano inferiori agli LMR esistenti.
Nel testo compare anche la precisazione sulla definizione del residuo per metalaxil e metalaxil-M: per alcune combinazioni e codici prodotto, il residuo è definito come somma di metalaxil e di specifici metaboliti (M3 e M8), espressa come metalaxil.
Nicotina
Per la nicotina il regolamento opera principalmente sull’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per i chicchi di caffè, dove non esistono LMR specifici, si applica in via ordinaria l’LMR di base di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b), ma il regolamento fissa un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg sulla base dei dati di monitoraggio e del parere del laboratorio di riferimento dell’Unione, al fine di considerare anche residui provenienti da fonti diverse dall’uso di pesticidi.
Sono inoltre riportati limiti specifici per molte categorie di prodotto, compresi tè, funghi selvatici essiccati e altre matrici vegetali e animali. Per i funghi selvatici essiccati sono indicati valori distinti: 2,3 mg/kg per i boleti e 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti, sulla base di dati di monitoraggio recenti.
Il regolamento segnala che le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare la presenza naturale della nicotina in talune colture né a chiarirne il meccanismo di formazione; per questo sono previsti termini di riesame differenziati, tra cui il 22 febbraio 2030 per alcune colture, il 25 luglio 2029 per i funghi selvatici essiccati e il 30 giugno 2025 per eventuali nuove informazioni relative ai funghi selvatici. In un caso specifico è previsto che un LMR provvisorio sia valido fino al 22 febbraio 2026, dopo di che il valore sarà 0,4 mg/kg salvo ulteriori modifiche normative.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del nuovo regolamento, con revisione degli LMR per fluxapyroxad, lambda-cialotrina, metalaxil e nicotina.
Fluxapyroxad: nuovi LMR per cachi e funghi coltivati
Sulla base della domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e del parere EFSA, vengono adeguati gli LMR per fluxapyroxad, in particolare per cachi e funghi coltivati, ritenuti non rischiosi per i consumatori nelle condizioni valutate.
Lambda-cialotrina: tolleranza all’importazione per avocado e limiti provvisori per prodotti avicoli
Per gli avocado si introduce un LMR di 0,15 mg/kg, su richiesta di tolleranza all’importazione connessa all’uso in Messico. Per i prodotti a base di pollame (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili) e per le uova di volatili vengono fissati LMR provvisori, rispettivamente a 0,03 mg/kg e 0,02 mg/kg, in attesa di dati di conferma sui metaboliti formatisi in condizioni di sterilizzazione e sugli altri metaboliti considerati.
Metalaxil: recepimento di CXL Codex e aggiornamento delle definizioni residue
Per il metalaxil la Commissione tiene conto dei nuovi limiti massimi di residui del Codex adottati il 2 dicembre 2023. Sono inseriti nel diritto UE i CXL ritenuti sicuri, tra cui quelli per ananas e ginseng essiccato, con esclusione dei casi in cui i prodotti non rientrino nell’allegato I o il CXL sia inferiore agli attuali LMR. È inoltre richiamata la diversa definizione del residuo per talune combinazioni metalaxil/metalaxil-M.
Nicotina: LMR provvisorio per chicchi di caffè e disciplina di taluni prodotti specifici
Poiché per i chicchi di caffè non sono fissati LMR specifici negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica l’LMR di base di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b), ma il regolamento introduce un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg per tenere conto di residui derivanti da fonti diverse dall’uso di pesticidi. Sono inoltre previsti limiti specifici per alcune categorie, inclusi tè, funghi selvatici essiccati e determinati prodotti vegetali e di origine animale, con indicazioni temporali per il riesame e la presentazione di dati di conferma.
Riserve scientifiche, limiti provvisori e riesame futuro
Per varie combinazioni sostanza/prodotto l’EFSA ha evidenziato lacune informative, soprattutto sui metaboliti in condizioni di sterilizzazione, sulla stabilità all’immagazzinamento, sui residui nelle colture a rotazione e su taluni aspetti tossicologici. In più punti il regolamento prevede che la Commissione tenga conto dei dati di conferma in occasione del riesame degli LMR, con termini specifici già indicati nel testo dell’allegato (ad esempio 20 aprile 2023, 6 luglio 2020, 22 febbraio 2030, 25 luglio 2029, 30 giugno 2025, 22 febbraio 2026), oppure della loro mancata presentazione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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