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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/261

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R0261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Cina, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione. Il regolamento disciplina anche le modalità applicative dei dazi individuali, la riscossione definitiva dei dazi provvisori e un sistema di monitoraggio specifico per i SAF esclusi dall’ambito della misura. Le aliquote definitive coincidono, in ciascun caso, con il minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese, con esclusione dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) conformi alla specifica ASTM D7566-22.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificato nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1, paragrafo 1, quando originario della Repubblica popolare cinese. Restano esclusi i carburanti sostenibili per l’aviazione che soddisfano i requisiti della specifica ASTM D7566-22, anche se classificati negli stessi codici NC con codice addizionale TARIC dedicato. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori esportatori espressamente menzionati e previa presentazione di una fattura commerciale valida; le altre importazioni cinesi e le eventuali società non individuate sono soggette all’aliquota residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/261: dazio antidumping definitivo sul biodiesel originario della Cina

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping aperta il 20 dicembre 2023 sulle importazioni di biodiesel dalla Repubblica popolare cinese e istituisce misure definitive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene provati dumping, pregiudizio notevole, nesso causale e assenza di elementi contrari nell’interesse dell’Unione; il provvedimento si innesta inoltre su un contesto di precedenti misure antidumping e compensative su biodiesel originario di altri paesi.

Ambito materiale e definizione del prodotto

Il prodotto interessato è il biodiesel di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificato nei codici NC/TARIC elencati nell’articolo 1, paragrafo 1. Il regolamento esclude espressamente i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) che soddisfano la specifica ASTM D7566-22, pur se classificati in alcune delle stesse voci doganali, prevedendo un codice addizionale TARIC dedicato per il loro monitoraggio.

Esito dell’inchiesta sul dumping

Nel corso dell’istruttoria la Commissione ha gestito osservazioni, divulgazioni successive e audizioni con denunciante, produttori UE, esportatori cinesi, importatori e rappresentanze di categoria. Per Jiaao è stato applicato l’articolo 18 del regolamento di base per l’uso dei dati disponibili, a causa di tardività e incoerenze informative sulle materie prime e sul processo di produzione. I margini di dumping definitivi risultano pari al 10,0 % per EcoCeres, 35,6 % per Jiaao, 23,4 % per Zhuoyue, 21,7 % per le altre società collaboranti e 35,6 % per le restanti importazioni dalla Cina.

Determinazione del valore normale e costi esenti da distorsioni

La Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo presenti distorsioni significative nel settore del biodiesel e confermando la Malaysia come paese rappresentativo. Nel calcolo del valore normale vengono esaminati i fattori produttivi e i relativi benchmark: UCO e POME, grasso bruno, idrogeno, elettricità, gas naturale, vapore e lavoro. A seguito delle osservazioni delle parti, la Commissione rivede diversi parametri, tra cui l’adeguamento per inflazione di energia e gas, il costo del lavoro sulla base dei dati del Department of Statistics Malaysia, e le SGAV e i profitti, che vengono fissati rispettivamente al 5,88 % e all’11,78 %.

Pregiudizio, nesso causale e altri fattori

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. I dati mostrano aumento del consumo dell’Unione, incremento delle importazioni dalla Cina, riduzione delle vendite e della quota di mercato dell’industria UE, compressione dei prezzi, deterioramento della redditività e tensioni su flussi di cassa e capacità di finanziamento. Vengono respinte le tesi che attribuivano il pregiudizio a importazioni di paesi terzi, costi interni, dinamiche di mercato generali o investimenti dell’industria UE, ritenendo invece che le importazioni cinesi a basso prezzo abbiano inciso in modo determinante sulla situazione economica negativa.

Livello delle misure e aliquote finali

La Commissione applica la regola del dazio inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. I margini di pregiudizio definitivi sono superiori ai margini di dumping per tutti i gruppi cooperanti, per cui i dazi definitivi coincidono con i margini di dumping. Le aliquote sono quindi fissate al 10,0 % per EcoCeres, 35,6 % per Jiaao, 23,4 % per Zhuoyue, 21,7 % per le altre società che hanno collaborato e 35,6 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC.

Prescrizioni operative per le dogane e nuovi esportatori

L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica sul produttore e sul volume esportato; in mancanza, si applica l’aliquota residuale. Il regolamento prevede anche la possibilità di estendere il trattamento a nuovi produttori esportatori che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a soggetti già soggetti alle misure e di avere iniziato a esportare o di aver assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantità significative.

Riscossione dei provvisori e entrata in vigore

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino al livello delle aliquote definitive e svincolati per l’eccedenza. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 20 dicembre 2023 a seguito di denuncia dell’European Biodiesel Board presentata per conto dell’industria dell’Unione. È stato istituito un dazio antidumping provvisorio con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 del 14 agosto 2024, poi seguito dalla fase finale con ulteriori divulgazioni, osservazioni delle parti e audizioni.

Prodotto interessato e esclusione dei SAF

Il prodotto interessato è il biodiesel, inteso come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile. Sono esclusi i carburanti sostenibili per l’aviazione conformi alla specifica ASTM D7566-22, ai quali sono attribuiti codici addizionali TARIC dedicati.

Dumping e uso dei dati disponibili

Per il produttore esportatore Jiaao la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base per l’uso dei dati disponibili, a causa di incongruenze e presentazioni tardive dei dati sulle materie prime. Sono stati confermati i margini di dumping definitivi: 10,0 % per EcoCeres, 35,6 % per Jiaao, 23,4 % per Zhuoyue, 21,7 % per le altre società collaboranti e 35,6 % per tutte le altre importazioni dalla Cina.

Determinazione del valore normale ex articolo 2, paragrafo 6 bis

La Commissione ha applicato la metodologia del paese rappresentativo e dei fattori produttivi esenti da distorsioni, confermando la Malaysia come paese rappresentativo. Sono stati definiti e rivisti i parametri per UCO, POME, grasso bruno, idrogeno, energia elettrica, gas naturale, vapore, lavoro, SGAV e profitti; in particolare, le SGAV e i profitti riveduti risultano pari al 5,88 % e all’11,78 %.

Pregiudizio e nesso di causalità

La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Ha ritenuto provati undercutting e contrazione dei prezzi, nonché un peggioramento di produzione, vendite, quota di mercato, redditività e flussi di cassa, e ha respinto le tesi alternative basate su importazioni da altri paesi terzi o su fattori interni.

Livello delle misure e margine di pregiudizio

La Commissione ha applicato il principio del dazio pari al minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. I margini di pregiudizio definitivi sono: 16,4 % per EcoCeres, 37,1 % per Jiaao, 44,3 % per Zhuoyue, 32,6 % per le altre società collaboranti e 44,3 % per tutte le altre importazioni dalla Cina. Poiché i margini di dumping sono inferiori ai margini di pregiudizio per i singoli gruppi, i dazi definitivi coincidono con i margini di dumping.

Aliquote definitive e condizioni di applicazione

I dazi definitivi sono fissati al 10,0 % per EcoCeres, 35,6 % per Jiaao, 23,4 % per Zhuoyue, 21,7 % per le altre società collaboranti e 35,6 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta; in mancanza, si applica l’aliquota residuale.

Riscossione dei dazi provvisori e nuove iscrizioni

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino al livello del dazio definitivo e svincolati se eccedenti. L’articolo 3 consente l’inserimento di nuovi produttori esportatori cinesi, se provano di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a esportatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un impegno contrattuale irrevocabile significativo.

Monitoraggio ed elusione

La Commissione dichiara di monitorare i flussi di biodiesel e SAF dopo l’adozione delle misure e introduce codici TARIC distinti per i SAF originari della Cina ai fini di monitoraggio. Vengono richiamati i rischi di elusione, ma le eventuali pratiche di scambio di certificati o di differenziazione tra prodotti non sono trattate come elusione nel presente procedimento.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdazi doganalicommercio internazionaleenergia

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