Sentenza del 21/09/2016 n. 7151 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di accertamento - Dati e notizie acquisiti durante la verifica fiscale nei confronti di soggetto terzo - Legittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento, fondato su dati, notizie e verbali acquisiti dall'Amministrazione finanziaria durante una verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto terzo. La doglianza riguardava quindi l'utilizzabilità di tali elementi e la sufficienza della motivazione dell'atto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la rettifica fiscale basata anche su dati e documenti acquisiti nell'ambito di controlli effettuati nei confronti di altri contribuenti, purché tali elementi consentano di formulare presunzioni gravi, precise e concordanti. L'avviso deve inoltre indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da permettere al contribuente di difendersi pienamente e di esercitare il contraddittorio.
Norme richiamate
Principio delle presunzioni gravi, precise e concordanti
presunzioni gravi, precise e concordanti
L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su elementi indiziari provenienti anche da verifiche eseguite presso terzi, purché gli indizi siano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
l'avviso di accertamento riporti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa
L'utilizzo di informazioni acquisite presso terzi è legittimo se l'atto impositivo espone in modo comprensibile gli elementi posti a fondamento della pretesa e consente al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa e il contraddittorio.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare, nei confronti di un contribuente, dati e documenti acquisiti durante verifiche fiscali svolte presso soggetti diversi, senza che ciò comporti automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Gli elementi provenienti da controlli presso terzi devono essere concretamente riferibili alla posizione del contribuente accertato e devono sostenere presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La provenienza indiretta della prova non è di per sé decisiva: assume rilievo la qualità degli elementi e il modo in cui sono stati collegati alla pretesa tributaria.
- L'avviso di accertamento deve spiegare i fatti e le ragioni giuridiche utilizzati, permettendo al contribuente di conoscere e contestare efficacemente la ricostruzione dell'Amministrazione.
- Un accertamento fondato su documentazione raccolta presso terzi può essere contestato soprattutto quando manchino un adeguato collegamento con il contribuente, una motivazione specifica oppure i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
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