Cassazione Civile, Ordinanza n. 22378/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento per accise e del connesso atto sanzionatorio relativi a gasolio e olio combustibile detenuti in un deposito fiscale in regime di sospensione d’imposta. L’Ufficio ha contestato ammanchi di prodotto e irregolare svincolo dal regime sospensivo dopo uno sversamento verificatosi nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010, qualificato come doloso, oltre a cali fisici ritenuti eccedenti i limiti di legge. Il fallimento della società, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e adesione acritica alla decisione di primo grado; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione del principio di non contestazione per avere il giudice valorizzato indebitamente la condanna penale e una CTU penale; 3) omesso esame della regolarità della gestione del deposito e dell’assoluzione in sede penale su uno dei capi; 4) omesso esame dell’inattendibilità della ricostruzione dei cali eccedenti; 5) omessa pronuncia sulla mancanza del presupposto impositivo dell’immissione in consumo, sostenendo che il prodotto sversato fosse diventato rifiuto e non fosse più commercializzabile; 6) violazione della disciplina sanzionatoria, assumendo l’assenza di colpevolezza per trattarsi di sversamento doloso non imputabile alla società.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione perché la sentenza impugnata consentiva di ricostruire l’iter logico e richiamava legittimamente gli esiti del processo penale. Ha escluso un travisamento decisivo della prova, osservando che l’eventuale richiamo di un capo penale diverso era solo motivazione di rinforzo e non alterava il nucleo argomentativo. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per il limite del doppio conforme, non essendo state dedotte diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha ritenuto infondato il quinto motivo perché, anche prescindendo dall’omessa pronuncia, lo sversamento doloso impediva l’applicazione dell’abbuono d’accisa: le norme europee e nazionali sull’immissione in consumo escludono l’esigibilità solo in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile dovute a caso fortuito o forza maggiore, non quando l’evento sia riconducibile a condotta volontaria del depositario. Ha respinto anche il sesto motivo, affermando che per le sanzioni tributarie basta una condotta cosciente e volontaria, operando una presunzione di colpa.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato per la verifica della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata; la Corte esclude la nullità perché l’iter logico era ricostruibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato insieme agli altri parametri sulla motivazione per escludere che la sentenza fosse apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; non risulta violata.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Utilizzato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne limita l’operatività nei casi esaminati.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per lamentare violazione del principio di non contestazione; la censura è respinta.
art. 116 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa un travisamento decisivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia sul presupposto impositivo; la Corte esamina comunque la questione e la respinge nel merito.
art. 360-ter c.p.c.
Richiamato nel testo come art. 348-ter c.p.c. pro tempore, per dichiarare inammissibili i motivi coperti da doppia conforme.
art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE
L’esclusione dell’esigibilità dell’accisa richiede distruzione totale o perdita irrimediabile dei prodotti in sospensione per causa inerente alla natura, autorizzazione dello Stato membro, caso fortuito o forza maggiore.
art. 4, comma 1, TUA
Prevede l’abbuono dell’imposta solo se il soggetto prova che la perdita o distruzione è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.
art. 2, comma 2, lett. a) TUA
Se non ricorre un’esimente, il prodotto è irregolarmente svincolato dal regime sospensivo e l’accisa è dovuta.
art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Citato come disposizione rispetto alla quale il ricorrente allega l’assoluzione in sede penale; non è la norma decisiva della decisione.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
Per le sanzioni amministrative tributarie è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; l’Amministrazione non deve provare in concreto dolo o colpa specifica, operando una presunzione di colpa.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nella parte sulle esimenti: grava sul contribuente l’onere di provare i presupposti dell’abbuono per perdita o distruzione del prodotto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione della sentenza è nulla solo se non consente in alcun modo di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o richiami precedenti decisioni o atti di causa.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice abbia supposto un fatto inesistente o negato un fatto incontestabilmente esistente; non è sufficiente contestare la lettura delle fonti di prova o lamentare che sia stata privilegiata una diversa ricostruzione.
- Nel sistema del doppio conforme, i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
- In materia di accise su prodotti detenuti in sospensione d’imposta, l’abbuono o l’esclusione dell’esigibilità presuppongono la prova della distruzione totale o perdita irrimediabile per causa estranea all’operatore, caso fortuito o forza maggiore; la perdita derivante da condotta volontaria del depositario non integra l’esimente.
- Anche ai fini delle sanzioni tributarie, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria del trasgressore, operando una presunzione di colpa; l’Amministrazione non è tenuta a dimostrare specificamente dolo o colpa, salvo prova contraria nei casi previsti.
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