Regolamento (UE) 2025/266
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/266 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore materiale del regolamento di esecuzione (UE) 2025/45, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese. La correzione consiste nell’aggiunta dell’allegato con l’elenco delle società cooperanti non incluse nel campione e dei rispettivi codici TARIC. La misura ha effetto retroattivo dal 10 gennaio 2025 per assicurare la corretta applicazione del dazio ai produttori esportatori interessati.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 per aggiungere l’allegato mancante con l’elenco delle società cinesi cooperanti non inserite nel campione, ai fini del dazio antidumping definitivo sulle attrezzature di accesso mobili.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese, limitatamente ai produttori esportatori elencati nell’allegato e ai relativi codici addizionali TARIC. Opera come correzione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 e si applica a decorrere dal 10 gennaio 2025, cioè dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione originario. Non introduce una disciplina autonoma sulle importazioni, ma integra il regime antidumping già istituito.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 in materia di dazio antidumping sulle attrezzature di accesso mobili
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/266 della Commissione interviene per correggere un errore tecnico contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/45, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese. In particolare, mancava l’allegato con l’elenco delle altre società che hanno collaborato, richiamato dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario; la rettifica serve quindi a garantire la corretta attuazione della misura antidumping.
Base giuridica e finalità della rettifica
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 4, relativo all’adozione di dazi antidumping definitivi. Nei considerando si precisa che la correzione è necessaria per assicurare che tutti i produttori esportatori soggetti al dazio siano trattati correttamente e che l’applicazione del regolamento originario sia coerente con l’elenco delle società cooperanti.
Contenuto normativo della correzione
L’articolo 1 dispone l’inserimento, nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/45, del testo contenuto nell’allegato al regolamento di rettifica. L’allegato identifica i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato ma non sono stati inseriti nel campione, associando a ciascuno un codice addizionale TARIC. Tra i soggetti elencati figurano, tra gli altri, Lingong Heavy Machinery Co., Ltd., Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd., XCMG Fire Fighting Safety Equipment Co., Ltd., Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd., Hangcha Group Co., Ltd. e Shandong Yuntian Intelligent Machinery Equipment Co., Ltd.
Decorrenza, applicazione e rapporto con l’atto rettificato
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi retroattivamente a decorrere dal 10 gennaio 2025. Tale decorrenza è coerente con l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 e mira a evitare lacune nell’applicazione del dazio antidumping nei confronti dei produttori esportatori interessati. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori doganali e per gli importatori, la rettifica assume rilievo principalmente ai fini della corretta classificazione dei soggetti esportatori e dell’applicazione dei corrispondenti codici TARIC. In concreto, l’inserimento dell’allegato consente di applicare il regime antidumping definitivo anche alle società cooperanti non campionate, evitando incertezze operative nella liquidazione dei diritti all’importazione.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato mancante
L’articolo 1 dispone che, nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/45, sia aggiunto il testo riportato nell’allegato del regolamento di rettifica. In sostanza, viene inserito l’elenco dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato ma non sono stati inseriti nel campione, con i corrispondenti codici addizionali TARIC.
Decorrenza ed efficacia temporale
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 10 gennaio 2025. La retrodatazione è giustificata dall’esigenza di garantire la corretta applicazione del dazio antidumping definitivo ai soggetti interessati.
Base giuridica e contesto antidumping
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 4, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi. La rettifica interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/45, che aveva già istituito il dazio antidumping definitivo e riscosso definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Cina.
Elenco dei produttori esportatori cooperanti non campionati
L’allegato riporta le società cinesi cooperanti non inserite nel campione e i rispettivi codici addizionali TARIC, tra cui Lingong Heavy Machinery Co., Ltd. (89DP), Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. (89DQ), XCMG Fire Fighting Safety Equipment Co., Ltd. (89DR), Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. (89DS), Haulotte Access Equipment Manufacturing (Changzhou) Co., Ltd. (89DT), Fronteq (Changzhou) Machinery Co., Ltd. (89DU), Jiangsu Liugong Machinery Co., Ltd. (89DV), Hangcha Group Co., Ltd. (89DW), Shandong Chufeng Heavy Industry Machinery Co., Ltd. (89DX), Reeslift Ltd. (89DY), Mantall Heavy Industry Co., Ltd. (89DZ), Shandong Qiyun Group Co., Ltd. (89EA), Jinan Juxin Machinery Co., Ltd. (89EB) e Shandong Yuntian Intelligent Machinery Equipment Co., Ltd. (89EC).
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