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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1253

Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione

Normativa europea32025R1253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico-operativo del registro dell’Unione per adattarlo alle modifiche della direttiva 2003/87/CE, soprattutto dopo l’estensione e la ricalibrazione dell’EU ETS. Introduce nuovi conti, nuove regole di gestione per conti esclusi e bloccati, obblighi di comunicazione delle emissioni per i soggetti regolamentati e una disciplina specifica per il trasporto aereo, incluse le assegnazioni gratuite e le aste dal 2025. Prevede inoltre un meccanismo per la retrocessione delle quote in caso di decisioni giudiziarie o amministrative che escludano attività o soggetti dall’ambito ETS, nonché adeguamenti in materia di pubblicazione di dati e annullamento di operazioni.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per adeguare il funzionamento del registro dell’Unione nell’ambito dell’EU ETS, con nuove regole su conti esclusi/bloccati, conti nazionali competenti, trasferimenti automatici di quote, pubblicazione dati e retrocessione di quote.

Ambito di applicazione

Si applica al funzionamento del registro dell’Unione nell’ambito della direttiva 2003/87/CE, quindi ai conti e alle operazioni relative a impianti fissi, operatori aerei, operatori marittimi e soggetti regolamentati nel sistema ETS, nonché agli amministratori nazionali e all’amministratore centrale del registro. Incide anche sulla contabilizzazione delle quote per il trasporto aereo e, per alcuni profili, sulle nuove attività di monitoraggio e comunicazione connesse al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. È rilevante per gli Stati membri, con applicazione diretta e obbligatoria; alcune disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2025 e altre dal 1o giugno 2026 o in finestre temporali specifiche indicate nel testo. Sono previste esclusioni/limitazioni per i conti "esclusi" e per alcune ipotesi di retrocessione o annullamento di operazioni.

Regolamento delegato (UE) 2025/1253: modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 sul registro dell’Unione

Il regolamento interviene sul funzionamento del registro dell’Unione nell’ambito dell’EU ETS per adeguarlo alle modifiche della direttiva 2003/87/CE, in particolare alle nuove regole su trasporto marittimo, impianti con prevalenza di biomassa, soggetti regolamentati del capo IV bis e trasporto aereo. La Commissione motiva gli interventi con esigenze di coerenza operativa, riduzione degli oneri amministrativi, corretta contabilizzazione delle quote e adeguamento a pronunce giudiziarie che hanno inciso sull’ambito di applicazione del sistema.

Ambito e finalità dell’intervento

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122, che disciplina il registro dell’Unione per l’EU ETS, al fine di gestire correttamente l’evoluzione del sistema e le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva 2003/87/CE. Le disposizioni incidono sui conti dei gestori, degli operatori aerei, degli operatori marittimi e dei soggetti regolamentati, nonché sui compiti degli amministratori nazionali e dell’amministratore centrale.

Conti "esclusi" e conti bloccati

Il nuovo assetto consente di attribuire lo stato "escluso" ai conti di operatori marittimi quando la società di navigazione non è più inclusa nell’EU ETS e ai conti di gestore quando l’impianto non rientra più nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Durante lo stato di esclusione non possono essere avviate procedure sul conto, salvo eccezioni espressamente richiamate dal testo. Inoltre, viene introdotto lo stato "bloccato" per i casi in cui, al 1o ottobre di ogni anno, le quote restituite risultino insufficienti rispetto alle emissioni verificate del periodo in corso e dell’anno precedente, con successivo ritorno allo stato "aperto" quando tutte le quote mancanti siano restituite.

Conti di autorità nazionale competente e comunicazione delle emissioni

Per i nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE, gli amministratori nazionali devono aprire conti di autorità nazionale competente dedicati alla comunicazione aggregata delle emissioni storiche 2024 e delle emissioni verificate 2025. Tali conti non possono contenere quote, non richiedono rappresentanti autorizzati e devono avere almeno un referente. Le emissioni aggregate devono essere comunicate nel registro e, separatamente, le emissioni dettagliate di ciascun soggetto regolamentato devono essere trasmesse alla Commissione per via elettronica, secondo i modelli pubblicati dalla Commissione.

Nuovi termini per l’apertura dei conti dei soggetti regolamentati

Il regolamento introduce un termine speciale per le richieste di apertura dei conti di deposito di soggetto regolamentato presentate tra il 1o giugno 2026 e il 31 dicembre 2027: l’amministratore nazionale deve procedere entro 40 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa. In parallelo, i soggetti regolamentati del capo IV bis devono presentare la richiesta di apertura del conto in una finestra specifica tra il 1o giugno e il 15 settembre 2026.

Aggiornamento periodico dei dati e chiusura dei conti

Tutti i titolari di conti devono comunicare le variazioni dei dati entro 10 giorni lavorativi. I titolari di conti di deposito di impianto fisso, operatore aereo e operatore marittimo devono confermare annualmente, entro il 30 giugno, la completezza e correttezza delle informazioni; i titolari di conti di deposito di soggetto regolamentato devono farlo entro il 31 marzo. I conti di autorità nazionale competente possono essere chiusi quando le emissioni comunicate sono state registrate.

Trasferimenti e assegnazioni di quote, con effetti dal 1o gennaio 2025

Il regolamento riorganizza il flusso delle quote generiche per il trasporto aereo e per le assegnazioni gratuite. Dal 1o gennaio 2025 le quote generiche per il trasporto aereo devono essere trasferite automaticamente al pertinente conto di deposito di operatore aereo e possono essere prelevate dal conto d’asta unionale; le tabelle nazionali di assegnazione devono riflettere anche le assegnazioni aggiuntive connesse alla decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023. Le modifiche alle tabelle devono essere comunicate alla Commissione dallo Stato membro interessato.

Annullamento e retrocessione di quote

La disciplina dell’annullamento di operazioni errate viene resa più flessibile, ma con un termine di 30 giorni lavorativi per la domanda e con un limite di 40 giorni lavorativi per la rilevanza temporale dell’operazione da annullare. Separatamente, il nuovo articolo 58 bis consente la retrocessione delle quote restituite quando occorra dare esecuzione a decisioni amministrative o giudiziarie che escludano attività o soggetti dall’ambito della direttiva; il numero di quote da retrocedere è calcolato sulla base del valore medio delle quote, dell’inflazione e del periodo di riferimento, e la retrocessione avviene nello stesso tipo di quote originariamente restituite.

Pubblicazione di dati e trasparenza

L’allegato XIII viene aggiornato per includere, tra i dati pubblicati, anche le emissioni aggregate comunicate dagli amministratori nazionali. Per il trasporto aereo, il sito pubblico del registro dell’Unione deve mostrare i dati sulle emissioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Il regolamento quindi rafforza il ruolo del registro anche come strumento di trasparenza informativa.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, alcune disposizioni si applicano retroattivamente o a decorrere dal 1o gennaio 2025, in particolare quelle relative ai nuovi conti, alla comunicazione delle emissioni, alla gestione di quote e assegnazioni per il trasporto aereo e alla disciplina richiamata negli allegati I, III e V, punto 1.

Disposizioni principali

Conti "esclusi" per navigazione e impianti fuori dall’EU ETS

All’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/1122 si prevede che l’amministratore nazionale assegni lo stato "escluso" al conto di deposito di operatore marittimo quando una società di navigazione non è più inclusa nell’EU ETS, previa comunicazione all’interessata, mantenendo tale stato finché l’autorità di riferimento comunica il reinserimento nel sistema. È inoltre previsto lo stato "escluso" per il conto di gestore di un impianto che non rientra nell’EU ETS ai sensi dell’allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE. Per i conti esclusi non possono essere avviate procedure, incluso il trasferimento di quote, salvo specifiche eccezioni richiamate dal regolamento.

Conti di autorità nazionale competente per le emissioni 2024-2025

L’articolo 15 ter introduce un conto di autorità nazionale competente destinato alle comunicazioni aggregate delle emissioni storiche per il 2024 e delle emissioni verificate per il 2025 ai sensi dell’articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE. Per tali conti, gli amministratori nazionali comunicano al registro dell’Unione, entro il 30 giugno 2025 e entro il 30 giugno 2026, le emissioni aggregate a livello nazionale e comunicano alla Commissione, per via elettronica esterna al registro, le emissioni dettagliate di ciascun soggetto regolamentato secondo i modelli/formati pubblicati dalla Commissione. I conti non contengono quote; l’articolo 20 esclude per questi conti l’obbligo di rappresentanti autorizzati, richiedendo almeno un referente.

Termini per l’apertura dei conti dei soggetti regolamentati

Per le richieste presentate tra il 1o giugno 2026 e il 31 dicembre 2027, il termine per l’apertura del conto di deposito di soggetto regolamentato è ridotto a 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni. Inoltre, in deroga alla disciplina generale, i soggetti regolamentati del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE devono chiedere l’apertura del conto nel periodo 1o giugno-15 settembre 2026.

Obbligo di aggiornamento delle informazioni sui conti

L’articolo 22 impone a tutti i titolari di conti di comunicare all’amministratore nazionale le modifiche delle informazioni entro 10 giorni lavorativi. I titolari di conti di deposito di impianto fisso, di operatore aereo e di operatore marittimo devono confermare entro il 30 giugno di ogni anno che le informazioni del conto sono complete, aggiornate, accurate e veritiere; i titolari di conti di deposito di soggetto regolamentato devono farlo entro il 31 marzo di ogni anno.

Chiusura dei conti di autorità nazionale competente

È introdotto l’articolo 26 quater, che consente all’amministratore nazionale di chiudere il conto di autorità nazionale competente una volta registrate le emissioni comunicate ai sensi dell’articolo 15 ter, paragrafo 8.

Blocco dei conti per mancata restituzione di quote

Con l’articolo 32 bis, se al 1o ottobre di ogni anno il numero di quote restituite per il periodo in corso da un conto di deposito di impianto fisso o di operatore aereo cui sono assegnate quote gratuite è inferiore alle emissioni verificate del periodo in corso, incluso l’anno precedente, più un fattore di correzione, l’amministratore centrale dispone che il conto di gestore sia "bloccato". Quando tutte le quote mancanti sono state restituite a norma dell’articolo 56, il conto torna allo stato "aperto".

Calcolo dello stato di adempimento e vecchi valori negativi

All’articolo 33 si stabilisce che, se il valore negativo dello stato di adempimento dipende solo dalla prima o dalla seconda fase dell’EU ETS e il gestore non può correggerlo nelle fasi future, tale valore negativo non viene considerato nel calcolo dello stato di adempimento.

Trasferimenti di quote per il trasporto aereo e assegnazioni gratuite

L’articolo 40 disciplina il trasferimento tempestivo delle quote generiche per il trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d’asta unionale, in quantità corrispondente ai volumi annui determinati dal regolamento delegato (UE) 2023/2830, con rettifiche automatiche in caso di variazione dei volumi annui. L’articolo 48 prevede il trasferimento automatico delle quote generiche dal conto unionale di assegnazione al conto del gestore, aperto o bloccato, secondo le tabelle nazionali. L’articolo 50 dispone che, dal 1o gennaio 2025, anche le quote generiche per il trasporto aereo siano trasferite automaticamente dal conto unionale di assegnazione al conto di deposito di operatore aereo, aperto o bloccato. L’articolo 54 viene modificato per consentire il prelievo, dal 1o gennaio 2025, delle quote generiche per il trasporto aereo dal conto d’asta unionale.

Adeguamento delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

L’articolo 49 stabilisce che le modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo, effettuate in conformità della decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023, devono essere comunicate alla Commissione dallo Stato membro che assegna le quote. L’allegato XI è sostituito per riflettere la nuova tabella nazionale di assegnazione, inclusa la componente relativa alla decisione SEE.

Annullamento di operazioni effettuate per errore e termine esteso

L’articolo 58 modifica la disciplina delle richieste di annullamento di operazioni effettuate per errore o involontariamente: la domanda deve essere firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati abilitati a iniziare il tipo di operazione da annullare ed essere inviata entro 30 giorni lavorativi dal completamento della procedura. Inoltre, l’operazione di restituzione o soppressione delle quote da annullare non deve essere stata conclusa più di 40 giorni lavorativi prima della proposta dell’amministratore del conto.

Retrocessione delle quote per decisioni giudiziarie o amministrative

È introdotto l’articolo 58 bis, che impone all’amministratore centrale di retrocedere nel conto di deposito di gestore le quote restituite per dare esecuzione a decisioni di uno Stato membro, a sentenze di organi giudiziari nazionali adottate ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, o a sentenze della Corte di giustizia UE che accertino che le attività del gestore non rientrano nell’ambito della direttiva. Il numero di quote da retrocedere è calcolato con una formula che tiene conto del valore medio delle quote nell’anno di restituzione, del valore medio nell’anno di retrocessione e dell’inflazione misurata tramite l’indice armonizzato dei prezzi al consumo dell’UE. La retrocessione riguarda lo stesso tipo di quote inizialmente restituite.

Pubblicazione di dati e informazioni nel sito pubblico del registro

L’allegato XIII è modificato per includere tra i dati pubblicati anche le emissioni aggregate comunicate dall’amministratore nazionale ai sensi dell’articolo 15 ter, paragrafo 8. Inoltre, l’area pubblica del sito web del registro dell’Unione deve mostrare, per ciascun conto di deposito di operatore aereo, i dati sulle emissioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 comunicati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5.

Come è indicizzato

Materieambienteclimasistema europeo di scambio di quote di emissionetrasporto aereotrasporto marittimo

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