Regolamento (UE) 2025/102
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/102 della Commissione, del 21 gennaio 2025, che approva la sostanza attiva Pythium oligandrum B301 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva Pythium oligandrum B301 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione favorevole delle autorità competenti e dell’EFSA sugli impieghi rappresentativi esaminati. Contestualmente inserisce la sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione decorre dall’11 febbraio 2025 e scade il 10 febbraio 2035, con specifiche condizioni volte soprattutto a garantire la protezione degli operatori e il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica.
Approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum B301 come sostanza attiva di prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’approvazione, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, della sostanza attiva microbiologica Pythium oligandrum B301 utilizzata in prodotti fitosanitari. Incide sugli operatori economici che immettono sul mercato o impiegano prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, nonché sugli Stati membri chiamati ad applicare i principi uniformi di valutazione e autorizzazione. Le condizioni e gli obblighi riguardano in particolare gli impieghi rappresentativi esaminati, la protezione di operatori e lavoratori e il controllo della contaminazione microbiologica; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE.
Approvazione di Pythium oligandrum B301
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/102 della Commissione approva la sostanza attiva Pythium oligandrum B301 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L’atto recepisce l’esito favorevole della procedura di valutazione condotta dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dalla Commissione, con riferimento agli impieghi rappresentativi esaminati.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La domanda di approvazione è stata presentata il 15 marzo 2021 a Belgio da Biovitis SA. Il Belgio ha dichiarato l’ammissibilità della domanda il 9 aprile 2021, ha trasmesso un progetto di rapporto di valutazione il 13 giugno 2022 e un aggiornamento il 19 giugno 2023 a seguito di informazioni supplementari richieste dall’EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le conclusioni EFSA sono state comunicate il 18 luglio 2024 e la Commissione ha presentato al comitato permanente la relazione di esame e il progetto di regolamento tra ottobre e dicembre 2024. Sulla base di tale istruttoria, la Commissione ha ritenuto che i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti.
Ambito dell’approvazione e condizioni specifiche
L’approvazione riguarda la sostanza attiva microbiologica Pythium oligandrum B301 e si applica nell’ambito dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. L’allegato I stabilisce che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. In particolare, devono prestare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, considerando che i microrganismi sono potenziali sensibilizzanti, e assicurare che le condizioni d’impiego prevedano dispositivi di protezione individuale adeguati. È inoltre richiesto che il produttore mantenga rigorosamente le condizioni ambientali e il controllo di qualità nel processo di fabbricazione, al fine di rispettare i limiti di contaminazione microbiologica richiamati nell’OECD Issue Paper n. 65.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Con l’articolo 2 e l’allegato II, il regolamento inserisce Pythium oligandrum B301 nell’elenco delle sostanze attive approvate di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce aggiunta riporta le stesse condizioni essenziali già fissate nell’allegato I, confermando la durata dell’approvazione dal 11 febbraio 2025 al 10 febbraio 2035.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva Pythium oligandrum B301, rinviando all’allegato I per le condizioni specifiche. L’approvazione è fondata sulla verifica che i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti per almeno uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II, inserendo la nuova voce relativa a Pythium oligandrum B301 nell’elenco delle sostanze attive approvate.
Condizioni specifiche di approvazione
L’allegato I stabilisce che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, considerato che i microrganismi sono potenziali sensibilizzanti, e garantire che le condizioni d’impiego prevedano adeguati dispositivi di protezione individuale. È inoltre richiesto al produttore il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e del controllo di qualità in fabbricazione per assicurare il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica indicati nell’OECD Issue Paper n. 65; ove opportuno, le condizioni d’impiego devono comprendere misure di mitigazione del rischio.
Durata dell’approvazione
L’allegato I indica la data di approvazione dell’11 febbraio 2025 e la scadenza del 10 febbraio 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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