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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/320

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/320 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R0320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone autorizzate all’ingresso per talune partite avicole e di carni di selvaggina da penna, tenendo conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche comportano la sospensione dell’ingresso da alcune zone colpite e, per il Regno Unito, anche la riautorizzazione per zone che non risultano più a rischio dopo le misure di contenimento e bonifica. Il regolamento corregge inoltre la descrizione di una zona statunitense nel Wisconsin e si applica con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli elenchi di paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, delle partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché delle carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Incide in particolare sulle voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti contenute negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetti su specifiche zone interessate da focolai di HPAI e sulle relative sospensioni o riaperture dell’accesso al mercato UE. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/320 interviene sugli elenchi UE dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per talune partite di prodotti avicoli e di selvaggina da penna. La finalità è adeguare le restrizioni sanitarie alla recente evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), in coerenza con il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. La Commissione richiama la necessità di tutelare lo stato sanitario dell’Unione e, al contempo, di evitare perturbazioni non necessarie degli scambi con il Regno Unito.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sia consentito solo da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 fissa invece le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite che intendono entrare nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi, compresi quelli degli allegati V e XIV, dedicati rispettivamente a:

  • partite di pollame e materiale germinale di pollame;
  • carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Motivi delle modifiche

La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti:

  • Canada: un focolaio nel pollame nella provincia del Quebec, confermato il 30 gennaio 2025;
  • Regno Unito: due focolai nel pollame nelle contee di Norfolk e Yorkshire, confermati rispettivamente il 31 gennaio 2025 e il 5 febbraio 2025;
  • Stati Uniti: venti focolai nel pollame in Arizona, California, Delaware, Indiana, Ohio e Pennsylvania, confermati tra il 23 gennaio 2025 e il 29 gennaio 2025.

Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le misure di contenimento, conclude che sia necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone colpite, mentre per alcune zone del Regno Unito è possibile ripristinare l’accesso in quanto il rischio non persiste più.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono inserite o sostituite le righe relative alle zone interessate.

Per il Canada viene aggiunta la zona CA-2.256, relativa al Quebec, con decorrenza 31 gennaio 2025.

Per il Regno Unito:

  • la zona GB-2.337 è sostituita, con periodo di riferimento legato ai focolai del 17 dicembre 2024 e al 30 gennaio 2025;
  • la zona GB-2.340 è sostituita, con riferimenti al focolaio del 24 dicembre 2024 e al 27 gennaio 2025;
  • sono aggiunte le zone GB-2.353 e GB-2.354, con date rispettivamente del 31 gennaio 2025 e del 5 febbraio 2025.

Per gli Stati Uniti vengono aggiunte le zone US-2.860 a US-2.879, ciascuna collegata a specifici focolai e alle date di conferma tra il 23 e il 29 gennaio 2025.

Nell’allegato V, parte 2, le descrizioni geografiche vengono aggiornate in modo puntuale:

  • CA-2.256 è descritta per il Quebec, con indicazione delle municipalità comprese nelle zone di protezione di 3 km e di sorveglianza di 10 km;
  • GB-2.353 e GB-2.354 sono descritte come aree circolari di 10 km rispettivamente vicino a Loddon, South Norfolk, e vicino a Market Weighton, East Riding of Yorkshire;
  • US-2.798, nello Stato del Wisconsin, viene corretta nella denominazione della contea;
  • sono definite le zone US-2.860 a US-2.879, con indicazione dello Stato, della contea e delle coordinate geografiche, tutte come aree circolari di 10 km.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, il regolamento aggiorna analogamente le voci per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Per il Canada è aggiunta la zona CA-2.256 con riferimento a POU e RAT, a partire dal 31 gennaio 2025.

Per il Regno Unito:

  • la zona GB-2.337 è sostituita e viene indicata anche la categoria GBM;
  • la zona GB-2.340 è sostituita con analoghe indicazioni per POU, RAT e GBM;
  • le zone GB-2.353 e GB-2.354 sono aggiunte con divieti o restrizioni corrispondenti alle date del 31 gennaio 2025 e del 5 febbraio 2025.

Per gli Stati Uniti sono inserite le zone US-2.860 a US-2.879, con estensione delle restrizioni a POU e RAT e, per la categoria GBM, ai corrispondenti focolai e date riportati nel regolamento.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani che importano o assistono importazioni di prodotti avicoli, il regolamento comporta l’obbligo di verificare costantemente l’originazione geografica delle partite rispetto alle zone aggiornate negli allegati V e XIV del regolamento 2021/404. Le partite provenienti dalle zone sottoposte a sospensione non possono entrare nell’Unione, mentre quelle provenienti dalle zone ripristinate del Regno Unito tornano nuovamente ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dal sistema dei codici e delle categorie richiamate negli allegati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza della misura per reagire ai nuovi focolai di HPAI e per evitare perturbazioni inutili degli scambi con il Regno Unito.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento, aggiornando gli elenchi delle zone ammesse all’ingresso nell’Unione per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Misure per nuovi focolai di HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Le modifiche riflettono la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Quebec (Canada), in Norfolk e Yorkshire (Regno Unito) e in varie aree di Arizona, California, Delaware, Indiana, Ohio, Pennsylvania e Wisconsin (Stati Uniti). Per tali zone vengono aggiornate le restrizioni o le autorizzazioni negli allegati V e XIV.

Riapertura di talune zone del Regno Unito

A seguito delle informazioni aggiornate fornite dal Regno Unito e della valutazione della Commissione, viene nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione da alcune zone del Regno Unito per le quali la situazione epidemiologica non rappresenta più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione, dopo abbattimento totale, pulizia e disinfezione.

Correzione della zona US-2.798 nel Wisconsin

La descrizione della zona US-2.798 è modificata per correggere l’ortografia della contea interessata, come richiesto dagli Stati Uniti il 22 gennaio 2025, senza alterare la logica della misura di restrizione adottata con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/125.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalescambi commerciali di animali e prodotti di origine animalesicurezza alimentarecontrolli veterinariimportazioni dall’estero

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