Sentenza del 06/09/2022 n. 1016 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.C., nella sua qualità di consulente finanziario e tenutario della contabilità della società L.T. srl, era stato sanzionato per complessivi € 269.426,87 in quanto avrebbe favorito il deposito di dichiarazioni IVA infedeli per gli anni 2013 e 2014. Il ricorso iniziale davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma era stato respinto; con appello G.C. chiedeva la riforma della sentenza e la sospensione della sua efficacia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza della Commissione Provinciale. Il Collegio ha ritenuto che il professionista avesse violato le regole deontologiche non svolgendo controlli minimi sui dati forniti dal cliente, contribuendo causalmente all'illecito tributario tramite la tenuta della contabilità e l'invio delle dichiarazioni contenenti dati difformi dalle risultanze contabili. Sono state condannate le spese del grado e liquidate in € 1.500,00.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 472/1997
Viene applicato il regime sanzionatorio previsto per le dichiarazioni infedeli nei confronti di chi, per dolo o colpa grave, abbia contribuito alla presentazione della dichiarazione fiscale infedele; il professionista può essere sanzionato qualora la sua condotta omissiva o negligente abbia avuto efficacia causale nell'illecito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
La Corte di Cassazione è richiamata per il principio secondo cui il professionista è responsabile se viola il dovere deontologico di svolgere l'attività in modo scrupoloso e di controllare le informazioni fornite dal cliente; tale principio è stato utilizzato per confermare la responsabilità del consulente nel caso di dichiarazioni fiscali infedeli.
Massime di principio
- Il professionista che redige contabilità o invia dichiarazioni fiscali deve eseguire controlli minimi sulle informazioni fornite dal cliente: la semplice verifica contabile può rivelare difformità evidenti e impedire responsabilità a suo carico.
- Se il professionista ha partecipato attivamente alla tenuta della contabilità e all'invio della dichiarazione, e le dichiarazioni risultano infedeli rispetto alle scritture contabili, è facile per l'Amministrazione dimostrare il contributo causale del professionista e attivare sanzioni ai sensi del D. Lgs. 472/97.
- La differenza tra mero errore e colpa grave si valuta in base alla diligenza professionale: omissioni rilevabili con controlli elementari non possono essere qualificate come semplici errori.
- In situazioni analoghe è fondamentale che il professionista conservi documentazione delle verifiche effettuate, comunicazioni scritte con il cliente, riscontri contabili e ogni atto che dimostri l'adempimento del dovere di diligenza.
- In sede processuale il professionista dovrà fornire prove positive delle verifiche svolte o dimostrare che le inesattezze non erano rilevabili con la normale diligenza; in mancanza di ciò il rischio di soccombenza è elevato.
- Per proteggersi, è consigliabile prevedere nel mandato clausole che chiariscano i limiti dell'attività, richiedere documentazione probante al cliente, e valutare coperture assicurative per responsabilità professionale.
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