Sentenza del 14/05/2020 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Sanzioni - atto di irrogazione delle sanzioni - annullamento - sentenza non definitiva - sospensione dei rimborsi - non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sospensione dei rimborsi disposta ai sensi dell'art. 23 D.lgs. n. 472/1997 in relazione a un atto di irrogazione sanzioni; il ricorrente ha ottenuto l'annullamento totale o parziale dell'atto sanzionatorio con sentenza (anche non definitiva) e si discute se la sospensione dei rimborsi debba permanere oppure cessi per la parte annullata.
La decisione
La decisione ha stabilito che, in caso di annullamento totale o parziale dell'atto di irrogazione delle sanzioni con sentenza anche non definitiva, il provvedimento di sospensione del pagamento del credito cessa di avere efficacia nella misura corrispondente alla parte dell'atto annullata. Ciò vale sia nei confronti dell'autore della violazione sia dei soggetti obbligati in solido, alla luce dell'efficacia immediata delle decisioni delle Commissioni tributarie; quindi i rimborsi o le somme sospese devono essere sbloccati e corrisposti per l'importo relativo alla parte annullata.
Norme richiamate
art. 23, D.lgs. n. 472/1997
La norma che consente la sospensione dei rimborsi a fronte di atti di irrogazione delle sanzioni non impedisce la cessazione della sospensione nella misura in cui l'atto sanzionatorio venga annullato da sentenza delle Commissioni tributarie; le decisioni delle Commissioni hanno efficacia immediata e determinano lo sblocco delle somme corrispondenti alla parte annullata.
Massime di principio
- Se una Commissione tributaria annulla, anche parzialmente e anche se non definitivamente, un atto che ha determinato la sospensione dei rimborsi, la sospensione cessa riguardo alla somma corrispondente alla parte annullata.
- La cessazione della sospensione opera sia per l'autore della violazione sia per i soggetti obbligati in solido: le somme sospese relative alla parte annullata devono essere restituite o sbloccate a favore del privato.
- L'annullamento parziale comporta lo sblocco solo della porzione corrispondente; la restante parte della sospensione rimane efficace fino a che l'atto non venga ulteriormente annullato o modificato.
- La sentenza anche non definitiva ha efficacia immediata in sede tributaria, per cui l'Amministrazione non può mantenere la sospensione sulle somme già riconosciute come indebitamente contestate dalla Commissione.
- In pratica il contribuente dovrebbe documentare l'importo corrispondente alla parte annullata e chiedere all'Amministrazione lo sblocco o la restituzione; in caso di inerzia è possibile agire nuovamente davanti alla Commissione per ottemperanza.
- Occorre comunque verificare la presenza di altri crediti certi e diversi che possano giustificare compensazioni o ritenute: lo sblocco riguarda l'effetto determinato dall'annullamento dell'atto sanzionatorio, non eventuali altri titoli di credito dell'Amministrazione.
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