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Sentenza

Sentenza n. 1091/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0068330/2022, comunicato a mezzo pec in data 4 agosto 2022, del Comune di Anzio, 3° U.O. Territorio ed Espropri, di diniego dell'istanza di permesso di costruire Prot. n. 86227 dell'11 novembre 2021; - della concessione in sanatoria (rectius, condono edilizio) n. 6189 del 12 dicembre 1992, rilasciata ai sensi della Legge n. 47/1985, indicata nel provvedimento di diniego impugnato quale motivo ostativo all'approvazione del progetto edilizio allegato all'istanza di permesso di costruire per la violazione della distanza tra fabbricati prevista in 10 metri lineari dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968; - e di ogni atto e/o provvedimento comunque preordinato, connesso e/o conseguente a quelli impugnati; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Comune di Anzio, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla parte ricorrente a seguito della illegittimità dei provvedimenti oggetto di impugnazione,

Giustizia amministrativa202213579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per nuova edificazione, nonché condono edilizio richiamato quale ulteriore motivo ostativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di un lotto sito nel Comune di Anzio, aveva presentato istanza di permesso di costruire diretto per realizzare una volumetria già assentita con un precedente permesso di costruire, non utilizzato nei termini. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendo il lotto ricadente in zona B1 satura, a seguito della scadenza del piano particolareggiato B/7, e comunque non qualificabile come lotto libero ai sensi della disciplina urbanistica vigente. La ricorrente ha dedotto: violazione dei termini procedimentali e diritto al risarcimento o all’indennizzo da ritardo; violazione degli artt. 13, 16 e 17 della legge n. 1150/1942, sostenendo l’ultrattività delle prescrizioni del piano particolareggiato scaduto; eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà, travisamento e perplessità della motivazione, anche in relazione al frazionamento del lotto eseguito prima della scadenza del piano; violazione dell’art. 6-bis della legge regionale Lazio n. 28/1980, ritenendo applicabile la disciplina derogatoria per il lotto residuale e intercluso in area urbanizzata; erronea valutazione della dichiarazione del tecnico progettista sulla conformità urbanistica; illegittimità del condono edilizio del 1992 per violazione delle distanze tra fabbricati; nonché danni patrimoniali quantificati a titolo di danno emergente e lucro cessante.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla disciplina urbanistica del lotto, rilevando che, al momento del diniego, il terreno ricadeva in zona B1 satura secondo il P.U.C.G. Il lotto, frazionato dopo l’adozione dello strumento urbanistico, non poteva essere qualificato come lotto libero; nella zona B1 erano consentiti interventi di ristrutturazione e demolizione e ricostruzione, ma non nuova edificazione. Il piano particolareggiato B/7, pur salvaguardato dal P.U.C.G., aveva efficacia soltanto fino alla scadenza decennale del 3 maggio 2010 e non spiegava effetti ultrattivi; la scadenza non aveva determinato una zona bianca, poiché il P.U.C.G. prevedeva l’applicazione della disciplina della zona B1. È stata inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 6-bis della legge regionale Lazio n. 28/1980, poiché il lotto derivava da un frazionamento successivo all’adozione dello strumento urbanistico e non ricadeva nei presupposti temporali e oggettivi della norma. La società aveva perso la possibilità di realizzare la volumetria assentita anche per la decadenza del precedente permesso di costruire. Il giudice ha escluso altresì l’errore nella valutazione della dichiarazione del tecnico, che aveva affermato la non compatibilità del progetto con le norme urbanistiche. Il motivo relativo al condono del 1992 è stato assorbito, perché il diniego era sorretto da autonome ragioni ostative e l’eventuale annullamento del condono non avrebbe procurato un vantaggio concreto. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, compresa quella da ritardo, poiché il danno da ritardo presuppone la fondatezza, almeno probabile, della pretesa sostanziale al provvedimento favorevole; è stato inoltre escluso l’indennizzo da ritardo per mancanza della prova dell’attivazione del potere sostitutivo previsto dalla legge. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per le spese di lite in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce la base della domanda risarcitoria proposta contro il Comune per i danni asseritamente derivanti dal diniego illegittimo.

  • art. 2 l. 241/1990

    Disciplina il termine di conclusione del procedimento, la cui asserita violazione è stata dedotta dalla ricorrente ma non ha condotto all’accoglimento della domanda.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Il danno da ritardo non è riconoscibile per il solo superamento del termine procedimentale, ma richiede la fondatezza della pretesa sostanziale al provvedimento favorevole; l’indennizzo previsto dal comma 1-bis richiede inoltre la prova dell’attivazione del potere sostitutivo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato applicato mediante il preavviso di rigetto comunicato alla società, che ha presentato osservazioni.

  • art. 16 l. 1150/1942

    La scadenza del piano particolareggiato comporta la cessazione della sua efficacia secondo il termine previsto, senza ultrattività delle relative prescrizioni nel caso esaminato.

  • art. 17 l. 1150/1942

    Il decorso del termine decennale del piano attuativo non consente, nella fattispecie, la nuova edificazione sulla base delle prescrizioni del piano scaduto, quando lo strumento urbanistico vigente assoggetta l’area alla disciplina di zona satura.

  • art. 6-bis l.r. Lazio n. 28/1980

    La disciplina del permesso di costruire diretto per determinati lotti residuali e interclusi non è applicabile a un lotto derivante da frazionamento successivo all’adozione dello strumento urbanistico e comunque non conforme agli ulteriori presupposti temporali e oggettivi previsti.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    La distanza minima tra fabbricati è stata richiamata nel diniego comunale e dalla ricorrente con riferimento alla legittimità del condono, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la celebrazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato applicato per porre le spese di lite a carico della parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Quando uno strumento urbanistico generale prevede che, alla scadenza del piano attuativo, si applichi la disciplina della zona vigente, la scadenza del piano particolareggiato esclude la sua ultrattività e non determina una zona bianca; le nuove costruzioni devono essere valutate esclusivamente alla luce della disciplina urbanistica sopravvenuta.
  • Un lotto derivante da frazionamento eseguito dopo l’adozione dello strumento urbanistico non può essere qualificato come lotto libero ai fini dell’edificazione, quando la disciplina urbanistica vigente esclude espressamente tale qualificazione per i frazionamenti successivi; in zona satura sono quindi ammissibili soltanto gli interventi previsti dalla relativa disciplina, come ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, e non la nuova edificazione.
  • La disciplina derogatoria per l’edificazione diretta di lotti residuali e interclusi è applicabile solo in presenza di tutti i presupposti temporali, urbanistici e oggettivi stabiliti dalla norma regionale, compresa la data del frazionamento e la conformazione del lotto rispetto ai fabbricati e alle aree circostanti.
  • Il rilascio di un precedente permesso di costruire non conserva indefinitamente la possibilità edificatoria quando il titolo è divenuto inefficace per decorso del termine di inizio o ultimazione dei lavori e, nel frattempo, è scaduto lo strumento attuativo sul quale si fondava.
  • Il danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo non può essere riconosciuto per il solo superamento del termine procedimentale: occorre dimostrare che la pretesa al provvedimento favorevole fosse fondata o probabilmente destinata a un esito favorevole. L’ingiustizia e il danno non si presumono dal mero ritardo dell’amministrazione.
  • L’indennizzo da ritardo previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 richiede, tra gli altri presupposti, la prova che l’interessato abbia attivato il potere sostitutivo previsto dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di motivazione

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