Sentenza n. 292/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 311/2023 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 21.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 311/2023 del Tribunale di Rimini, relativa al riconoscimento della carta docente per più annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Rimini, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per più annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a una sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Rimini, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere, su istanza del ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione per l'esecuzione e l'amministrazione rimane inadempiente anche decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata.
- L'ordine di esecuzione del giudicato deve tener conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, detraendolo dalle prestazioni dovute in attuazione della sentenza.
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