Cassazione Penale, Sentenza n. 7527/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis c.p.; il ricorrente sosteneva che le dimensioni del coltellino e la pacifica destinazione al taglio dell'hashish imponevano il riconoscimento della particolare tenuita'. 2) errore nel non ritenere applicabile agli strumenti da punta e da taglio la fattispecie di minore gravita' di cui all'art. 4, comma 3, L. 110/1975, invocando la necessita' di valutare la minor gravita' in relazione a modalita' della condotta, al fatto e alla personalita' del reo.
La decisione
Il ricorso e' stato parzialmente accolto. Primo motivo: manifestamente infondato e quindi non accolto; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi specifici idonei a dimostrare la sussistenza della causa di esclusione della punibilita' ex art. 131-bis c.p. Secondo motivo: fondato; la Suprema Corte ha ritenuto che la circostanza attenuante della lieve entita' di cui all'art. 4, comma 3, L. 110/1975 si applica anche agli strumenti da punta e da taglio (es. coltellino multiuso) e ha annullato la parte della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento di tale attenuante, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. E' stata altresi' pronunciata la declaratoria di inammissibilita' del ricorso quanto all'ulteriore motivo non favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma prevede l'esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la prova della sussistenza e' a carico dell'imputato che deve allegare elementi specifici. Il giudice ha ritenuto mancassero elementi concreti che giustificassero l'applicazione della causa.
art. 4 L. 110/1975, comma 2 e comma 3
art. 4, comma 2 e comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
L'attenuante per fatti di lieve entita' di cui al comma 3 si applica a tutte le armi improprie indicate al comma 2, comprese le armi da punta e da taglio. Pertanto anche un coltellino multiuso puo' rientrare nella fattispecie attenuante se le condizioni di lieve entita' sono verificate.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 (Strongone)
Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024
Richiamata per il principio secondo cui l'onere di allegazione degli elementi specifici per ottenere la causa di esclusione della punibilita' ex art. 131-bis e' a carico dell'imputato.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 47145 del 11/10/2019 (Chaabani)
Sez. 2, n. 47145 del 11/10/2019
Affermato il principio che la circostanza di lieve entita' ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975 si applica anche alle armi improprie come i coltelli; principio richiamato e fatto proprio nella decisione.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015 (Singh)
Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015
Precisa che se il fatto e' stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non puo' allo stesso tempo essere considerato particolarmente tenue ai fini dell'art. 131-bis; quindi il mancato riconoscimento della lieve entita' impedisce in genere la declaratoria di particolare tenuita'.
Massime di principio
- L'onere di provare la sussistenza della causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' ex art. 131-bis c.p. grava sull'imputato, che deve indicare elementi specifici e concreti a supporto della richiesta.
- La circostanza attenuante della lieve entita' prevista dall'art. 4, comma 3, L. 110/1975 si applica anche agli strumenti da punta e da taglio indicati al comma 2, inclusi i coltellini multiuso; il giudice deve valutare modalita' della condotta, quantita', finalita' e personalita' del reo.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuita' non esclude automaticamente la possibilita' di riconoscere un'attenuante di minore gravita': i due istituti sono distinti e la lieve entita' e' un quid minus rispetto alla particolare tenuita'.
- Viceversa, se il giudice di merito ha ritenuto il fatto non riconducibile alla lieve entita', tale valutazione rende difficilmente compatibile un successivo riconoscimento della particolare tenuita' ex art. 131-bis.
- In sede di ricorso bisognerebbe concentrare e dettagliare elementi fattuali concreti (es. dimensioni dell'oggetto, quantita' dello stupefacente, modalita' dell'uso, contesto e personalita' dell'imputato) per soddisfare l'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza riguardo all'art. 131-bis.
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