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Sentenza

Sentenza del 14/05/2020 n. 371 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sugli oneri finanziari derivanti dal periodo di gestione successiva alla chiusura di una discarica. Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 1999/31/CE - Discariche preesistenti - Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica - Proroga - Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche - Principio del "chi inquina paga" - Applicazione nel tempo della direttiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sui maggiori oneri connessi all'obbligo del gestore (Y***) di assicurare la gestione successiva alla chiusura della discarica di Malagrotta per almeno 30 anni (in luogo dei 10 anni previsti dal contratto), con conseguente richiesta di rimborso pari a EUR 76.391.533,29 nei confronti del detentore/affidatario del servizio (X****). X**** impugna il lodo e contesta la compatibilità dell'applicazione retroattiva degli obblighi introdotti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 1999/31/CE (d.lgs. n.36/2003), sostenendo che le norme di recepimento prevedevano solo un regime transitorio e non imponevano oneri finanziari supplementari al detentore né distinzione a seconda della data di conferimento dei rifiuti.

La decisione

La Corte di giustizia (C‑15/19) ha interpretato gli artt. 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE nel senso che non ostano a una normativa nazionale che assoggetti a tutti gli obblighi della direttiva una discarica in funzione alla data di recepimento (quindi anche all'estensione del periodo di gestione post-chiusura a 30 anni). La Corte ha chiarito che: (i) le disposizioni della direttiva si applicano alle discariche in esercizio alla data di recepimento e le obbligano alla conformità entro il termine transitorio; (ii) non è richiesto di distinguere in base alla data di abbancamento dei rifiuti all'interno della discarica: l'obbligo di gestione per almeno 30 anni riguarda la discarica nel suo insieme; (iii) gli Stati devono adottare misure che assicurino che i prezzi di smaltimento coprano i costi stimati di chiusura e di gestione post-chiusura (principio "chi inquina paga"), ma la direttiva non impone allo Stato di introdurre misure per limitare l'impatto finanziario sul detentore; (iv) i costi richiesti al detentore/affidatario devono però essere effettivamente collegati agli effetti ambientali dei rifiuti presenti e il giudice nazionale deve verificare che l'importo richiesto copra esclusivamente l'aumento dei costi derivante dalla proroga (20 anni aggiuntivi). Conseguentemente la possibilità di far gravare sul detentore l'onere è compatibile col diritto UE, ma la quantificazione dev'essere verificata dal giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/31/CE (discariche di rifiuti) - art. 10

    i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti

    L'art.10 impone agli Stati membri di adottare misure affinché il prezzo di smaltimento copra tutti i costi, compresi quelli di gestione post-chiusura per almeno 30 anni; la Corte conferma che ciò si applica alle discariche in funzione alla data di recepimento e rappresenta un obbligo di risultato senza prescrivere il metodo di finanziamento.

  • Direttiva 1999/31/CE - art.14

    le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni

    L'art.14 istituisce un regime transitorio per le discariche preesistenti ma non le esclude dall'applicazione di altre disposizioni della direttiva; le discariche in esercizio devono comunque adeguarsi ai requisiti (compresa la procedura di chiusura e la gestione post-chiusura).

  • Direttiva 1999/31/CE - considerando 25

    le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura

    Chiarisce che sono esclusi solo i siti giaò chiusi prima della data di recepimento; le discariche ancora in funzione alla data di recepimento sono invece assoggettate alle misure.

  • Direttiva 1999/31/CE - considerando 29

    si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l'insieme dei costi ... compresa la necessaria manutenzione postoperativa

    Rinforza l'obbligo di internalizzare i costi ambientali nel prezzo di smaltimento; supporta il principio che i costi di gestione post-chiusura debbano essere contabilizzati nel prezzo.

  • Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (recepimento direttiva 1999/31) - art.15

    Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art.10 comma 1, lettera i)

    Riproduce nel diritto interno l'obbligo di copertura dei costi previsto dalla direttiva; la Corte considera legittima l'applicazione di tale principio alle discariche in funzione alla data di recepimento.

  • Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 - art.17

    Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate

    Prevede il periodo transitorio nazionale di adeguamento; la Corte rileva che il regime transitorio non esclude l'applicazione degli altri obblighi della direttiva e non impone misure di limitazione finanziaria per i detentori.

Massime di principio

  • Le disposizioni della direttiva 1999/31/CE (in particolare artt.10 e 14) possono essere applicate alle discariche che erano in funzione alla data di recepimento: gli obblighi di gestione post-chiusura per almeno 30 anni si applicano alla discarica nel suo insieme.
  • La direttiva non richiede di distinguere la durata della gestione post-chiusura in funzione della data di abbancamento dei singoli rifiuti: la responsabilità ambientale e i relativi costi sono riferiti alla discarica complessiva.
  • Il principio "chi inquina paga" implica che lo Stato debba predisporre misure per far gravare i costi di smaltimento e di gestione post-chiusura sui detentori dei rifiuti; lo Stato ha discrezionalità sul metodo di finanziamento (tasse, canoni, garanzie finanziarie, ecc.).
  • La direttiva non impone allo Stato di introdurre misure specifiche per attenuare l'impatto finanziario sugli attuali o precedenti detentori: un cambiamento delle condizioni contrattuali che aumenti gli oneri a carico del detentore non è automaticamente incompatibile con il diritto UE.
  • Tuttavia, la quantificazione degli oneri imputati al detentore deve basarsi su una valutazione tecnico-economica: i costi devono essere effettivamente connessi agli effetti ambientali dei rifiuti presenti e il giudice nazionale deve verificare che si richieda solo l'aumento di costi derivante dalla proroga (criterio di proporzionalità).
  • Per ridurre i rischi di contenzioso, le autorità nazionali e i gestori devono documentare nei piani di riassetto e nelle autorizzazioni i criteri di calcolo dei costi, la misura delle garanzie finanziarie e la trasparenza dei prezzi di smaltimento.
  • In contratti preesistenti tra detentore e gestore, la rinegoziazione o l'adattamento economico può essere necessario per conformare i rapporti al nuovo quadro normativo; i tribunali nazionali verificheranno la legittimità e l'entità degli oneri richiesti.

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