Regolamento (UE) 2025/99
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/99 della Commissione, del 21 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747, benalaxyl-M, ciprodinil, diclorprop-P, formetanato, fosetil, halosulfuron metile, imazamox, milbemectin, phenmedipham, pirimicarb, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pirimetanil, pyriofenone, pyroxsulam, spinosad, zolfo, Trichoderma harzianum Rifai ceppi T-22 e ITEM 908, Trichoderma asperellum (precedentemente T. harzianum) ceppi ICC012, T-25 e TV-1, Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente T. viride) ceppo ICC080, triticonazolo e ziram
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga la durata dell’approvazione di numerose sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari, perché le procedure di rinnovo non si sono concluse prima della scadenza originaria. Le proroghe sono differenziate in base allo stato delle valutazioni scientifiche e amministrative, con nuove date di scadenza fissate direttamente nell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011. L’intervento assicura continuità regolatoria evitando vuoti di approvazione mentre proseguono le valutazioni dell’EFSA, degli Stati membri relatori e della Commissione.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento, già approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inserite nelle parti A, B ed E dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Incide sull’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non introduce nuove sostanze attive, ma estende temporalmente l’approvazione di quelle indicate, in attesa della conclusione delle rispettive procedure di rinnovo; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE.
Proroga dei periodi di approvazione di sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/99 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare che l’approvazione di numerose sostanze attive scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo, assicurando continuità normativa e operativa al mercato.
Ambito e contesto normativo
Il provvedimento riguarda sostanze attive già approvate e inserite nelle parti A, B ed E dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011. I considerando evidenziano che, per ciascuna sostanza, il procedimento di rinnovo è ancora pendente per ragioni tecniche e procedurali: in alcuni casi la valutazione dei rischi non è stata completata dagli Stati membri relatori; in altri l’EFSA deve ancora concludere le proprie conclusioni o svolgere consultazioni; in altri ancora la Commissione attende il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il regolamento richiama espressamente la procedura di rinnovo prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
Ragioni della proroga
La Commissione afferma che, senza proroga, non sarebbe possibile adottare in tempo utile le decisioni sul rinnovo dell’approvazione prima delle scadenze originarie, fissate tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2025. I ritardi non sono imputabili ai richiedenti. In alcuni casi è stato necessario tenere conto anche dei criteri scientifici relativi alle proprietà di interferente endocrino, richiamando il regolamento (UE) 2018/605 e l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 prevede che l’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 sia modificato secondo l’allegato del nuovo regolamento. La modifica consiste nella sostituzione delle date di scadenza dell’approvazione per le sostanze indicate.
Per la parte A dell’allegato del regolamento 540/2011 le nuove scadenze sono:
- 31 gennaio 2027 per ziram e triticonazolo;
- 30 settembre 2026 per phenmedipham e formetanato;
- 31 maggio 2026 per milbemectin;
- 31 ottobre 2026 per pirimicarb, ciprodinil, fosetil, diclorprop-P e spinosad;
- 30 giugno 2026 per pirimetanil;
- 30 novembre 2026 per le sostanze a base di Trichoderma (T. atroviride ceppo T11; T. harzianum Rifai ceppi T-22 e ITEM 908; T. asperellum ceppi ICC012, T-25 e TV-1; T. gamsii ceppo ICC080);
- 31 luglio 2026 per zolfo.
Per la parte B:
- 15 novembre 2026 per halosulfuron metile;
- 30 giugno 2027 per Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941) e pyriofenone;
- 30 settembre 2027 per benalaxyl-M e pyroxsulam;
- 31 agosto 2027 per Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747.
Per la parte E:
- 30 giugno 2027 per imazamox.
Effetti pratici per gli operatori
Sul piano operativo, il regolamento mantiene in vita le approvazioni esistenti fino alle nuove date indicate, evitando un’interruzione immediata dell’utilizzabilità regolatoria delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari. Le imprese interessate dovranno però continuare a seguire l’andamento delle procedure di rinnovo, perché la Commissione precisa che, in caso di mancato rinnovo, la scadenza sarà fissata alla data di entrata in vigore del futuro regolamento di non rinnovo o alla precedente data già prevista, se posteriore; in caso di rinnovo, l’applicazione decorrerà dalla prima data utile compatibile con le circostanze.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La modifica consiste esclusivamente nella proroga dei periodi di approvazione di sostanze attive già approvate.
Motivazione della proroga
I considerando spiegano che per tutte le sostanze elencate le decisioni di rinnovo non possono essere adottate prima della scadenza dei periodi di approvazione originari, compresi tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2025. Le ragioni del ritardo non sono imputabili ai richiedenti e sono connesse alla necessità di completare valutazioni dei rischi, eventuali consultazioni pubbliche o di esperti, conclusioni scientifiche sui criteri di interferenza endocrina e successive decisioni di gestione dei rischi.
Durata delle proroghe e nuove scadenze
L’allegato fissa nuove date di scadenza differenziate: 31 gennaio 2027 per ziram e triticonazolo; 30 settembre 2026 per phenmedipham e formetanato; 31 maggio 2026 per milbemectin; 31 ottobre 2026 per pirimicarb, ciprodinil, fosetil, diclorprop-P e spinosad; 30 giugno 2026 per pirimetanil; 30 novembre 2026 per le sostanze a base di Trichoderma (T. atroviride ceppo T11; T. harzianum Rifai ceppi T-22 e ITEM 908; T. asperellum ceppi ICC012, T-25 e TV-1; T. gamsii ceppo ICC080); 31 luglio 2026 per zolfo. Per la parte B: 15 novembre 2026 per halosulfuron metile; 30 giugno 2027 per Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941) e pyriofenone; 30 settembre 2027 per benalaxyl-M e pyroxsulam; 31 agosto 2027 per Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747. Per la parte E: 30 giugno 2027 per imazamox.
Basi procedurali richiamate
Il regolamento richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 sulla procedura di rinnovo delle approvazioni. Per alcune sostanze le domande e i fascicoli supplementari sono stati presentati e dichiarati ammissibili; per altre la valutazione dei rischi non è ancora conclusa; per altre ancora l’EFSA ha concluso o richiesto ulteriori informazioni, oppure la Commissione attende il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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