Cassazione Civile, Sentenza n. 21962/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'avvocato Ricci impugna la sentenza del CNF che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione del CDD di Brescia che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura per tardiva fatturazione. Le censure principali erano due: (1) mancata ammissione di un teste a discarico per deposizione tardiva della lista testimoniale, con richiamo all'art. 429 c.p.p. e alla giurisprudenza penale secondo cui il termine va riferito all'udienza in cui il dibattimento si apre (considerando il rinvio intervenuto il deposito non sarebbe stato tardivo); (2) errata valutazione di merito del CNF e del CDD sulla rilevanza e sulla sussistenza dell'addebito, essendo il ritardo nella fatturazione imputabile al comportamento del cliente e non all'operato dell'avvocato. Si eccepiscono altresì violazioni del Regolamento CNF (artt. 20, 21, 23) e della disciplina procedurale prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d), I. 247/2012.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da una triplice ratio decidendi e che il ricorrente avesse contestato solo due di tali motivazioni, omettendo di censurare la terza (la valutazione di inutilità/irrilevanza della prova rispetto al capo di incolpazione); per tale difetto di impugnazione il motivo è inammissibile. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che si trattasse di una censura di merito non ammessa nel sindacato sulle decisioni del CNF dinanzi alle Sezioni Unite, le quali possono sindacare solo incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 56 R.D.L. 1578/1933 e art. 36 I. 247/2012); pertanto anche questo motivo è inammissibile. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'istanza di sospensione è assorbita. Non sono state poste spese per difetto di costituzione avversaria; è dichiarata sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente secondo l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 36, commi 6 e 7)
Regola i limiti del ricorso alle Sezioni Unite contro le decisioni del CNF; la Corte ha ricordato che il sindacato è consentito solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 59, comma 1, lett. d), n. 4)
Prevede che la lista dei testi debba essere depositata entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento; la Corte ha ritenuto questa previsione esplicita e vincolante nelle procedure disciplinari
Codice di procedura penale (art. 429)
Norma processuale penale che il ricorrente invocava nel senso che il termine per la lista testimoniale si riferirebbe all'udienza effettivamente aperta; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile alla specie perché sopravanzata dalla disciplina speciale prevista dalla L. 247/2012
Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2 (artt. 20, 21, 23)
Norme regolamentari richiamate dal ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare; la Corte ha ritenuto le doglianze dirette alla valutazione di merito non sindacabili davanti alle Sezioni Unite salvo palese sviamento di potere
R.D.L. 30 luglio 1933, n. 1578 (art. 56)
Stabilisce la competenza delle Sezioni Unite a conoscere delle decisioni del CNF soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; richiamata come limite al sindacato di merito
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
Prevede il possibile raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione
Massime di principio
- Nelle procedure disciplinari forensi prevale la disciplina speciale (L. 247/2012 e Regolamenti CNF) sulle norme del processo penale quando la legge specifica detta termini e modalità: se la norma speciale impone il deposito della lista testi entro 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, il rispetto di tale termine è vincolante.
- Se un'udienza viene rinviata, non si può presupporre automaticamente che un deposito tardivo originariamente rispetto alla prima data diventi tempestivo: occorre verificare e, se necessario, depositare nuovamente la lista in conformità alla disciplina speciale applicabile.
- Nel ricorso alle Sezioni Unite contro decisioni del CNF il sindacato è limitato a incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; le censure di merito sull'apprezzamento dei fatti o sulla valutazione della prova sono generalmente inammissibili, salvo palese sviamento di potere.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve criticare compiutamente tutte le ragioni decisorie rilevanti usate dal giudice impugnato; censurare solo alcune delle ragioni che sorreggono la decisione può comportare la perdita di interesse e l'inammissibilità del motivo.
- Se si intende proporre una prova a discarico, oltre a rispettare i termini formali, è utile indicare chiaramente la rilevanza specifica della prova rispetto al capo di incolpazione per contrastare eventuali argomenti di inutilità o irrilevanza avanzati dal giudice disciplinare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21839/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21840/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21841/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21873/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21874/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21895/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →