Sentenza del 14/05/2020 n. 369 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla possibilità per l'amministrazione finanziaria di concedere, prima della conclusione di un procedimento di verifica fiscale, il rimborso di eccedenza IVA relativa ad operazioni non interessate da tale procedimento. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (TVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell'IVA assolta a monte - Eccedenza di IVA - Trattenuta dell'eccedenza a seguito dell'avvio di un procedimento di verifica fiscale - Domanda di rimborso della parte dell'eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento - Diniego dell'amministrazione tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la trattenuta da parte dell'amministrazione tributaria di eccedenze IVA dichiarate per alcuni periodi d'imposta dopo l'avvio di procedimenti di verifica fiscale circoscritti a talune operazioni (commercio di olio di colza). La contribuente chiedeva il rimborso immediato, prima della conclusione della verifica, della parte dell'eccedenza relativa alle operazioni non oggetto di controllo, mentre l'amministrazione rifiutava perché il diritto nazionale non prevedeva la possibilità di un avviso di accertamento o di rimborso parziale durante il procedimento.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 179, 183 e 273 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, non ostano a una normativa nazionale che non consente all'amministrazione tributaria di rimborsare, prima della conclusione di una verifica fiscale, la parte dell'eccedenza IVA relativa alle operazioni non interessate dal procedimento, purché non sia possibile determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile che un'eccedenza di IVA (eventualmente inferiore alla parte rivendicata) permarrà indipendentemente dall'esito della verifica. La Corte ha però precisato che: (i) nulla impedisce al contribuente di dimostrare l'esistenza di una parte non controversa; (ii) l'amministrazione deve esaminare diligentemente le prove e adottare decisioni imparziali nel rispetto del principio di buona amministrazione; (iii) se il rimborso è differito oltre un termine ragionevole, il contribuente ha diritto agli interessi; (iv) spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, l'amministrazione potesse o dovesse identificare in modo chiaro e inequivocabile una parte non controversa dell'eccedenza e procedere al rimborso o al riporto parziale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - art. 179
"Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo..."
Imposta l'obbligo di calcolo globale della detrazione per periodo d'imposta, ma non esclude la possibilità di identificare, nei casi concreti, una parte non controversa dell'eccedenza relativa a operazioni precise.
Direttiva 2006/112/CE - art. 183
"Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite."
Attribuisce agli Stati membri margine procedurale (riporto o rimborso) ma richiede che le modalità non ledano la neutralità fiscale; non vieta rimborsi parziali se la parte è chiaramente identificabile.
Direttiva 2006/112/CE - art. 273
"Gli Stati membri possono stabilire... altri obblighi necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni..."
Consente agli Stati membri misure contro frodi ed evasioni (compresa la sospensione di rimborsi), purché tali misure non ledano i diritti fondamentali previsti dalla direttiva (es. neutralità).
Zákon č. 235/2004 Sb. (legge IVA ceca) - art. 105(1)
"Se in conseguenza della liquidazione di un'eccedenza d'imposta risulti un importo in eccesso rimborsabile superiore a 100 CZK, esso verrà rimborsato d'ufficio... fatta salva l'ipotesi in cui l'importo in eccesso rimborsabile sia il risultato di una modifica dell'imposta fissata a seguito di una rettifica fiscale."
Prevede il rimborso automatico dell'eccedenza salvo che derivi da rettifica fiscale; in sede interpretativa nazionale è stato applicato in modo da non autorizzare rimborsi parziali ante-verifica.
Zákon č. 280/2009 Sb. (codice tributario ceco) - art. 85, 89, 90, 148, 254a
"Norme sul procedimento di verifica fiscale, chiarimenti, avvio della verifica, termini per la liquidazione dell'imposta e interessi sul ritardo..."
Disposizioni procedurali che consentono all'amministrazione di avviare e circoscrivere verifiche, prorogare termini di liquidazione e riconoscere interessi in caso di ritardi; interpretate come base per trattenere l'intera eccedenza fino alla conclusione della verifica, salvo che si possa stabilire con certezza una parte non controversa.
Massime di principio
- La detrazione e la risultante eccedenza IVA si calcolano globalmente per periodo d'imposta, ma ciò non impedisce, in linea di principio, l'identificazione di una parte non controversa dell'eccedenza riferibile a operazioni specifiche.
- Lo Stato membro può sospendere o differire il rimborso per consentire verifiche fiscali volte a prevenire frodi ed evasione (art. 273), purché le misure non violino il principio di neutralità fiscale né costringano il contribuente a sopportare l'onere dell'imposta in modo permanente.
- Per ottenere un rimborso parziale prima della conclusione della verifica, è necessario che la parte dell'eccedenza sia identificabile "in modo chiaro, preciso e inequivocabile" e che non vi siano ragionevoli sospetti che le irregolarità accertate possano incidere su quella parte.
- L'amministrazione tributaria ha l'obbligo di buona amministrazione: deve esaminare con diligenza le prove fornite dal contribuente e può essere tenuta a riconoscere e rimborsare la parte non controversa se le prove lo dimostrano chiaramente.
- Se il rimborso è differito oltre un termine ragionevole per motivi di verifica, il contribuente ha diritto al pagamento di interessi a titolo di compensazione finanziaria a tutela della neutralità dell'IVA.
- Spetta al giudice nazionale valutare, caso per caso, se l'amministrazione avrebbe potuto o dovuto identificare e rimborsare la parte non controversa dell'eccedenza: la rinuncia automatica ai rimborsi parziali può essere compatibile con l'UE solo se, nel concreto, non è possibile determinare con evidenza la parte che permarrà indipendentemente dall'esito della verifica.
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