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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/327

Regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2025, sullo spazio europeo dei dati sanitari e che modifica la direttiva 2011/24/UE e il regolamento (UE) 2024/2847, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R0327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro unico europeo per l’uso primario e secondario dei dati sanitari elettronici, rafforzando i diritti degli interessati e imponendo regole comuni su formati, accesso, portabilità, registrazione e interoperabilità. Introduce inoltre due infrastrutture transfrontaliere obbligatorie: MyHealth@EU per l’assistenza sanitaria e HealthData@EU per il riutilizzo dei dati, con governance dedicata a livello nazionale ed europeo. Per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche prevede componenti software armonizzati, autovalutazione della conformità, marcatura CE, vigilanza del mercato ed etichettatura delle app wellness interoperabili. Il testo disciplina in modo molto dettagliato anche le condizioni di accesso per la ricerca e le altre finalità di interesse pubblico, con forti garanzie su pseudonimizzazione, ambiente sicuro, divieti d’uso e sanzioni.

Istituzione dello spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), con regole comuni per l’accesso, lo scambio e il riutilizzo dei dati sanitari elettronici, nonché per l’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche e delle applicazioni per il benessere.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai dati sanitari elettronici personali e non personali trattati nell’Unione, sia per l’uso primario (assistenza sanitaria, compresa prescrizione, dispensazione, servizi sociali/amministrativi/rimborso) sia per l’uso secondario (ricerca, innovazione, statistiche, definizione delle politiche, sanità pubblica, sicurezza dei pazienti, valutazione delle tecnologie sanitarie e attività normative). Si applica a persone fisiche, prestatori di assistenza sanitaria, professionisti sanitari, titolari dei dati sanitari, utenti dei dati sanitari, fabbricanti/importatori/distributori di sistemi di cartelle cliniche elettroniche, applicazioni per il benessere, autorità di sanità digitale, organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari e infrastrutture transfrontaliere (LaMiaSalute@UE/MyHealth@EU e DatiSanitari@UE/HealthData@EU). Restano salve le competenze nazionali in materia di organizzazione ed erogazione dell’assistenza sanitaria, le norme su dispositivi medici, IVD e IA ad alto rischio, nonché i regimi UE/nazionali in materia di protezione dei dati, segreto commerciale, proprietà intellettuale, accesso ai documenti e taluni trattamenti esclusi (in particolare attività fuori dal diritto UE e trattamenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati).

Regolamento (UE) 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari

Il regolamento istituisce lo spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), con l’obiettivo di rafforzare i diritti delle persone fisiche sui propri dati sanitari elettronici, migliorare la continuità dell’assistenza sanitaria e creare un quadro uniforme per l’uso secondario dei dati a fini di ricerca, innovazione, sanità pubblica, definizione delle politiche e regolazione. Il testo si fonda sugli articoli 16 e 114 TFUE e si inserisce nel più ampio quadro della trasformazione digitale della sanità, tenendo conto della pandemia di COVID-19, della necessità di dati FAIR e della tutela elevata di riservatezza e sicurezza.

Finalità e impianto generale

Il regolamento è costruito attorno a due grandi assi:

  • uso primario, cioè l’impiego dei dati per la prestazione di assistenza sanitaria alla persona interessata;
  • uso secondario, cioè il riutilizzo dei dati per finalità ulteriori e di interesse pubblico o scientifico.

A livello sistemico, l’atto:

  • integra i diritti già previsti dal GDPR;
  • impone formati e standard comuni;
  • istituisce infrastrutture transfrontaliere europee obbligatorie;
  • definisce una governance multilivello con autorità nazionali, organi di coordinamento e comitati UE;
  • prevede regole specifiche per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche e per le applicazioni per il benessere interoperabili.

Ambito di applicazione e rapporti con altri atti

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento si applica ai dati sanitari elettronici personali e non personali, nonché ai sistemi e servizi che ne consentono il trattamento, lo scambio e il riuso. Il testo lascia espressamente impregiudicati numerosi atti dell’Unione, tra cui il GDPR, il regolamento 2018/1725, il regolamento 2022/868 sulla governance dei dati, il regolamento 2023/2854 sui dati, il regolamento 2017/745 sui dispositivi medici, il regolamento 2017/746 sugli IVD, il regolamento 2024/1689 sull’IA, il regolamento 2024/2847 sulla ciberresilienza e la direttiva 2011/24/UE, fatta eccezione per la soppressione dell’articolo 14 a decorrere dal 26 marzo 2031.

Sono esclusi, in particolare:

  • i trattamenti fuori dall’ambito del diritto dell’Unione;
  • i trattamenti effettuati dalle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Uso primario: diritti delle persone fisiche

Il capo II consacra una serie di diritti complementari rispetto al GDPR.

Accesso, download, rettifica e portabilità

Le persone fisiche hanno diritto:

  • ad accedere immediatamente, gratuitamente e in formato leggibile ai propri dati sanitari elettronici personali appartenenti alle categorie prioritarie;
  • a scaricarne gratuitamente una copia elettronica nel formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche;
  • a richiedere la rettifica online dei dati errati;
  • a trasmettere i dati a un altro prestatore di assistenza sanitaria, anche in altro Stato membro, senza ostacoli;
  • a trasmettere una parte dei dati a un destinatario del settore della sicurezza sociale o del rimborso, in modo unidirezionale.

Inserimento di informazioni e limitazione dell’accesso

Le persone fisiche o i loro rappresentanti possono inserire informazioni nella propria cartella clinica elettronica, ma non modificare i dati forniti dai professionisti sanitari. Possono inoltre limitare l’accesso a tutti o parte dei dati; l’effetto della limitazione deve essere reversibile e gli Stati membri devono fissare norme e garanzie specifiche. È prevista anche la possibilità di ritardare l’accesso a dati sensibili quando necessario per ragioni etiche o di tutela del paziente.

Informazione sugli accessi

Le persone fisiche hanno diritto a conoscere, senza ritardo e gratuitamente, chi ha avuto accesso ai loro dati, quando e quali dati siano stati consultati; le informazioni devono restare disponibili per almeno tre anni.

Diritto di esclusione per l’uso primario

Gli Stati membri possono introdurre un diritto di esclusione dall’accesso ai dati per l’uso primario. Se previsto, deve essere reversibile e accompagnato da garanzie specifiche; in alcuni casi, gli Stati membri possono permettere l’accesso comunque per salvaguardare interessi vitali.

Servizi di accesso, delega e identificazione

Gli Stati membri devono istituire servizi di accesso ai dati sanitari elettronici per le persone fisiche, gratuiti e accessibili anche a persone con disabilità o scarsa alfabetizzazione digitale. Tali servizi devono includere funzionalità di delega, che consentano di autorizzare terzi di fiducia o rappresentanti legali, e meccanismi di reclamo semplici e comprensibili.

Per l’accesso transfrontaliero e per la telemedicina, il regolamento richiede meccanismi di identificazione elettronica interoperabili basati sul regolamento eIDAS (n. 910/2014), con eventuali meccanismi complementari per la corrispondenza dell’identità.

Obblighi dei prestatori di assistenza sanitaria

I prestatori di assistenza sanitaria devono:

  • registrare in formato elettronico i dati sanitari rientranti almeno nelle categorie prioritarie;
  • mantenere aggiornate le informazioni sull’assistenza prestata;
  • utilizzare il formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche per la trasmissione dei dati;
  • consentire ai professionisti sanitari di accedere ai dati pertinenti e necessari tramite servizi dedicati.

Il regolamento precisa inoltre che non può essere chiesta alcuna compensazione all’assistito per la condivisione o l’accesso ai dati nell’ambito dell’uso primario.

Governance dell’uso primario e MyHealth@EU

Ogni Stato membro deve designare una o più autorità di sanità digitale con compiti di attuazione, coordinamento, vigilanza, sviluppo tecnico e cooperazione con le autorità di protezione dati e con altri organismi pertinenti.

In parallelo, l’articolo 23 istituisce LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), piattaforma centrale di interoperabilità per lo scambio transfrontaliero dei dati sanitari personali. Gli Stati membri devono designare un punto di contatto nazionale per la sanità digitale, collegarlo agli altri punti di contatto e assicurare il collegamento dei prestatori di assistenza sanitaria e delle farmacie. La Commissione adotta le specifiche tecniche, i controlli di conformità e le regole di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati.

Sistemi di cartelle cliniche elettroniche: requisiti e mercato interno

Il capo III disciplina in modo dettagliato i sistemi di cartelle cliniche elettroniche. Tali sistemi devono includere due componenti software armonizzati:

  • componente software europeo di interoperabilità;
  • componente software europeo di registrazione.

I sistemi possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi alle prescrizioni del regolamento. Sono previsti:

  • obblighi per fabbricanti, importatori e distributori;
  • documentazione tecnica;
  • scheda informativa;
  • dichiarazione di conformità UE;
  • marcatura CE;
  • ambiente digitale europeo di prova;
  • vigilanza del mercato secondo il regolamento 2019/1020.

Il regolamento si applica anche ai fabbricanti di dispositivi medici, IVD e sistemi di IA ad alto rischio quando dichiarano interoperabilità con i componenti armonizzati EHDS, ma lascia impregiudicati i regimi di certificazione propri di quei settori.

Applicazioni per il benessere e banca dati UE

Per le applicazioni per il benessere che dichiarano interoperabilità con i sistemi di cartelle cliniche elettroniche è previsto un sistema di etichettatura obbligatoria, con validità massima di tre anni. La Commissione definisce formato e contenuto dell’etichetta. Inoltre, viene istituita una banca dati UE pubblica per la registrazione dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche e delle applicazioni per il benessere etichettate.

Uso secondario: principi generali, categorie di dati e finalità ammissibili

Il capo IV istituisce un meccanismo armonizzato di accesso ai dati sanitari elettronici per l’uso secondario.

Le categorie minime comprendono, tra le altre:

  • dati da cartelle cliniche elettroniche;
  • dati amministrativi e di rimborso;
  • dati su fattori socioeconomici, ambientali e comportamentali;
  • dati genetici, epigenomici, genomici e altri dati omici;
  • dati da dispositivi medici e app per il benessere;
  • dati da registri di malattia, mortalità, medicinali e dispositivi medici;
  • dati da sperimentazioni e indagini cliniche;
  • dati da biobanche e banche dati associate.

Le finalità ammissibili sono elencate all’articolo 53 e includono:

  • sanità pubblica e medicina del lavoro;
  • definizione delle politiche e attività regolatorie;
  • statistiche;
  • istruzione e insegnamento;
  • ricerca scientifica, sviluppo e innovazione, compreso l’addestramento e la valutazione di algoritmi di IA;
  • miglioramento della prestazione assistenziale sulla base di dati relativi ad altre persone fisiche.

Divieti di utilizzo nell’uso secondario

L’articolo 54 vieta l’utilizzo dei dati per:

  • decisioni pregiudizievoli o discriminatorie;
  • lavoro, assicurazioni, credito o altri servizi in modo discriminatorio;
  • pubblicità e marketing;
  • sviluppo di prodotti o servizi dannosi;
  • attività contrarie alle disposizioni etiche nazionali.

Sono inoltre vietati la reidentificazione e la messa a disposizione a soggetti non autorizzati.

Titolari dei dati sanitari, organismi di accesso e procedure di autorizzazione

Gli Stati membri designano uno o più organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari, indipendenti e dotati di risorse adeguate. Tali organismi valutano le domande di accesso, rilasciano le autorizzazioni ai dati, monitorano il rispetto delle condizioni, gestiscono i cataloghi delle serie di dati e pubblicano le informazioni rilevanti.

Il procedimento è strutturato in tre fasi:

  • domanda di accesso ai dati sanitari (art. 67), con indicazione di finalità, dati richiesti, giustificazione, misure di sicurezza e, se necessario, base per l’eventuale uso di dati pseudonimizzati;
  • autorizzazione ai dati (art. 68), rilasciata se ricorrono finalità ammissibili, necessità e proporzionalità dei dati, qualificazione del richiedente, misure tecniche e organizzative, ed eventuali requisiti etici o eccezioni nazionali;
  • richiesta di dati sanitari (art. 69), con risposta in forma statistica anonimizzata, senza accesso ai dati sottostanti.

I termini ordinari sono di tre mesi per decidere sull’autorizzazione, prorogabili di altri tre mesi; per gli enti pubblici con mandato in sanità pubblica è prevista una procedura accelerata con termine di due mesi, prorogabile di un mese.

Ambiente sicuro, pseudonimizzazione e ruoli di trattamento

L’accesso ai dati per l’uso secondario avviene solo tramite ambiente di trattamento sicuro, con regole di accesso molto stringenti, registrazione delle attività, auditing e possibilità di scaricare soltanto dati non personali o statistici anonimizzati. Il regolamento chiarisce anche la ripartizione dei ruoli di titolare e responsabile del trattamento tra titolari dei dati, organismi di accesso, titolari affidabili e utenti dei dati.

Diritto di esclusione per l’uso secondario

Le persone fisiche hanno il diritto di escludere in qualsiasi momento, senza motivazione, il trattamento dei propri dati per l’uso secondario. Il diritto è reversibile e deve essere reso effettivo mediante meccanismi accessibili e comprensibili.

Gli Stati membri possono prevedere un’eccezione limitata per finalità di sanità pubblica o ricerca di importante interesse pubblico, purché:

  • la domanda provenga da enti pubblici o soggetti che agiscono per conto di autorità pubbliche;
  • i dati non siano ottenibili con mezzi alternativi tempestivi ed efficaci;
  • siano previste adeguate garanzie nazionali.

Tariffe, sanzioni e tutela dell’adempimento

Il regolamento consente tariffe per la messa a disposizione dei dati, purché siano proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. Le tariffe possono coprire i costi di preparazione, consolidamento, pseudonimizzazione, anonimizzazione e fornitura dei dati.

Sono previste misure di enforcement che includono:

  • revoca dell’autorizzazione;
  • penalità di mora;
  • esclusione temporanea fino a cinque anni di utenti o titolari recidivi;
  • sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro o al 2 % del fatturato per alcune violazioni, e fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato per violazioni più gravi.

HealthData@EU e cooperazione transfrontaliera

L’articolo 75 istituisce DatiSanitari@UE (HealthData@EU), l’infrastruttura transfrontaliera per l’uso secondario. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali per l’uso secondario; la Commissione gestisce la piattaforma centrale e può mettere a disposizione ambienti di trattamento sicuri transfrontalieri. Possono partecipare anche infrastrutture di ricerca, ERIC, EDIC e soggetti analoghi, nonché paesi terzi e organizzazioni internazionali a condizioni di equivalenza e reciprocità.

Cataloghi, qualità dei dati e marchio di qualità

Per rendere accessibili le serie di dati, gli organismi di accesso devono pubblicare cataloghi standardizzati e leggibili meccanicamente. Il regolamento istituisce un marchio di qualità e di utilità dei dati, con elementi relativi alla documentazione, alla qualità tecnica, ai processi di gestione della qualità, alla copertura, ai tempi di accesso e alle modifiche dei dati. La Commissione istituisce anche un catalogo UE che collega i cataloghi nazionali e quelli dei partecipanti autorizzati.

Governance UE: comitato EHDS, forum dei portatori di interessi e gruppi direttivi

Il capo VI istituisce il comitato EHDS, composto da due rappresentanti per Stato membro, uno per l’uso primario e uno per l’uso secondario, con compiti di coordinamento, scambio di buone pratiche e supporto all’attuazione uniforme. È previsto anche un forum dei portatori di interessi e due gruppi direttivi per MyHealth@EU e HealthData@EU, incaricati della gestione operativa delle infrastrutture transfrontaliere.

La Commissione fornisce il segretariato, sviluppa e mantiene le infrastrutture centrali e pubblica relazioni periodiche sui progressi.

Conservazione nell’UE e trasferimenti internazionali

Il regolamento consente agli Stati membri di imporre che i dati sanitari elettronici personali per l’uso primario siano conservati nell’Unione. Per l’uso secondario, gli articoli 87-91 prevedono che conservazione e trattamento avvengano nell’UE, salvo decisione di adeguatezza GDPR.

I trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali sono disciplinati con particolare cautela, soprattutto per i dati non personali che, in casi sensibili, possono ancora esporre a rischio di reidentificazione. L’accesso di soggetti di paesi terzi è subordinato al principio di reciprocità e alla possibile adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione che riconoscano l’equivalenza del paese terzo interessato.

Sanzioni, risarcimento e rappresentanza

Il regolamento impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni non già coperte dalle sanzioni specifiche del testo. Ogni persona fisica o giuridica che subisca un danno materiale o immateriale ha diritto al risarcimento. Le persone fisiche possono anche farsi rappresentare da enti non profit per proporre reclami o esercitare i diritti di reclamo previsti dal regolamento.

Decorrenza e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applica, in linea generale, dal 26 marzo 2027. Tuttavia molte disposizioni entrano in vigore gradualmente:

  • dal 26 marzo 2029 per le prime categorie prioritarie di dati e alcune disposizioni sull’uso secondario;
  • dal 26 marzo 2031 per le altre categorie prioritarie e per il capo III sui sistemi di cartelle cliniche elettroniche;
  • alcune disposizioni specifiche sono differite al 26 marzo 2035.

La piena attuazione è accompagnata da relazioni annuali della Commissione sui progressi e da valutazioni mirate entro il 2033 e globali entro il 2035.

Disposizioni principali

Istituzione dell’EHDS e rapporti con altri atti UE

L’articolo 1 istituisce lo spazio europeo dei dati sanitari e ne definisce la funzione: facilitare l’accesso e l’uso primario e secondario dei dati sanitari elettronici. Il regolamento integra i diritti del GDPR, disciplina regole comuni per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche e per le app per il benessere interoperabili, istituisce infrastrutture transfrontaliere e una governance comune. Restano salvi, tra gli altri, i regolamenti (UE) 2016/679, 2018/1725, 2022/868, 2023/2854, 2017/745, 2017/746, 2024/1689 e la direttiva 2011/24/UE, salvo le modifiche espressamente previste.

Definizioni chiave e categorie di dati

L’articolo 2 contiene numerose definizioni, tra cui dati sanitari elettronici personali e non personali, uso primario, uso secondario, sistema di cartelle cliniche elettroniche, componente software europeo di interoperabilità e di registrazione, titolare dei dati sanitari, utente dei dati sanitari, autorizzazione ai dati, serie di dati, marchio di qualità e di utilità dei dati e applicazione per il benessere. L’allegato I individua le categorie prioritarie per l’uso primario: profilo sanitario sintetico, prescrizioni elettroniche, dispensazioni elettroniche, esami diagnostici per immagini e referti, risultati di esami medici/referti e lettere di dimissione.

Diritti delle persone fisiche sull’uso primario

Gli articoli 3-10 riconoscono il diritto di accesso immediato, gratuito e in formato leggibile ai dati sanitari elettronici personali, il diritto di scaricare copie elettroniche nel formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche, il diritto di inserire informazioni nella propria cartella, il diritto di rettifica online, il diritto alla portabilità verso altri prestatori e verso destinatari di sicurezza sociale/rimborso, il diritto di limitare l’accesso e il diritto di ottenere informazioni sugli accessi. Gli Stati membri possono prevedere limitazioni per ragioni etiche o di sicurezza del paziente e, facoltativamente, un diritto di esclusione dall’accesso ai dati per l’uso primario, reversibile e con specifiche garanzie nazionali.

Obblighi dei prestatori di assistenza sanitaria e dei professionisti

Gli articoli 11-18 impongono ai professionisti sanitari l’accesso ai dati pertinenti e necessari tramite servizi dedicati, in base anche all’identificazione elettronica riconosciuta, e ai prestatori l’obbligo di registrare in formato elettronico le categorie prioritarie di dati, aggiornandole con le informazioni di assistenza prestate. Il formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche deve essere usato per la trasmissione dei dati tra Stati membri e accettato dal prestatore ricevente. È vietato addebitare agli interessati costi per la condivisione o l’accesso ai dati nell’ambito di questo capo.

Autorità di sanità digitale e reclami sull’uso primario

L’articolo 19 impone a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità di sanità digitale, con adeguate risorse e senza conflitti di interesse, responsabili dell’attuazione del capo II e della cooperazione con le autorità di controllo GDPR e con gli organismi pertinenti. Gli articoli 20-22 disciplinano relazioni biennali, reclami e coordinamento con le autorità GDPR: i reclami relativi agli articoli 3 e 5-10 sono trasmessi alle autorità di controllo del regolamento 2016/679, che restano competenti per le sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato mondiale ai sensi dell’articolo 83 del GDPR.

Infrastruttura transfrontaliera MyHealth@EU

L’articolo 23 istituisce LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), piattaforma centrale di interoperabilità per lo scambio transfrontaliero dei dati sanitari personali. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale per la sanità digitale, collegato alla rete europea, e devono garantire il collegamento dei prestatori di assistenza sanitaria e delle farmacie, incluse quelle online, per l’emissione e la dispensazione di prescrizioni elettroniche transfrontaliere. La Commissione adotta specifiche tecniche, controlli di conformità e regole su sicurezza, riservatezza e protezione dei dati; i punti di contatto nazionali agiscono come contitolari del trattamento e la Commissione come responsabile del trattamento.

Sistemi di cartelle cliniche elettroniche: ambito, immissione sul mercato e conformità

Gli articoli 25-29 stabiliscono che i sistemi di cartelle cliniche elettroniche devono includere i due componenti software armonizzati e possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi al capo III. I fabbricanti, importatori, distributori e, in certi casi, gli utilizzatori che modificano il sistema assumono specifici obblighi di conformità, documentazione tecnica, dichiarazione UE, marcatura CE, registri reclami, misure correttive, richiami e identificazione degli operatori economici. Il regolamento non si applica ai software di uso generale in ambiente sanitario.

Valutazione della conformità, ambienti di prova e vigilanza del mercato

Gli articoli 30-46 prevedono specifiche comuni adottate dalla Commissione, documentazione tecnica, scheda informativa, dichiarazione di conformità UE, ambiente digitale europeo di prova, marcatura CE e possibilità per gli Stati membri di adottare prescrizioni nazionali non incidenti sui componenti armonizzati. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, con autorità designate dagli Stati membri e poteri di valutazione dei rischi, gestione degli incidenti gravi, misure provvisorie, procedure di salvaguardia UE e coordinamento con le autorità di protezione dei dati.

Applicazioni per il benessere e banca dati UE di registrazione

Gli articoli 47-49 prevedono un’etichetta obbligatoria per le app per il benessere che dichiarano interoperabilità con i sistemi di cartelle cliniche elettroniche; l’etichetta descrive categorie di dati coperte, specifiche comuni e periodo di validità, non superiore a tre anni. La Commissione istituisce inoltre una banca dati UE pubblica per registrare i sistemi di cartelle cliniche elettroniche e le app con etichetta, sulla base dei dati inseriti prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio.

Ambito e categorie di dati per l’uso secondario

Gli articoli 50-54 individuano i titolari dei dati sanitari, esentando persone fisiche e microimprese salvo scelta nazionale contraria, e fissano le categorie minime di dati sanitari elettronici da mettere a disposizione per l’uso secondario. L’elenco è molto ampio e comprende dati clinici, amministrativi, genetici, omici, dati da dispositivi medici e app per il benessere, registri, sperimentazioni cliniche e biobanche. Vengono inoltre disciplinati tutela di proprietà intellettuale e segreti commerciali, finalità ammissibili e divieti assoluti di uso per decisioni discriminatorie, marketing, sviluppo di prodotti dannosi o attività contrarie al diritto etico nazionale.

Organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari e governance dell’uso secondario

Gli articoli 55-59 impongono agli Stati membri di designare uno o più organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari, con coordinamento nazionale, risorse adeguate, indipendenza e cooperazione con la Commissione, il comitato EHDS e le autorità di controllo. Tali organismi decidono sulle domande di accesso, autorizzano i dati, trattano e pseudonimizzano/anonimizzano i dati, mantengono cataloghi nazionali delle serie di dati, assicurano trasparenza pubblica, relazioni biennali e assistenza alle persone fisiche e agli enti pubblici.

Obblighi dei titolari e degli utenti dei dati; tariffe e sanzioni

Gli articoli 60-64 disciplinano il dovere dei titolari di mettere i dati a disposizione entro termini massimi di tre mesi, di descriverne le serie e di cooperare con la verifica dei marchi di qualità; gli utenti devono operare solo entro autorizzazione, non reidentificare gli interessati, pubblicare risultati anonimizzati entro 18 mesi e citare le fonti. Sono previste tariffe proporzionate ai costi e non discriminatorie, con regole di riparto e criteri UE da definire con atti di esecuzione. Le violazioni possono portare a revoca dell’autorizzazione, esclusioni fino a cinque anni e sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro o al 2 % del fatturato, ovvero fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato per le violazioni più gravi (tra cui reidentificazione, estrazione di dati dall’ambiente sicuro e usi vietati).

Accesso ai dati: domanda, autorizzazione, richiesta statistica e diritto di esclusione

Gli articoli 66-72 disciplinano la minimizzazione dei dati, la domanda di accesso, i contenuti minimi della domanda, i criteri per l’autorizzazione ai dati, i termini massimi di tre mesi prorogabili di altri tre, la procedura accelerata per enti pubblici e istituzioni UE e la possibilità di risposte in forma statistica anonimizzata. È riconosciuto agli interessati il diritto di esclusione dall’uso secondario, reversibile e senza motivazione, con eventuali deroghe nazionali per sanità pubblica o ricerca di forte interesse pubblico, nel rispetto di garanzie specifiche. È prevista inoltre una procedura semplificata per titolari affidabili, con valutazione preliminare e successiva decisione dell’organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari.

Ambiente di trattamento sicuro e qualificazione dei ruoli

L’articolo 73 richiede che l’accesso avvenga solo in un ambiente di trattamento sicuro con controlli stringenti su accesso, registrazioni, limitazione delle operazioni e audit regolari; il download è consentito solo per dati non personali, compresi quelli anonimizzati in forma statistica. L’articolo 74 chiarisce la titolarità del trattamento: il titolare dei dati sanitari per la comunicazione dei dati, l’organismo responsabile dell’accesso per le operazioni del regolamento, e, nei casi di accesso tramite ambiente sicuro, l’organismo come responsabile del trattamento per conto dell’utente; la Commissione può adottare un modello di accordo titolare/responsabile.

Infrastruttura transfrontaliera HealthData@EU

L’articolo 75 istituisce DatiSanitari@UE (HealthData@EU) per l’uso secondario, con punti di contatto nazionali, partecipanti autorizzati, una piattaforma centrale gestita dalla Commissione e la possibilità di ambienti sicuri transfrontalieri. Sono previsti requisiti tecnici e di conformità per l’adesione, l’interoperabilità con altri spazi di dati e il collegamento di paesi terzi o organizzazioni internazionali, subordinato a verifiche di equivalenza e al rispetto del capo V GDPR. La Commissione può anche decidere sul collegamento dei singoli partecipanti autorizzati.

Cataloghi, marchio di qualità e dati ad alto impatto

Gli articoli 77-80 impongono un catalogo pubblico e standardizzato delle serie di dati, con metadati su fonte, ambito, natura e condizioni di accesso, e prevedono un marchio UE di qualità e di utilità dei dati per le serie rese disponibili. Per le serie finanziate con fondi pubblici il marchio è obbligatorio; la Commissione può adottare specifiche minime per le serie ad alto impatto e atti delegati per aggiornare gli elementi del marchio. È istituito un catalogo UE che collega i cataloghi nazionali e quelli dei partecipanti autorizzati.

Formazione, alfabetizzazione digitale e appalti

Gli articoli 82-85 prevedono sviluppo di capacità, formazione dei professionisti sanitari, alfabetizzazione digitale in ambito sanitario per pazienti e pubblico, accesso alle infrastrutture necessarie e uso delle specifiche tecniche nei contratti pubblici e nei finanziamenti UE. Le amministrazioni aggiudicatrici e le istituzioni UE devono far riferimento alle specifiche di interoperabilità, sicurezza e qualità quando definiscono appalti e condizioni di finanziamento.

Conservazione dei dati nell’Unione e trasferimenti verso paesi terzi

Gli articoli 86-91 consentono agli Stati membri di imporre la conservazione nell’Unione dei dati sanitari elettronici personali per l’uso primario e impongono, per l’uso secondario, che i dati siano conservati e trattati nell’Unione salvo decisione di adeguatezza. I trasferimenti di dati non personali verso paesi terzi sono disciplinati con particolare cautela per i rischi di reidentificazione; sono previsti requisiti di reciprocità per l’accesso da parte di utenti di paesi terzi e la possibilità per la Commissione di riconoscere o revocare, mediante atto di esecuzione, l’equivalenza di determinati paesi terzi o sistemi internazionali.

Governance europea, comitato EHDS e forum dei portatori di interessi

Gli articoli 92-96 istituiscono il comitato EHDS, composto da due rappresentanti per Stato membro, con copresidenza della Commissione, sottogruppi tematici, partecipazione di autorità ed esperti e segretariato della Commissione. È inoltre istituito un forum dei portatori di interessi. La Commissione gestisce le infrastrutture centrali, i controlli di conformità, il catalogo federato e i servizi di supporto, e relaziona periodicamente sui progressi.

Sanzioni, risarcimento e rimedi

Gli articoli 99-101 stabiliscono che gli Stati membri devono fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni non coperte dalle sanzioni pecuniarie specifiche del regolamento, riconoscere il diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale e consentire la rappresentanza delle persone fisiche da parte di enti non profit. Restano inoltre applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste per uso primario e secondario nei casi indicati nel regolamento.

Valutazioni, modifiche ad altri atti e applicazione differita

L’articolo 102 prevede una valutazione mirata entro il 26 marzo 2033, una valutazione globale entro il 26 marzo 2035 e relazioni annuali sui progressi fino alla piena applicazione. L’articolo 103 sopprime l’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE dal 26 marzo 2031; l’articolo 104 modifica il regolamento (UE) 2024/2847 per coordinare i requisiti di cibersicurezza con il nuovo regime EHDS. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applica dal 26 marzo 2027, con numerose applicazioni differite al 2029, 2031 e 2035 per categorie di dati e componenti del sistema.

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