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Sentenza

Sentenza del 15/12/2021 n. 40142 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava a C.G. la corresponsabilità, in solido con l'importatore, per l'inesatta dichiarazione di valore di merci importate (421 colli di tute sportive), rilevando una difformità tra la copia della fattura esibita in dogana e l'originale poi trasmesso dalle autorità cinesi. C.G. sosteneva di aver operato come rappresentante diretto e che, avendo depositato i documenti forniti dall'importatore, non poteva essere ritenuto responsabile senza prova di dolo o colpa e senza contraddittorio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che lo spedizioniere in rappresentanza diretta può essere ritenuto responsabile in solido quando abbia fornito i dati o i documenti necessari alla redazione della dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della loro erroneità (richiamando art.201 CDC e L. n.213/2000, art.2, comma 6). Ha inoltre respinto le censure sul mancato contraddittorio amministrativo, ritenendo che l'eventuale violazione rilevi solo se viene dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa. Condanna alle spese per il ricorrente (Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito) e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comune), art. 201, comma 3

    Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali

    La norma comunitaria ammette che chi fornisce i dati alla dichiarazione (anche il rappresentante diretto se ha fornito i dati) possa essere considerato debitore dei diritti non versati se era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'erroneità dei dati.

  • Legge 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, comma 6

    In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonchè alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

    La legge nazionale attribuisce agli spedizionieri che asseverano i dati una responsabilità solidale per i tributi se essi erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'erroneità dei dati o dell'inidoneità dei documenti; l'asseverazione comporta obblighi professionali e rischio di responsabilità se effettuata senza verifica.

  • Art. 5 CDC (definizione rappresentanza) e art. 40 TULD

    Definiscono la distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta: il rappresentante diretto agisce a nome e per conto dell'importatore (dichiarazione del rappresentato), e in linea di principio non è autore della dichiarazione; tuttavia, se fornisce dati/documenti necessari e conosce o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità, può partecipare della responsabilità.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 472, art. 10

    Norma sul concorso di persone nella commissione di violazioni (es. responsabilità per fatti altrui in casi di violenza/minaccia): il giudice ha ritenuto il richiamo alart.10 inconferente per la fattispecie in esame.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1

    Ha trasferito alle agenzie fiscali i rapporti, i poteri e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; perciò l'Agenzia delle Dogane è soggetto legittimato passivo esclusivo nelle controversie successive al trasferimento.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 (richiamato nella giurisprudenza sul contraddittorio)

    Norme sul procedimento amministrativo e sull'avviso di rettifica in materia doganale; la giurisprudenza citata evidenzia che il mancato contraddittorio amministrativo rileva solo se ha prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • Reg. (CE) 450/2008 (aggiornamento Codice Doganale Comune), art. 16 punto 4

    Norme secondarie del Codice doganale comunitario richiamate nel quadro delle regole procedurali e sostanziali; la Corte ha utilizzato il quadro normativo europeo per interpretare i limiti di responsabilità del rappresentante diretto.

  • Art. 244 e art. 245 Codice Doganale (procedura di ricorso / diritti della difesa)

    Le garanzie procedurali previste dal Codice doganale Ue richiedono che il diritto di difesa sia effettivo; tuttavia è possibile che la normativa nazionale disciplini le modalità purché non compromettano l'effetto utile del diritto dell'Unione. La Corte ha richiamato che la mancanza di audizione non comporta sempre l'annullamento dell'atto se non viene dimostrato che l'esito sarebbe stato diverso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiama la possibilità di un contributo unificato aggiuntivo in sede di cassazione (presupposti processuali per il versamento).

Massime di principio

  • Lo spedizioniere in rappresentanza diretta non è automaticamente esente da responsabilità: se ha fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione e li conosceva o avrebbe dovuto conoscerne l'erroneità, può essere ritenuto responsabile in solido con l'importatore.
  • L'asseverazione dei dati da parte dello spedizioniere incrementa il suo obbligo di verifica: un'asseverazione basata su dati difformi dagli originali può fondare responsabilità patrimoniale e solidale per tributi non versati.
  • La semplice attività formale di presentazione della dichiarazione con documenti forniti dall'importatore può escludere la responsabilità dello spedizioniere, purché dimostri di non avere contribuito ai dati e di aver effettuato la normale diligenza professionale.
  • Le censure sul mancato contraddittorio amministrativo sono rilevanti solo se il ricorrente dimostra un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa; la mancanza di audizione non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto.
  • In caso di controlli successivi, l'Amministrazione deve dimostrare (o comunque produrre indizi seri) della conoscenza o della prevedibilità dell'erroneità da parte dello spedizioniere per fondare la solidarietà; il contribuente/spedizioniere deve documentare le verifiche e le ragioni per cui si è ritenuto attendibile il documento ricevuto dall'importatore.
  • Misure pratiche preventive: conservare e produrre gli originali delle fatture, annotare le verifiche effettuate al momento della ricezione dei documenti, richiedere chiarimenti all'importatore in caso di anomalie di prezzo/quantità, e documentare l'operato di diligenza professionale in vista di possibili contestazioni.

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