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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32775/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la ricostituzione della pensione di vecchiaia con decorrenza 1.6.2007 previa neutralizzazione della contribuzione relativa al periodo 1.10.1988-31.12.1999, svolto come collaboratrice domestica, e il calcolo della pensione tenendo conto solo della contribuzione fino al 1986 (epoca in cui aveva maturato 20 anni di contribuzione). Ha invocato l'art. 3, comma 8, I. n. 297/1982 e pronunce costituzionali per estendere la neutralizzazione oltre i limiti del quinquennio precedente il pensionamento

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta prevista dall'art. 3, comma 8, I. n. 297/1982 trovi applicazione nei limiti del periodo indicato dalla norma (ultime 260 settimane/ultimi cinque anni) e che, per i trattamenti liquidati dopo il 1.1.1993, il nuovo sistema di calcolo (legge n. 421/1992 e d.lgs. n. 503/1992) esclude il rimedio della neutralizzazione per periodi ulteriori. La Corte ha inoltre precisato che le pronunce della Corte costituzionale citate dalla ricorrente (es. sent. n. 264/1994 e n. 173/2018) non autorizzano una estensione generale della neutralizzazione oltre i limiti normativi; la sentenza n. 173/2018 riguarda specificamente profili di disparità di trattamento tra autonomi e subordinati e non impone l'estensione richiesta. Sul piano processuale la Cassazione non ha pronunciato sulle spese di merito, ha rigettato il ricorso e ha rilevato l'ulteriore obbligo della ricorrente al versamento di contributo unificato aggiuntivo

Norme richiamate

  • art. 3, comma 8, I. n. 297/1982

    art. 3, comma 8, I. n. 297/1982

    La Corte ha interpretato la norma come limitativa della possibilità di 'neutralizzazione' ai periodi compresi nelle ultime 260 settimane (ultimi cinque anni) precedenti il pensionamento; non consente l'estensione della neutralizzazione oltre tale periodo

  • legge n. 421/1992

    Inserisce il nuovo sistema di calcolo delle pensioni applicabile ai trattamenti liquidati dopo il 1.1.1993; tale sistema rende sostanzialmente inapplicabile il rimedio della neutralizzazione oltre i limiti transitori previsti

  • d.lgs. n. 503/1992, art. 13

    art. 13, d.lgs. n. 503/1992

    La disposizione transitoria prevede che la posizione dei pensionati coinvolti dal nuovo sistema sia tutelata mediante il calcolo della quota A della pensione in ossequio all'art. 3, comma 8, I. n. 297/1982 (neutralizzazione delle retribuzioni ridotte nelle ultime 260 settimane), confermando il limite temporale della neutralizzazione

  • Corte costituzionale, sent. n. 264/1994

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza non dichiari l'illegittimità della disposizione nella parte in cui limita temporalmente la neutralizzazione; la pronuncia non autorizza di per sé l'estensione della neutralizzazione oltre il quinquennio

  • Corte costituzionale, sent. n. 173/2018

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di talune disposizioni con riferimento al parametro costituzionale dell'art. 3 Cost., ma la Cassazione ha ritenuto che quella pronuncia riguardi specificamente profili di disparità di trattamento (soprattutto per lavoratori autonomi) e non implichi un'estensione generale della neutralizzazione oltre i limiti normativi

  • Costituzione, artt. 3 e 38

    Richiamati dalla ricorrente per profili di uguaglianza e tutela previdenziale; la Corte ha valutato tali invocazioni ma ha concluso che l'interpretazione costituzionale non impone l'allargamento della neutralizzazione oltre i limiti stabiliti dalla legge e dalla transizione al nuovo sistema di calcolo

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    art. 13, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in ordine al contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 28025/2018; Cass. n. 790/2021)

    Cass. n. 28025/2018; Cass. n. 790/2021

    La Corte ha fatto riferimento a precedenti decisioni della Cassazione che confermano l'impostazione secondo cui, per le pensioni calcolate con il sistema post-1993, il rimedio della neutralizzazione non opera oltre i limiti previsti dalla normativa e dalla transizione

Massime di principio

  • La "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta prevista dall'art. 3, comma 8, I. n. 297/1982 ha efficacia limitata al periodo indicato dalla norma (ultime 260 settimane/ultimi cinque anni) e non può essere automaticamente estesa ad intervalli temporali più ampi
  • Per le pensioni liquidate dopo il 1.1.1993 il nuovo sistema di calcolo (legge 421/1992 e d.lgs. 503/1992) altera la disciplina precedente: va verificata la normativa transitoria (art. 13 d.lgs. 503/1992) per capire quali tutele siano applicabili
  • Le pronunce della Corte costituzionale vanno interpretate nei limiti della loro motivazione; una declaratoria di incostituzionalità che riguarda specifiche situazioni (es. disparità tra autonomi e subordinati) non implica automaticamente un'estensione generale di rimedi a categorie diverse
  • In casi analoghi occorre distinguere la tipologia del rapporto di lavoro (subordinato vs autonomo) e la data di liquidazione della pensione: sono elementi decisivi per stabilire se la neutralizzazione sia applicabile
  • Dal punto di vista processuale, il ricorrente deve fondare la domanda su chiara base normativa e giurisprudenziale; in Cassazione l'insussistenza di una base normativa per estendere la neutralizzazione conduce generalmente al rigetto del ricorso

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