Cassazione Penale, Sentenza n. 2655/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di conferma dell'appello che l'ha condannata per il reato indicato agli artt. 110 e 624-bis c.p. (fatto avvenuto il 24/09/2015). Il ricorso articolava due motivi: (1) nullità del decreto che avrebbe respinto un'istanza di rinvio per legittimo impedimento nel processo di primo grado; (2) vizio di mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. (non aver commesso il fatto) o, in subordine, mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, con la censura che il riconoscimento operato tramite filmati delle telecamere non sarebbe prova sufficiente e avrebbe richiesto riscontri probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato genericità e mancata indicazione dell'udienza cui si riferiva la domanda di rinvio; la Corte territoriale aveva già motivato che risulta dai verbali un'unica istanza accolta per l'udienza del 28/11/2018. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di mera reiterazione dei motivi d'appello, senza indicazione puntuale delle prove richieste né critica specifica delle argomentazioni del giudice d'appello; i giudici di merito avevano valutato come certe e nitide le immagini video e avevano altresì considerato l'identificazione operata dalla polizia giudiziaria e il ritrovamento, mesi dopo, della Nicolova con arnesi atti allo scasso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla parte civile Di Carlo Giuseppe, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002. Si mantiene così la condanna di merito (pene: anni 2 di reclusione e 600,00 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in separato giudizio).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per indicare il concorso di persone nel reato contestato; la sentenza lo utilizza per qualificare la partecipazione al fatto.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata per il reato contestato (fattispecie oggetto della condanna dalla Corte di merito).
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di impugnazione (richiesta di assoluzione perche non ha commesso il fatto). La Corte osserva che il ricorso non prospetta adeguatamente le ragioni di diritto e di fatto per l'assoluzione e che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per imporre la sanzione pecuniaria alla condannata a favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
artt. 541 cod. proc. pen. e art. 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Richiamati per la competenza della Corte di cassazione a pronunciare condanna generica al pagamento delle spese in favore dell'Erario, delegando la liquidazione al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
Norme procedurali richiamate per la liquidazione delle spese processuali in favore dell'Erario da parte della Corte d'appello con separato decreto di pagamento.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Citate come principio per la valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità e per il computo dell'ammontare della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019 - Impolito)
Richiamata per affermare che il riconoscimento dell'imputato da parte di polizia giudiziaria su filmati di videosorveglianza costituisce indizio grave e preciso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - Rovinelli)
Citate per il principio che la Cassazione non ammette ricorsi generici che si limitano a riproporre motivi già decisi in appello senza affrontare criticamente le ragioni del provvedimento impugnato.
Ordinanza Sezioni Unite n. 5464 del 26/09/2019 (De Falco)
Richiamata in tema di riparto di competenze tra Corte di cassazione e giudice a quo per la condanna generica e la successiva liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- La Cassazione richiede che i motivi di ricorso siano specifici: va indicata l'udienza, i documenti e le ragioni precise; le censure generiche sono inammissibili.
- Non è ammesso reiterare in cassazione i medesimi argomenti già sollevati e motivatamente respinti in appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice di secondo grado.
- Le identificazioni effettuate dalla polizia giudiziaria su filmati di videosorveglianza costituiscono indizi gravi e precisi che il giudice di merito può valutare e, se le immagini sono nitide, possono fondare la condanna.
- Chi contesta la prova derivante da video deve indicare chiaramente quale altra prova sarebbe necessaria e perché la valutazione del giudice di merito sarebbe illogica o contraddittoria.
- In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
- La Corte di cassazione decide in via di legittimità soltanto questioni di diritto e di corretta applicazione delle norme: questioni di fatto e di valutazione delle prove restano riservate ai giudici di merito.
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