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Ordinanza

Ordinanza n. 1754/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. N. -OMISSIS- del 26 gennaio 2026 e ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; ovvero, in subordine e comunque previo accoglimento della invocata misura cautelare, rinviare alla CGUE, oppure sollevare la formulata questione di legittimità costituzionale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese (contributo unificato) ed agli onorari di giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Giustizia amministrativa202601482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 26 gennaio 2026, con cui il ricorrente è stato designato quale Comandante del Reparto Comando della Legione Carabinieri Basilicata, con effetto dal 16 febbraio 2026, comportando il rientro dalla missione in Moldavia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione con cui è stato disposto il suo avvicendamento dall'incarico estero di Resident Expert e il rientro in Italia. Dal testo emergono censure non analiticamente riportate, formulate contro la legittimità del trasferimento e della sostituzione nell'incarico. In subordine, il ricorrente ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea oppure la rimessione della questione di legittimità costituzionale prospettata. Il contesto fattuale riguardava un progetto complesso finanziato e vigilato dall'Unione europea, nel quale l'incarico del ricorrente costituiva il fulcro tecnico-operativo e lo snodo istituzionale permanente tra l'Arma dei Carabinieri, le autorità moldave beneficiarie e la Delegazione dell'Unione europea a Chisinau.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che i trasferimenti per ragioni di servizio in ambito militare sono caratterizzati da elevatissima discrezionalità e, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, non richiedono una motivazione puntuale dei presupposti della scelta, poiché prevale l'esigenza di assicurare l'ottimale organizzazione degli uffici, dei servizi e delle funzioni connesse alla sicurezza e alla difesa. Nel caso concreto, il Collegio ha attribuito rilievo preponderante alle problematiche operative segnalate dalla Delegazione dell'Unione europea presso la Moldavia, che aveva contestato ritardi nell'attuazione del programma e richiesto, tra le misure da adottare, il reclutamento di un programme manager in linea con le raccomandazioni del rapporto ROM. Da tali elementi il giudice ha ricavato l'urgenza dell'avvicendamento nell'incarico estero e l'assenza di una prognosi favorevole sul ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per l'assenza di una prognosi favorevole sul ricorso e per la prevalente urgenza organizzativa dell'avvicendamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • I trasferimenti e gli avvicendamenti del personale militare disposti per ragioni di servizio sono espressione di elevatissima discrezionalità amministrativa, in quanto funzionali all'ottimale organizzazione degli uffici, dei servizi e delle funzioni connesse alla sicurezza e alla difesa.
  • Nei provvedimenti di trasferimento per ragioni di servizio del personale militare non è normalmente richiesta una motivazione puntuale dei presupposti della scelta, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o dell'evidente arbitrarietà, non esaminato specificamente nell'ordinanza.
  • Nella valutazione cautelare sulla sostituzione di un ufficiale impiegato in un progetto internazionale, assumono rilievo le esigenze operative rappresentate dagli organismi istituzionali e finanziatori del progetto, comprese le criticità attuative e le richieste di riorganizzazione provenienti dalla delegazione dell'Unione europea.
  • La necessità di procedere con urgenza all'avvicendamento in un incarico militare estero, ove collegata a oggettive criticità operative documentate, può prevalere sulle esigenze individuali del militare e condurre al rigetto della domanda cautelare in assenza di una prognosi favorevole sul ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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