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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/135

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/135 della Commissione, del 21 gennaio 2025, relativo alla registrazione dell’indicazione geografica Ġbejna tan-nagħaġ (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/135 dispone l'iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione della denominazione "Ġbejna tan-nagħaġ" (DOP). La Commissione constata che la domanda, presentata da Malta e pubblicata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non ha ricevuto opposizioni nei termini previsti. L'atto completa quindi la procedura di registrazione e rende la DOP opponibile e tutelata a livello unionale.

Registrazione dell'indicazione geografica "Ġbejna tan-nagħaġ" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alla specifica indicazione geografica maltese "Ġbejna tan-nagħaġ" e riguarda la sua iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo si fonda sulla disciplina del regolamento (UE) 2024/1143 e fa riferimento a una domanda presentata da Malta prima dell'entrata in vigore di tale regolamento, pubblicata secondo il previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione dell'indicazione geografica "Ġbejna tan-nagħaġ" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/135 della Commissione completa la procedura di registrazione unionale della denominazione maltese "Ġbejna tan-nagħaġ" come denominazione di origine protetta. L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo quadro delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e specialità tradizionali garantite.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata da Malta e pubblicata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, secondo la procedura prevista dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in base all'articolo 90, paragrafo 2, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere alla registrazione.

Effetto giuridico della registrazione

L'articolo 1 dispone l'iscrizione della "Ġbejna tan-nagħaġ" (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Da tale iscrizione discende la tutela propria delle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione, con efficacia uniforme in tutti gli Stati membri.

Entrata in vigore e portata dell'atto

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L'articolo 1 iscrive l'indicazione geografica "Ġbejna tan-nagħaġ" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata da Malta ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché ricevuta prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Si rileva inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l'articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodotti agricolimercato interno

Testo integrale

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