Regolamento (UE) 2025/260
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di applicare eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, se ne ricorreranno le condizioni previste dal regolamento di base. Restano escluse alcune specifiche tipologie di corindone artificiale e le miscele meccaniche classificate in altra voce doganale. La misura ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Registrazione delle importazioni nell’Unione di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese ai fini di un procedimento antidumping in corso.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di allumina fusa, corindone artificiale, attualmente classificata con i codici NC 2818 10 11, 2818 10 19, ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 91 20 e 2818 10 91 90), originaria della Repubblica popolare cinese. Sono escluse dalla registrazione le importazioni di corindone sinterizzato con codice TARIC 2818 10 91 30, descritto in modo specifico nel regolamento, nonché le miscele meccaniche di corindone artificiale e altre sostanze classificate alla voce 3824. La misura si applica per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Registrazione delle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 della Commissione dispone la registrazione doganale delle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e ha la funzione di preservare la possibilità di applicare, in presenza dei presupposti di legge, eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.
Contesto del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’avvio, il 21 novembre 2024, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di allumina fusa dalla Repubblica popolare cinese, seguito a una denuncia presentata il 9 ottobre 2024 da Imerys SA per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale. Il regolamento chiarisce che, in questa fase, non è ancora possibile determinare l’eventuale importo dei dazi futuri, poiché esso dipenderà dagli esiti dell’inchiesta.
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto soggetto a registrazione è identificato come corindone artificiale, anche definito chimicamente e noto come allumina fusa, attualmente classificato ai codici NC 2818 10 11, 2818 10 19, ex 2818 10 91 e 2818 10 99, nonché ai codici TARIC 2818 10 91 20 e 2818 10 91 90. I codici tariffari sono indicati solo a fini informativi e possono essere modificati in futuro in caso di diversa classificazione.
Sono espressamente esclusi dalla registrazione:
- il corindone sinterizzato con codice TARIC 2818 10 91 30, descritto come materiale microcristallino composto da ossido di alluminio e alluminato di magnesio con una composizione specifica;
- le miscele meccaniche di corindone artificiale e altre sostanze, attualmente classificate alla voce 3824.
Registrazione doganale e possibili effetti retroattivi
La Commissione dispone che le autorità doganali adottino le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame. La registrazione non equivale all’adozione di dazi, ma serve a creare il presupposto per un’eventuale riscossione retroattiva nel caso in cui, al termine dell’inchiesta, siano istituiti dazi antidumping definitivi e risultino soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell’Unione.
La Commissione ricorda inoltre che, secondo quanto allegato nella denuncia, i margini di dumping sarebbero compresi tra il 97 % e il 215 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 100 % e il 200 % per il periodo 1º ottobre 2023 - 30 settembre 2024. Tali indicazioni hanno però valore meramente informativo e non anticipano il livello effettivo di eventuali dazi.
Il regolamento menziona anche l’ipotesi di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: in tal caso, se un dazio inferiore al margine di dumping non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping.
Durata della misura
La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e disciplina accessoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo richiama infine che i dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping e presupposti della registrazione
La Commissione richiama l’apertura, il 21 novembre 2024, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di allumina fusa originaria della RPC, conseguente a una denuncia presentata il 9 ottobre 2024 da Imerys SA per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione dispone la registrazione per consentire, se del caso, la riscossione retroattiva di futuri dazi antidumping sulle importazioni registrate.
Prodotto soggetto a registrazione ed esclusioni
Il prodotto interessato è il corindone artificiale, anche noto come allumina fusa, classificato ai codici NC 2818 10 11, 2818 10 19, ex 2818 10 91 e 2818 10 99, con codici TARIC 2818 10 91 20 e 2818 10 91 90, originario della Repubblica popolare cinese. Non rientrano nel campo della registrazione il corindone sinterizzato con codice TARIC 2818 10 91 30, descritto con caratteristiche chimiche e compositive specifiche, né le miscele meccaniche di corindone artificiale e altre sostanze classificate alla voce 3824.
Finalità della registrazione e possibili dazi futuri
La registrazione non comporta l’irrogazione immediata di dazi, ma conserva la possibilità di un’eventuale riscossione retroattiva qualora l’inchiesta antidumping sfoci nell’istituzione di dazi definitivi e siano soddisfatte le condizioni di legge. La Commissione precisa che il livello di eventuali dazi futuri dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta; in via generale si applica il criterio del minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, salvo ipotesi di distorsioni delle materie prime ex articolo 7, paragrafo 2 bis, che possono condurre al margine di dumping se un dazio inferiore non è sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Durata della registrazione
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
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