Cassazione Penale, Sentenza n. 5374/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi. 1) Contestazione della qualificazione soggettiva pubblicistica: si sostiene che l'agente SIAE fosse incaricato di pubblico servizio solo per l'attività ispettiva ("con attività di controllo e di contestazione d'infrazione") e non per la riscossione e la gestione dei diritti d'autore ("al compito di garantire la percezione dei diritti d'autore"), con conseguente riconduzione dei fatti ad appropriazione indebita; si deduce inoltre che l'informatizzazione avrebbe ridotto le mansioni dell'agente a semplici operazioni materiali. 2) Contestazione della pena e del periodo temporale: si assume che la condotta rilevante sia stata dal 2010 al 2011 (non dal 2008), che il mandato fosse revocato il 12.3.2012, che non si sia tenuto conto di somme a titolo di fine rapporto trattenute dalla SIAE (circa 60.000 euro), che vi sia un eccesso nella quantificazione del profitto/danno e che la pena sia eccessiva; si chiede inoltre l'applicazione della cornice edittale antecedente alle modifiche normative (richiamando l'art. 2, comma 4, c.p. e modifiche all'art. 314 c.p.).
La decisione
Primo motivo respinto: la Corte di cassazione conferma che, secondo il criterio funzionale-oggettivo (art. 357 e 358 c.p. e giurisprudenza di legittimità), il mandatario SIAE aveva funzioni connotate da disciplina pubblicistica (obbligo di rendiconto, conservazione della documentazione contabile, determinazione dell'ammontare dei contributi e dell'imposta, riscossione e versamento delle somme), ragion per cui la qualificazione come incaricato di pubblico servizio e la sussistenza del reato di peculato sono corrette. Il richiamo all'informatizzazione è ritenuto generico e non prova la mera materialità delle mansioni. Secondo motivo parzialmente accolto: la Corte rileva che il mandato è stato revocato il 13.3.2012 e che l'imputato ha continuato ad operare dopo tale data presentandosi come mandatario; pertanto, la condotta integra il reato di peculato solo fino alla data di revoca (13.3.2012) e gli atti successivi potrebbero configurare altre ipotesi di reato di tipo decettivo. Ne consegue che, ai fini della pena per il peculato, va fatto riferimento alla cornice edittale anteriore alla modifica normativa richiamata (minimo edittale tre anni). La sentenza impugnata è annullata e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, che dovrà anche valutare la rilevanza penale degli atti successivi alla revoca. Altri profili relativi a quantificazione del profitto/danno e a deduzioni sulla pena sono dichiarati inammissibili per genericità.
Norme richiamate
art. 357 cod. pen.
"o" (disgiuntiva fra i criteri di identificazione della pubblica funzione)
Definisce il concetto di pubblica funzione secondo un criterio funzionale-oggettivo; ai fini della qualifica è rilevante l'esercizio di funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico o svolta mediante poteri autoritativi o certificativi. La Corte applica tale criterio per escludere che la pubblicisticità dipenda dal rapporto di dipendenza dall'ente.
art. 358 cod. pen.
Definisce l'incaricato di pubblico servizio come soggetto che svolge attività disciplinata da norme di diritto pubblico, priva dei poteri autoritativi o certificativi propri della pubblica funzione e non riconducibile a mere mansioni materiali; la Corte lo applica per qualificare il mandatario SIAE come incaricato di pubblico servizio per le sue mansioni intermedie (determinazione, riscossione e versamento).
legge 26 aprile 1990, n. 86 (riformulazione artt. 357 e 358 c.p.)
Richiamata come la riforma che ha introdotto il criterio funzionale-oggettivo per la qualificazione delle figure pubblicistiche, superando la concezione soggettiva basata sul rapporto di lavoro.
legge 6 novembre 2012, n. 190 (modifica art. 314 c.p.)
Rilevata nella discussione sulla determinazione della pena: la Corte precisa che, per la parte del fatto compiuta prima della revoca del mandato, si dovrà fare riferimento alla cornice edittale vigente anteriormente alla modifica normativa richiamata, con un minimo edittale di tre anni per il peculato così come interpretato.
art. 314 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di peculato; richiamata nel quadro delle modifiche normative e della determinazione della cornice edittale applicabile al periodo di commissione del reato.
art. 2, comma 4, codice penale (richiamato dalla difesa)
Invocato dal ricorrente con riferimento alla determinazione della pena in relazione a modifiche normative; la Corte utilizza il principio della temporalità dell'intervenuta modifica per determinare la cornice sanzionatoria applicabile al periodo di consumazione del reato.
Massime di principio
- La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio si determina con un criterio funzionale-oggettivo: rilevano la disciplina pubblicistica dell'attività e le funzioni effettivamente svolte (obblighi di rendiconto, poteri di determinazione, riscossione e versamento), non la mera qualifica contrattuale o l'ente di appartenenza.
- La sussistenza di compiti di determinazione dell'ammontare, custodia/gestione di somme e obbligo di rendiconto orienta verso la configurazione della qualifica pubblicistica e, quindi, verso il reato di peculato in caso di appropriazione.
- L'informatizzazione delle procedure non esclude di per sé la qualificazione pubblicistica: va provato che le mansioni erano meramente materiali e non intellettive/intermediate.
- La revoca del mandato interrompe la qualità pubblicistica dell'agente; gli atti compiuti dopo la revoca non possono automaticamente rientrare nel peculato e devono essere valutati alla luce di altre fattispecie (es. delitti decettivi) se ne ricorrono i presupposti.
- In presenza di modifiche normative che incidono sulla cornice edittale, occorre individuare la data di consumazione del reato per stabilire quale regime sanzionatorio applicare; se il fatto è compiuto prima della modifica, si applica la previgente cornice.
- Le censure sulla quantificazione del profitto/danno e sull'entità della pena richiedono deduzioni specifiche e prove: formulazioni generiche, prive di elementi probatori, sono generalmente inammissibili.
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