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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22378/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento per accise e del connesso atto sanzionatorio relativi a gasolio e olio combustibile detenuti in un deposito fiscale in regime di sospensione d’imposta. L’Ufficio ha contestato ammanchi di prodotto e irregolare svincolo dal regime sospensivo dopo uno sversamento verificatosi nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010, qualificato come doloso, oltre a cali fisici ritenuti eccedenti i limiti di legge. Il fallimento della società, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e adesione acritica alla decisione di primo grado; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione del principio di non contestazione per avere il giudice valorizzato indebitamente la condanna penale e una CTU penale; 3) omesso esame della regolarità della gestione del deposito e dell’assoluzione in sede penale su uno dei capi; 4) omesso esame dell’inattendibilità della ricostruzione dei cali eccedenti; 5) omessa pronuncia sulla mancanza del presupposto impositivo dell’immissione in consumo, sostenendo che il prodotto sversato fosse diventato rifiuto e non fosse più commercializzabile; 6) violazione della disciplina sanzionatoria, assumendo l’assenza di colpevolezza per trattarsi di sversamento doloso non imputabile alla società.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione perché la sentenza impugnata consentiva di ricostruire l’iter logico e richiamava legittimamente gli esiti del processo penale. Ha escluso un travisamento decisivo della prova, osservando che l’eventuale richiamo di un capo penale diverso era solo motivazione di rinforzo e non alterava il nucleo argomentativo. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per il limite del doppio conforme, non essendo state dedotte diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha ritenuto infondato il quinto motivo perché, anche prescindendo dall’omessa pronuncia, lo sversamento doloso impediva l’applicazione dell’abbuono d’accisa: le norme europee e nazionali sull’immissione in consumo escludono l’esigibilità solo in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile dovute a caso fortuito o forza maggiore, non quando l’evento sia riconducibile a condotta volontaria del depositario. Ha respinto anche il sesto motivo, affermando che per le sanzioni tributarie basta una condotta cosciente e volontaria, operando una presunzione di colpa.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la verifica della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata; la Corte esclude la nullità perché l’iter logico era ricostruibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato insieme agli altri parametri sulla motivazione per escludere che la sentenza fosse apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; non risulta violata.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Utilizzato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne limita l’operatività nei casi esaminati.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare violazione del principio di non contestazione; la censura è respinta.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa un travisamento decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta omessa pronuncia sul presupposto impositivo; la Corte esamina comunque la questione e la respinge nel merito.

  • art. 360-ter c.p.c.

    Richiamato nel testo come art. 348-ter c.p.c. pro tempore, per dichiarare inammissibili i motivi coperti da doppia conforme.

  • art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE

    L’esclusione dell’esigibilità dell’accisa richiede distruzione totale o perdita irrimediabile dei prodotti in sospensione per causa inerente alla natura, autorizzazione dello Stato membro, caso fortuito o forza maggiore.

  • art. 4, comma 1, TUA

    Prevede l’abbuono dell’imposta solo se il soggetto prova che la perdita o distruzione è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.

  • art. 2, comma 2, lett. a) TUA

    Se non ricorre un’esimente, il prodotto è irregolarmente svincolato dal regime sospensivo e l’accisa è dovuta.

  • art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Citato come disposizione rispetto alla quale il ricorrente allega l’assoluzione in sede penale; non è la norma decisiva della decisione.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    Per le sanzioni amministrative tributarie è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; l’Amministrazione non deve provare in concreto dolo o colpa specifica, operando una presunzione di colpa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella parte sulle esimenti: grava sul contribuente l’onere di provare i presupposti dell’abbuono per perdita o distruzione del prodotto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione della sentenza è nulla solo se non consente in alcun modo di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o richiami precedenti decisioni o atti di causa.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice abbia supposto un fatto inesistente o negato un fatto incontestabilmente esistente; non è sufficiente contestare la lettura delle fonti di prova o lamentare che sia stata privilegiata una diversa ricostruzione.
  • Nel sistema del doppio conforme, i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
  • In materia di accise su prodotti detenuti in sospensione d’imposta, l’abbuono o l’esclusione dell’esigibilità presuppongono la prova della distruzione totale o perdita irrimediabile per causa estranea all’operatore, caso fortuito o forza maggiore; la perdita derivante da condotta volontaria del depositario non integra l’esimente.
  • Anche ai fini delle sanzioni tributarie, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria del trasgressore, operando una presunzione di colpa; l’Amministrazione non è tenuta a dimostrare specificamente dolo o colpa, salvo prova contraria nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte dirette
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

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