Sentenza del 04/01/2021 n. 19 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per imposta sulla pubblicità anno 2014. La società titolare di un'autorizzazione per un'insegna di esercizio di 4 mq (esente) aveva anche vetrofanie sulle vetrine con l'elenco dei servizi offerti. Il Comune, a seguito di sopralluogo, ha ritenuto che la superficie delle vetrofanie dovesse sommarsi a quella dell'insegna raggiungendo complessivi 9 mq e quindi soggetta a tassazione. La società contestava la qualificazione di quelle scritte come messaggi pubblicitari soggetti a imposta e sollevava anche eccezioni procedurali (mancata allegazione del verbale di sopralluogo, vizio di motivazione degli atti impositivi).
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che le vetrofanie, che elencano e indicano i servizi svolti nella sede, abbiano natura pubblicitaria in quanto obiettivamente idonee a promuovere l'attività verso una massa indeterminata di potenziali clienti; pertanto la loro superficie va sommata a quella dell'insegna ai fini dell'imposta. Quanto alle censure procedurali, gli avvisi di accertamento sono risultati sufficientemente motivati e completi nella descrizione dei fatti, della determinazione dell'importo e dei riferimenti normativi, per cui non è stata rilevata violazione del diritto di difesa. Per le specificità della controversia e il valore contenuto, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D. Lgs. 507/1993, art. 17, comma 1, lettera b)
Prevede l'esenzione per le insegne di esercizio identificative del luogo; la Commissione ha interpretato che l'esenzione non si estende a scritte vetrofanate che promuovono i servizi svolti e sono idonee a svolgere funzione pubblicitaria.
D. Lgs. 507/1993, art. 7, commi 1 e 2
Regolano il calcolo della superficie del messaggio pubblicitario; la sommatoria delle superfici di diversi mezzi presenti sulla stessa sede è stata ritenuta applicabile per determinare la misura soggetta a tributo.
D. Lgs. 507/1993, art. 10
Richiamato dalla società in relazione a profili procedurali; il Collegio ha ritenuto le eccezioni infondate perché gli avvisi contenevano adeguata motivazione e indicazioni sul procedimento.
Legge 241/1990, art. 3 (diritto di accesso e tutela del procedimento amministrativo)
Richiamata in termini di presunta violazione del diritto di difesa; il Collegio ha ritenuto invece che l'atto impositivo fosse sufficientemente motivato e informativo, tale da non ledere il diritto di difesa.
Legge 212/2000, art. 7, comma 1 (statuto del contribuente)
Richiamata nella contestazione sulla garanzia del diritto di difesa; la Commissione ha valutato che l'avviso consentiva al contribuente di comprendere presupposti e metodo di calcolo, adempiendo agli obblighi informativi.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 1360/2019
Richiamata come orientamento consolidato: è fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico obiettivamente idoneo a far conoscere il nome, l'attività o il prodotto di un'azienda anche se non modellato come operazione reclamistica; perciò insegne e vetrofanie che richiamano l'attività hanno natura pubblicitaria.
Massime di principio
- Le scritte sulle vetrine che elencano servizi o prodotti e informano il pubblico sull'attività svolta possono essere considerate mezzi pubblicitari e quindi soggette all'imposta, anche se non riportano marchi o promozioni esplicite.
- Per determinare la superficie tassabile si devono sommare le superfici degli elementi comunicativi riferiti alla stessa sede quando contribuiscono complessivamente alla promozione dell'attività.
- L'esenzione per le insegne di esercizio identificative del luogo è limitata ai segni che hanno mera funzione identificativa e non a quelli che, pur indicativi, svolgono una funzione promozionale o informativa verso la clientela.
- Un avviso di accertamento che espone chiaramente i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il calcolo dell'importo è generalmente considerato sufficientemente motivato ai fini del diritto di difesa, anche se non è allegato il verbale di sopralluogo, salvo che l'assenza determini reale pregiudizio alla difesa.
- In presenza di giurisprudenza non uniforme e di valore economico contenuto della controversia, il giudice può compensare le spese processuali.
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