Cassazione Civile, Ordinanza n. 16426/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo. Non vi è stata decisione sul merito delle censure proposte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna indicata in epigrafe. Dal testo non emergono i fatti sostanziali all'origine della lite né i motivi specifici del ricorso, poiché la Corte si limita a dare atto che il ricorrente ha rinunciato al ricorso; il Ministero è rimasto intimato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo di legittimità, con conseguente mancata pronuncia sul merito della controversia.
- Quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione, la Corte si limita a dichiarare l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.
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