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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32215/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate in occasione dell'acquisto (06/10/2006) di un terreno edificabile a Roma al prezzo di €850.000,00. Il ricorrente sosteneva che il terreno rientrava in area interessata da una convenzione di lottizzazione equiparabile a piano urbanistico particolareggiato e quindi l'atto avrebbe dovuto fruire dell'imposta di registro agevolata dell'1% ai sensi dell'art.1, comma 25, legge n.244/2007 (nella formulazione resa operativa dal d.l. n.225/2010 conv. nella legge n.10/2011). Ha altresì dedotto che la legge n.10/2011 aveva fatto decorrere l'applicazione dell'agevolazione dal 2005 e aveva prorogato i termini di ultimazione dei lavori, per cui la domanda di rimborso presentata il 30/09/2013 era tempestiva. L'Ufficio ha respinto l'istanza per decorrenza del termine di decadenza triennale e per mancata prova dei requisiti sostanziali/oggettivi per l'agevolazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (assorbito il primo), ritenendo che la CTR aveva errato nel ritenere decadenza della richiesta: il diritto al rimborso è sorto soltanto in seguito al d.l. n.225/2010 (conv. in l. n.10/2011) che ha reso applicabile la disciplina dalla data del 2005 e ha incidere sui termini; quindi la domanda del 30/09/2013 era tempestiva rispetto al termine triennale ex art.77 DPR n.131/1986. La Corte ha altresì richiamato il principio consolidato secondo cui l'agevolazione si applica in base alla sostanza (aree in cui sia possibile edificare con risultati analoghi a quelli di un piano particolareggiato) e non esclusivamente in base a un riscontro formale della presenza del piano particolareggiato o della convenzione, e ha censurato la CTR per non avere adeguatamente esaminato le specifiche allegazioni e la documentazione prodotta (rogiti, atti di rettifica e pareri). La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione per nuova valutazione e liquidazione spese.

Norme richiamate

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 25

    "se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga compiuto entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1% per cento"

    La Corte interpreta la norma in senso sostanziale: l'agevolazione spetta non in base a un mero riscontro formale della presenza di un piano particolareggiato, ma quando l'immobile si trovi in un'area dove sia possibile edificare e ottenere i medesimi risultati di un piano particolareggiato; può applicarsi anche prima della stipula della convenzione di lottizzazione se l'edificazione avviene entro il termine previsto.

  • d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 23 (convertito nella l. 10/2011)

    "alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 28, il termine di riferimento degli atti ... decorre dall’anno 2005 ..."

    La Corte rileva che il d.l. 225/2010 (conv. l.10/2011) ha reso applicabili le disposizioni della legge n.244/2007 agli atti formati a decorrere dal 1° gennaio 2005; tale modifica ha fatto sorgere il diritto al rimborso solo con l'effetto ius superveniens, facendo decorrere il termine di decadenza triennale dal momento in cui è sorto il diritto.

  • art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente ... entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione"

    Il termine di decadenza di tre anni decorre dal pagamento o, se successivo, da quando è sorto il diritto alla restituzione; nel caso di modifiche normative che generano un diritto nuovo o diverso, il termine decorre da tale momento successivo.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bis (riferimento a imposte ipotecaria e catastale)

    La L. n.244/2007 ha esteso analogicamente l'agevolazione anche alle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti di immobili ricadenti in piani particolariggiati o strumenti equivalenti.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in motivazione di merito (C.T.P.) per ragionamenti sulla decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza connessi a fatti sopravvenuti; la Suprema Corte però basa la decisione sul principio del momento di insorgenza del diritto alla restituzione.

Massime di principio

  • Una richiesta di rimborso tributario riferita a benefici che risultano da una modificazione normativa sopravvenuta può considerarsi tempestiva se proposta entro tre anni dal momento in cui è effettivamente sorto il diritto (ius superveniens), non necessariamente dalla data di pagamento originario.
  • L'agevolazione per immobili 'compresi in piani urbanistici particolareggiati' va valutata in base alla sostanza (se l'area consente edificazione con risultati analoghi al piano particolareggiato), non esclusivamente sulla base della denominazione formale dello strumento urbanistico.
  • La titolarità dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione può essere dimostrata anche con atti successivi (es. rogiti integrativi, atti di rettifica, permessi di costruire che richiamano convenzioni), e il giudice d'appello deve esaminare concretamente tale documentazione; l'omessa considerazione degli elementi probatori può costituire motivo di cassazione.
  • L'agevolazione può essere riconosciuta anche prima della stipula formale della convenzione di lottizzazione se l'edificazione effettiva si realizza entro il termine previsto dalla norma (termine che può essere prorogato da successivi interventi normativi).
  • In contenziosi simili è importante produrre e valorizzare documentazione che dimostri la destinazione urbanistica e l'effettiva possibilità edificatoria dell'area (clausole contrattuali, piani di zona, permessi, convenzioni o riferimenti a esse) e annotare eventuali atti successivi (rettifiche, interpelli, pareri dell'Agenzia) che attestino l'applicabilità dell'agevolazione.

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