Regolamento (UE) 2025/259
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/259 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che modifica l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso di carni fresche di ungulati, intervenendo sulla voce relativa al Giappone. A seguito della notifica di focolai confermati di dermatite nodulare contagiosa (LSD) nei bovini giapponesi, la Commissione impone l’esclusione delle frattaglie per i bovini originari di tale paese. La misura si inserisce nel quadro della normativa UE sulla sanità animale e degli elenchi di ammissibilità previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso di carni fresche di ungulati, con esclusione delle frattaglie di bovino dal Giappone.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di carni fresche di ungulati, in particolare di bovini, provenienti dal Giappone. Incide sull’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati per tale categoria di prodotti. La modifica riguarda specificamente la voce "Giappone" nell’elenco dell’allegato XIII, parte 1, e introduce la condizione "Frattaglie escluse" per le partite di bovini. Non disciplina altri prodotti o altri paesi, né modifica in via generale le norme sanitarie di base del regolamento (UE) 2016/429 o dei regolamenti delegati citati.
Modifica dell’elenco UE per l’ingresso di carni fresche di ungulati dal Giappone
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/259 della Commissione aggiorna l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati. La modifica è adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e tiene conto delle prescrizioni di biosicurezza e gestione del rischio applicabili ai prodotti di origine animale.
Contesto normativo e presupposto sanitario
La Commissione richiama, nei considerando, la struttura della normativa UE: il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato all’iscrizione del paese terzo, territorio o zona negli elenchi pertinenti; il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie per tali partite; il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 istituisce gli elenchi autorizzativi.
Viene inoltre chiarito che, ai sensi dell’articolo 2, punto 43), del regolamento delegato (UE) 2020/692, le frattaglie rientrano nella nozione di "carni fresche". Tuttavia, le norme internazionali richiamate nel regolamento, incluso il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, non considerano le frattaglie un prodotto sicuro in caso di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (LSD). Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è citato in quanto prevede trattamenti di riduzione del rischio per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e, per le carni in caso di LSD, dispone la rimozione delle frattaglie.
Contenuto sostanziale della modifica
Il Giappone ha notificato alla Commissione la presenza di focolai confermati di LSD nei bovini. In conseguenza di tale notifica, la Commissione modifica la voce relativa al Giappone nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, inserendo nella colonna 5 la condizione specifica "Frattaglie escluse".
L’effetto pratico della modifica è la sospensione dell’ingresso nell’Unione delle frattaglie di bovini originari del Giappone, pur mantenendo l’inclusione del paese nell’elenco per la categoria indicata. L’allegato del regolamento sostituisce la voce esistente con la seguente indicazione: "JP - Giappone - JP-0 - Bovini - BOV, RUM-MSM - Frattaglie escluse - 28.3.2013".
Ambito applicativo e impatto operativo
La misura riguarda esclusivamente le partite di carni fresche di ungulati, con focus sui bovini, provenienti dal Giappone. Non introduce un divieto generale di importazione di carni bovine dal Giappone, ma limita la composizione delle partite ammesse escludendo le frattaglie. Per gli operatori dell’importazione e per gli intermediari doganali e sanitari, ciò implica la necessità di verificare che le spedizioni rispettino la condizione aggiornata nell’elenco UE applicabile.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Il testo è adottato il 10 febbraio 2025 e pubblicato come regolamento di esecuzione (UE) 2025/259.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XIII del regolamento 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. In concreto, nella parte 1 dell’allegato XIII, la voce relativa al Giappone è sostituita con una formulazione che mantiene l’autorizzazione per i bovini ma inserisce la condizione "Frattaglie escluse".
Motivazione sanitaria della modifica
Nei considerando si evidenzia che il Giappone ha notificato focolai confermati di LSD nei bovini. Poiché le frattaglie rientrano nella definizione di carni fresche ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/692, ma non sono considerate prodotto sicuro in caso di infezione da LSD secondo le norme internazionali richiamate, la Commissione limita l’ingresso escludendo le frattaglie di bovino.
Base normativa e coordinamento con gli atti UE sulla sanità animale
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1. Si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e con il regolamento delegato (UE) 2020/687, che prevede misure di riduzione del rischio e, in caso di LSD, la rimozione delle frattaglie dalle carni provenienti da zona soggetta a restrizioni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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