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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento a firma della Responsabile del Servizio Edilizia e del Segretario generale del Comune di Bolzano dd. 10.10.2025 - Rif. 2000-864-0 ad oggetto “concessione edilizia n. 344/2002 (pratica numero 2000-864-0) via Antonio Pacinotti, via Werner von Siemens, via Pacinotti, via Werner von Siemens – p.ed. 3170, sub 0, 2390, sub 0, 3170, sub 0 CC Dodiciville – Risposta richiesta di rimborso”, con cui è stata rigettata la richiesta di rimborso formulata dalla ricorrente con istanza dd. 7.8.2025 prot. 269885, nonché in ogni caso, in giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a. e in materia di diritti soggettivi per l’accertamento del diritto di Habitat Spa di ottenere dal Comune di Bolzano la restituzione, a seguito della mancata ultimazione dei lavori, dei contributi di concessione versati per la concessione edilizia n. 344/2002 in due rate di euro 382.394,84 nonché di euro 382.394,84, oltre ad interessi legali dal momento della richiesta fino al giorno di effettivo pagamento e con rivalutazione monetaria se dovuta, nonché per la condanna del Comune di Bolzano in persona del Sindaco in carica pro tempore, a restituire ad Habitat Spa i predetti importi indebitamente trattenuti oltre ad interessi legali dal momento della richiesta fino al giorno di effettivo pagamento e con rivalutazione monetaria se dovuta.

Giustizia amministrativa202500255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego della restituzione dei contributi di costruzione versati per una concessione edilizia relativa alla realizzazione di un centro polifunzionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario/operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto nel 2002 una concessione edilizia e aveva versato contributi di costruzione per complessivi euro 764.789,68, mediante pagamento di una prima rata e successivo incameramento di una fideiussione relativa alla seconda rata. Dopo l’inizio dei lavori nel 2003, l’intervento non era stato ultimato. Nel 2025 la società aveva chiesto la restituzione delle somme, sostenendo che, a seguito della mancata realizzazione dell’opera, fosse venuta meno la causa del pagamento. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendo prescritto il diritto, sul presupposto che la decadenza del titolo edilizio fosse maturata da oltre dieci anni. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2041, 2935 e 2946 c.c., dell’art. 72 e dell’art. 128-quater della l.p. n. 13/1997, nonché dell’art. 30, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 69/2013, contestando sia la decorrenza della decadenza del titolo sia il dies a quo della prescrizione. Ha inoltre denunciato travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e vizio di motivazione, sostenendo che la decadenza dovesse essere formalmente dichiarata dall’amministrazione e che, in assenza di tale dichiarazione, il termine prescrizionale non fosse iniziato a decorrere.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto non provate le proroghe dedotte dalla ricorrente, poiché non erano stati prodotti né le richieste né gli eventuali provvedimenti amministrativi, e ha quindi ritenuto maturato il termine decadenziale previsto dall’art. 72 della l.p. n. 13/1997 il 9 aprile 2006, tre anni dopo la comunicazione di inizio lavori. Le disposizioni sulle proroghe intervenute nel 2011 e nel 2013 non potevano incidere su un termine già perfezionatosi. Tuttavia, il momento di maturazione della decadenza è stato ritenuto distinto dal dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi. La controversia, concernendo un rapporto di credito-debito relativo alla restituzione di somme non più dovute, rientra nella giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., con applicazione delle regole civilistiche sulla prescrizione. Il contributo di costruzione deve essere restituito quando l’intervento edilizio non viene realizzato, poiché viene meno la causa del pagamento, configurandosi un indebito oggettivo o, comunque, un arricchimento senza causa. Secondo il Tribunale, il termine prescrizionale decorre dall’accertamento certo della non debenza e, in caso di decadenza del titolo, dall’adozione di un formale provvedimento amministrativo dichiarativo della decadenza, anche se la decadenza opera ex lege. Il diniego del 10 ottobre 2025 è stato qualificato come atto equipollente alla declaratoria di decadenza, in quanto aveva ricostruito espressamente lo status del titolo e ne aveva affermato la decadenza. Pertanto, alla data della richiesta di rimborso del 7 agosto 2025 il diritto non era prescritto. Il Comune è stato condannato a restituire euro 764.789,68, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora realizzata con la richiesta stragiudiziale del 7 agosto 2025. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La controversia relativa alla restituzione dei contributi di costruzione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché riguarda un rapporto di credito-debito con l’amministrazione in materia edilizia.

  • art. 72 l.p. 11 agosto 1997, n. 13

    La decadenza del titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori matura al decorso del termine previsto, ma la sua operatività deve essere accertata mediante un formale provvedimento amministrativo.

  • art. 128-quater l.p. n. 13/1997

    La disciplina provinciale sulle proroghe non può incidere su un termine decadenziale già maturato anteriormente, in assenza della prova di una richiesta di proroga presentata tempestivamente e di un provvedimento di proroga.

  • art. 30, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013

    La disciplina statale sopravvenuta sulle proroghe non può dilazionare un termine di decadenza già perfezionatosi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 2033 c.c.

    In tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito sia divenuto definitivo, quando il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento.

    La restituzione dei contributi di costruzione non dovuti è ricondotta all’indebito oggettivo; il termine prescrizionale decorre dal momento in cui diviene certa la sopravvenuta assenza della causa del pagamento. Gli interessi decorrono dalla domanda, intesa anche come atto stragiudiziale di costituzione in mora.

  • art. 2041 c.c.

    In via alternativa, la restituzione delle somme versate è riconducibile all’arricchimento senza causa dell’amministrazione, poiché il contributo è strettamente collegato alla realizzazione della trasformazione urbanistica.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    Per il diritto alla restituzione dei contributi, il diritto può essere fatto valere con certezza a partire dal formale accertamento amministrativo della decadenza del titolo edilizio.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto alla restituzione è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, il cui decorso nel caso concreto non era ancora iniziato prima del 10 ottobre 2025.

  • artt. 1 e 2 l. n. 241/1990

    I principi di trasparenza e certezza giuridica impongono all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, anche ricognitivo di un effetto decadenziale prodotto dalla legge.

  • art. 1219 c.c.

    La richiesta stragiudiziale di restituzione del 7 agosto 2025 ha costituito il Comune in mora.

Massime di principio

  • Quando il titolo edilizio perde efficacia per mancato inizio o mancata ultimazione dei lavori, l’amministrazione è tenuta a restituire i contributi di costruzione relativi a un intervento non realizzato, poiché viene meno la causa del pagamento; la fattispecie è riconducibile all’indebito oggettivo o, comunque, all’arricchimento senza causa.
  • Anche quando la decadenza del titolo edilizio si produce ex lege al verificarsi dei presupposti temporali, la sua operatività deve essere accertata e dichiarata con un formale provvedimento amministrativo, in funzione di trasparenza, certezza giuridica e contraddittorio con il titolare del titolo.
  • Ai fini della prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi di costruzione, il dies a quo non coincide necessariamente con la scadenza astratta del termine di efficacia del titolo, ma decorre dal momento in cui la non debenza delle somme diviene certa, normalmente mediante l’adozione del provvedimento formale di decadenza; un atto successivo può fungere da atto equipollente se ricostruisce espressamente lo status decadenziale del titolo.
  • La richiesta di proroga del termine per l’esecuzione dei lavori deve essere presentata prima della scadenza del termine da prorogare e deve essere provata dal privato che intenda avvalersene; una disciplina di proroga sopravvenuta non può incidere su un termine decadenziale già perfezionatosi.
  • Nella ripetizione dell’indebito oggettivo, gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda, purché essa abbia valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.; la domanda può essere anche stragiudiziale e non deve necessariamente coincidere con l’atto introduttivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziContributo di costruzione e oneriGiurisdizione e ripartoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizione

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