Sentenza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 14/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 14 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, adottato con il Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo. Il TAR ha ritenuto che tale attività integrasse il soddisfacimento della pretesa azionata e, in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente al giudice di accertare l'obbligo di provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione dell'obbligo di provvedere; la richiesta non è stata esaminata nel merito perché il procedimento è stato attivato.
art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009
Individuato nel ricorso quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, anche quando non sia ancora intervenuto il provvedimento finale richiesto, se l'oggetto concreto dell'istanza era l'avvio del procedimento.
- Quando, nel corso del giudizio ex art. 117 c.p.a., l'amministrazione adempie all'obbligo di attivare il procedimento oggetto dell'istanza, viene meno la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta considerando il tempo intercorso tra l'istanza e la proposizione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, pur potendo essere posta a carico di quest'ultima la restituzione del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →