Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/131

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/131 della Commissione, del 21 gennaio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Trnavský slad (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Trnavský slad" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Il regolamento dà attuazione alla nuova disciplina del regolamento (UE) 2024/1143, valorizzando una domanda slovacca presentata sotto il precedente regime e priva di opposizioni. L’atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Trnavský slad" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Trnavský slad" (IGP), riconosciuta per effetto dell’iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto è generale nell’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Il provvedimento riguarda una domanda presentata dalla Slovacchia prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata secondo il previgente regime; non risultano opposizioni presentate ai sensi della nuova disciplina.

Iscrizione dell’IGP "Trnavský slad"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/131 della Commissione iscrive l’indicazione geografica protetta "Trnavský slad" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, oltre alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda relativa a "Trnavský slad" era stata presentata dalla Slovacchia e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, regime previgente in materia di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Assenza di opposizioni e base giuridica

Nei considerando si dà atto che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Sulla base di tali presupposti, la Commissione ritiene opportuno procedere all’iscrizione dell’IGP.

Effetti giuridici dell’iscrizione

Con l’articolo 1, "Trnavský slad" è inserita nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto è uniforme in tutta l’Unione, con applicazione diretta negli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’IGP "Trnavský slad"

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica "Trnavský slad" come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali e assenza di opposizioni

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Slovacchia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliqualità dei prodottiregistri ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.